Scatta il termine lungo se la sentenza è notificata ai genitori e non al figlio neo-maggiorenne

La notifica ai genitori, esercenti la potestà sul figlio nel frattempo diventato maggiorenne, non fa decorrere il termine breve.

La mancata notifica della sentenza alla parte divenuta nel frattempo maggiorenne non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione è tempestivo il ricorso proposto da quella parte nel temine annuale. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19122 del 20 settembre. Il caso. Tutto nasce con un incidente una bambina viene investita da una bicicletta all'interno di un'area pedonale. I genitori, esercenti la potestà sulla figlia, convengono in giudizio il Comune, ritenuto responsabile dei danni riportati nella caduta, per non aver transennato la zona consentendo l'accesso a biciclette. La domanda viene rigettata in primo e secondo grado, e contro la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione la figlia, nel frattempo diventata maggiorenne. Ed è questo che fa sorgere problemi. Cambio di ruolo da vittima a ricorrente. L'eccezione preliminare del Comune, infatti, attiene alla tardività del ricorso per cassazione della figlia sostiene il Comune che la sentenza di appello è stata notificata ai coniugi appellanti, i quali non avevano comunicato, attraverso il difensore, la perdita della loro capacità processuale per raggiungimento della maggiore età della figlia. Ciò sarebbe idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione e il ricorso, depositato dalla figlia nel termine annuale, sarebbe quindi tardivo. Rispettati i tempi? Sì la notifica ai genitori non fa decorrere il termine breve. Per la S.C. l'eccezione deve essere rigettata. Richiamando un precedente orientamento di legittimità, infatti, si afferma che se nel corso del giudizio si verifica un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - come il raggiungimento della maggiore età del minore, costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti - il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati . Cioè, nel caso di specie, dalla figlia minore. Senza notifica alla parte maggiorenne c'è il termine annuale il ricorso è tempestivo. Questo principio generale è posto al fine di adeguare la fase d'impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti. E poiché si tratta di una variazione non imprevedibile, ma al contrario di un accadimento inevitabile nell'an, essendo lo stato di incapacità per minore età naturaliter temporaneo , non può ritenersi che sia un principio incompatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Nel merito accertamento incompleto sulla responsabilità del Comune. Venendo all'esame dei motivi di ricorso della figlia, il Collegio affronta la questione della responsabilità dell'ente locale ex art. 2051 c.c., per cose in custodia. Si rileva in sentenza che il sinistro è avvenuto in una zona pedonale e che l'evento è stato causato da un fatto di terzo, il ciclista, ritenuto imprevedibile e pertanto idoneo ad interrompere il nesso tra la cosa in custodia e il danno, con conseguente esonero di responsabilità per il custode. Tale ricostruzione, operata dai giudici di merito, si fonda su una serie di circostanze, ritenute accertate in quella fase e che, invece, non sono state adeguatamente provate, secondo il giudizio della Cassazione. In particolare, è stato affermato che il Comune aveva predisposto sistemi idonei a segnalare che nella zona il traffico, anche ciclistico, era interdetto, mediante l'apposizione di transenne, cartelli e la vigilanza del personale addetto. Rinvio ai giudici del merito. Si assume come pacifico che la zona pedonale fosse interamente transennata, mentre risulta da testimonianze che tale situazione non è fornita di prova adeguata. Accogliendo questo motivo, la Corte di Cassazione rinvia alla Corte d'Appello per una nuova decisione nel merito sul punto.