Arrestato perché picchia la moglie, non può essere espulso come persona socialmente pericolosa

Senza un esame globale della personalità del soggetto non si può procedere al'espulsione dello straniero per pericolosità sociale.

Con l'ordinanza n. 18482 dell'8 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha affermato che la condotta violenta di uno straniero nei confronti della moglie non legittima automaticamente il decreto di espulsione è richiesta, in ogni caso, un'indagine globale sulla personalità del soggetto e sul requisito della pericolosità sociale. La fattispecie. Un cittadino marocchino, regolarmente residente in Italia, veniva arrestato in seguito a ripetuti atti di violenza nei confronti della moglie. Tanto bastava, secondo il Prefetto, per emettere decreto di espulsione nei suoi confronti, ravvisando la sussistenza della pericolosità sociale. Il Giudice di Pace confermava tale decisione, rigettando il ricorso dell'uomo, il quale proponeva ricorso per cassazione. Lo straniero contestava l'applicazione dell'ipotesi di pericolosità sociale a una vicenda relativa a reati familiari, nonché l'omessa prognosi, da parte del Giudice, dell'attualità della pericolosità. I presupposti per l'espulsione la valutazione della pericolosità e l'esame globale della personalità. Nel caso di specie, secondo il Collegio, non sono stati rispettati i principi che regolano l'opposizione a un decreto di espulsione. Il controllo giurisdizionale, infatti, deve avere ad oggetto l'indagine in merito all'appartenenza dello straniero a una delle categorie di persone pericolose, così come individuate dalla normativa in materia ciò al fine di soddisfare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall'altro . La pericolosità sociale non si può desumere da qualsiasi condotta integrante reato. Il Giudice di Pace, in altri termini, avrebbe errato nel ricondurre il reato ascritto all'immigrato - maltrattamenti in famiglia - all'ipotesi di pericolosità sociale conclamata, in assenza di un quadro di elementi, di fatto e processuali, che risultino eloquenti della citata pericolosità. Inoltre, la decisione del Giudice appare priva delle necessarie valutazioni circa la personalità complessiva, tanto sociale quanto lavorativa, dello straniero, secondo le prescrizioni di legge. La parola torna al Giudice del merito, che dovrà nuovamente esaminare l'opposizione al decreto di espulsione, in conformità ai principi espressi.