Bolletta pazza: no al procedimento cautelare per il ripristino dell'utenza se il pregiudizio è solo pecuniario

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata lo scorso 27 agosto è grottesca e, forse, destinata a sollevare polemiche. La vicenda affrontata. Due bollette esorbitanti, relative a consumi promiscui di gas ad uso domestico, erano inviate ad un consumatore che esperiva subito un 700 c.p.c. per vedersi sospeso il pagamento, di cui il fornitore rifiutava la rateizzazione malgrado l'esosità €.16650,03 , contestandone l'importo e chiedendo la refusione degli eventuali danni subiti. Il G.I. lo ha rigettato per carenza dei presupposti di legge. Clausole vessatorie e modifica delle modalità d'uso del servizio ne legittimano l'interruzione? Nella pronuncia si legge testualmente pur essendo in astratto ravvisabile la privazione di un servizio essenziale nell'ipotesi di interruzione della fornitura di gas naturale ad uso domestico, non può ritenersi contraria a buona fede ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., anche in relazione a specifica clausola contrattuale, la sospensione della fornitura di gas naturale ad uso domestico operata a fronte dell'inadempienza , non contestata e dovuta ad un'arbitraria modifica della fornitura mai resa nota al gestore. Tali motivazioni sono talmente paradossali da rendere necessario un paragone con la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie e recenti in netto contrasto con tale decisione. Considerano la clausola standard de qua nulla perché vessatoria e contraria a norme imperative art. 2 Cost., l. 481/05, CEDU, Carte dei servizi, Codice del consumo, Autorità garante energia delibere nn. 200 e 235/09 sulle garanzie del cliente e nn. 169-173/10 sugli obblighi dell'erogatore e denunciano la scorrettezza di questa prassi, pur se non viola le norme delle autorità del settore. Tutti i comportamenti volti a sospendere un pubblico servizio sono illeciti, tanto più se relativo ad un bene vitale, come nella nostra ipotesi Trib. Enna, ord. 5/8/09 - sul servizio idrico TAR Lazio n. 4379/06 Cusmai Somministrazione agli utenti di gas metano, sospensione del servizio, utente condominio, linee guida dell'autorità dell'energia elettrice e del gas e Polettini Gas all'utenza, l'Authority non può avallare clausole abusive . Il Consiglio di Stato sez. VI del 16/11/10, poi, decidendo su un caso analogo alla fattispecie, ha stabilito che la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di coercizione o di indebito condizionamento , configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore . Il gestore dovrebbe interrompere, semmai, la fatturazione e tutti gli altri mezzi per ottenere il saldo ma non l'erogazione. Dà atto che la materia è lacunosa perciò, sotto certi aspetti, seppur discutibile, la scelta operata dal giudice è corretta. Infine il TAR Lazio Roma n. 8399/09, richiamando sul punto il parere n. 3999/2008 della I Sezione del Consiglio di Stato , ha sancito che il principio di specialità di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206/2005 opera solo laddove esista una compiuta ed organica disciplina della materia, e certamente la disciplina dettata dalla delibera AEEG n. 229/01 perchè non possiede tali caratteristiche . Assenza di fumus bonis iuris ed impossibilità di concedere una tutela cautelare. Come si vede non sono chiare le ragioni di tale esclusione. Secondo il G.I., dopo la recente riforma, lo scopo obiettivo della misura cautelare atipica è quello di assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito - sempre che oltre al fumus si ravvisi il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto azionato nelle more della tutela ordinaria , attenuata solo dall'onere di un'esatta indicazione della domanda di merito in quanto funzionale alla verifica del fumus, che va parametrato alla situazione soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con cui intende tutelarla . Nel nostro caso le colpe sono state addossate interamente all'utente perché si è rifiutato di saldare la bolletta, corretta come accertato nelle more della lite. Inoltre aveva modificato le modalità d'uso rispetto a quelle pattuite misto anziché per cucinare . Si veda che in un punto, però, si afferma che la fornitura era anche per impieghi promiscui. Si ricordi che per legge il servizio non può mai esser interrotto del tutto, semmai deve esser diminuita l'intensità dell'erogazione. È onere del gestore avvertire il cliente se si ravvisano consumi abnormi, sì da verificarne le cause e consentire la sua menzionata libera autodeterminazione. Ciò non è accaduto nella lite in esame. Non si può invocare il periculum in mora se il pregiudizio è esclusivamente pecuniario. È palese come questa affermazione strida con la ratio e la natura di tale procedura. Infatti il G.I. ha smentito il danno, perché le somme sono oggettivamente recuperabili e tale requisito, poiché il suddetto pregiudizio ha carattere essenzialmente pecuniario, ben potendo il ricorrente attingere a sistemi alternativi es. bombole di gas , per quanto più onerosi, per ottenere i medesimi servizi di cui alla tipologia contrattuale in questione fornitura di gas uso cottura ovvero assicurarsi in via contrattuale la riattivazione del servizio sanando la morosità . Si auspica un pronto intervento del legislatore per colmare le segnalate lacune sì da attuare una piena ed effettiva tutela del consumatore. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto