Uomo avvisato, mezzo salvato: è immediatamente impugnabile il preavviso di fermo amministrativo

Il destinatario del preavviso di fermo ha diritto di ottenere una verifica immediata della legittimità della pretesa è giustificato il suo interesse ad agire.

Il preavviso di fermo amministrativo è immediatamente ed autonomamente impugnabile, essendo irragionevole imporre all’obbligato di attendere il decorso del termine concesso con il preavviso stesso e l’iscrizione del fermo vero e proprio prima di poter far verificare al giudice la legittimità sostanziale della pretesa che intende contrastare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26196 del 6 dicembre scorso. Cosa è successo. Il proprietario di una autovettura colpita da un preavviso di fermo amministrativo reagiva rivolgendosi al Giudice di Pace pretesa accolta in pieno, con dichiarazione di illegittimità del fermo, annullamento dello stesso e della relativa cartella esattoriale. Ma l’entusiasmo per il successo durava poco infatti, la sentenza veniva riformata dal giudice di secondo grado Tribunale , per ritenuta mancanza di interesse ad agire dell’obbligato, essendo il preavviso di fermo un atto meramente eventuale e discrezionale, di per sé incapace di incidere in modo pregiudizievole nella sfera giuridica del debitore e di costituire vincoli o limitazioni alla piena disponibilità del bene mobile. Quindi, la contestazione veniva dichiarata inammissibile. Il preavviso di fermo creazione della prassi. In effetti, come osservato dal giudice di secondo grado, il preavviso di fermo è un atto eventuale, ed è stato creato dalla prassi sulla base delle indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione. Lo scopo è quello di mitigare gli effetti ben più incisivi della diretta applicazione del fermo vero e proprio. Infatti, il preavviso consiste nell’invito all’obbligato ad effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del termine concesso, si procederà all’iscrizione del fermo, misura di natura cautelare particolarmente incisiva in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata. Il preavviso di fermo è immediatamente lesivo inutile perdere tempo. Per la Cassazione il preavviso di fermo legittima eccome una reazione immediata, radicando quindi il presupposto processuale dell’interesse ad agire. Il destinatario del preavviso ha infatti tutto il diritto di ottenere una verifica tempestiva della legittimità sostanziale della avversaria pretesa, e ciò anche quando si tratti di obbligazioni di natura extratributaria. Diversamente, ma in modo ben poco ragionevole, l’obbligato dovrebbe attendere, standosene inerte, il decorso dell’ulteriore termine concessogli con il preavviso, per poi semmai impugnare in sede di esecuzione l’iscrizione del fermo, con evidente aggravio di spese e una ingiustificata perdita di tempo. Per queste ragioni la decisione del giudice di secondo grado è stata cancellata dalla Cassazione. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato chi la fa, l’aspetti. Un’altra questione merita di essere segnalata la sentenza di secondo grado aveva riformato quella di primo anche perché l’interessato aveva chiesto l’annullamento del solo preavviso di fermo tuttavia, forse per un eccesso di zelo, il Giudice di Pace aveva annullato anche la relativa cartella esattoriale. Un problema, quindi, di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ma proprio questa regola è stata mal gestita dallo stesso giudice di secondo grado, che - a sua volta forse per un eccesso di zelo - aveva ritenuto di poter esaminare questo aspetto di propria iniziativa, vale a dire in assenza di uno specifico motivo di appello. Fin troppo facile per i giudici della Cassazione ricordare i principi per cui i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità insanabile della sentenza, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, questi vizi non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice d’appello, né la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da parte del giudice di primo grado può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26196 Presidente Amatucci – Relatore Amendola Svolgimento del processo M.C., con citazione notificata il 2 febbraio 2006, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caserta Gest Line s.p.a., ora Equitalia Polis s.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo comunicatogli a mezzo posta per il mancato pagamento di sanzioni amministrative di cui a una cartella esattoriale già in precedenza notificatagli. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni. Con sentenza del 17 ottobre 2006 il Giudice di Pace di Caserta accolse la domanda, per l’effetto dichiarando l’illegittimità del preavviso di fermo relativo all’autovettura di proprietà del M., con conseguente annullamento dello stesso nonché della cartella esattoriale n. omissis per intervenuta prescrizione. Proposto appello da Gest Line s.p.a., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dal M. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M. C., formulando quattro motivi. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c. Oggetto delle critiche è la ritenuta insussistenza dell’interesse ad agire dell’attore, in ragione della natura di atto meramente eventuale e discrezionale del preavviso di fermo, con conseguente negazione allo stesso della capacità di incidere pregiudizialmente nella sfera giuridica del debitore e di costituire vincoli o limitazioni alla piena disponibilità del bene mobile. Sostiene l’esponente che siffatta qualificazione del preavviso di fermo, e in definitiva la natura giuridica e la forza dell’atto, farebbero malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel riconoscerne l’immediata impugnabilità. 2 Le critiche sono fondate. Mette conto evidenziare che il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale il preavviso consiste invero nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all’iscrizione del fermo. In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell’espletanda esecuzione confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11478 , questa Corte ha già avuto modo di affermare l’autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand’anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione. Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere inerte il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo Cass. sez. un. 7 maggio 2010, n. 11087 . 3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi tre motivi di ricorso. Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui, relativamente alla cartella esattoriale la decisione era stata emessa ultra petita , essendosi limitato l’appellato, ricorrente in primo grado, a chiedere l’annullamento del preavviso di fermo. Sostiene l’esponente che, in realtà, il Tribunale stesso avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo l’appellante giammai impugnato l’annullamento della cartella esattoriale. Con il terzo motivo deduce, in relazione al medesimo capo della pronuncia, violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, evidenziando che, per il principio dell’acquiescenza parziale, doveva ritenersi passato in giudicato l’annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione. Nella stessa prospettiva lamenta, con il quarto mezzo, violazione dell’art. 324 c.p.c. 4 Anche tali censure sono fondate. Valga al riguardo considerare che, nel giudizio di secondo grado, il thema decidendi è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c., per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata confr. Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11372 . Né a questa regola il giudice del gravame sfugge per il solo fatto che, a sua volta, quello di primo grado abbia pronunciato su una domanda non proposta. E invero i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità insanabile della sentenza, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice d’appello, né la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del giudice di primo grado può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità confr. Cass. civ. il aprile 2000, n. 4592 Cass. civ. 4 gennaio 2000, n. 21 Cass. civ. 21 settembre 1988, n. 5183 . 5 Deriva da tanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto 1 il preavviso di fermo, quand’anche riguardi obbligazioni di natura extratributaria, è atto autonomamente impugnabile, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa 2 i vizi di ultra ed extra petizione della sentenza non determinano una nullità insanabile della stessa, ma sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Conseguentemente non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice d’appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.