L'eccezione di tardività della denuncia dei vizi deve essere tempestiva e va provata

di Sara Bortolotti

di Sara Bortolotti Per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla pretesa mancanza di qualità delle merci compravendute è necessario che la denuncia sia tempestiva e provata, costituendo quest'ultima una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti del fornitore. In particolare, il compratore al fine di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione. In assenza di prova idonea, tale da poter giustificare il momento della denuncia e/o il perchè del suo eventuale differimento, vi è impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento danni. Detta impossibilità, infatti, costituisce un limite all'accoglimento della domanda principale di accertamento negativo. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato con sentenza 753/2011 depositata il 4 luglio. La fattispecie. Nel caso in cui una ditta acquirente, riceva, accetti e paghi senza riserve della merce e dopo alcuni mesi contesti la qualità della fornitura, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, deve proporre tempestiva denuncia nei termini di legge. L'eccezione di decadenza dalla garanzia di intempestività impedisce di accogliere la richiesta di accertamento proposta in via d'azione. Nella specie si intendeva far risultare che il campione visionato, denominato di ultralattex naturale , non suggeriva in modo alcuno che vi fosse il lattice naturale come componente effettivo delle merci materassi acquistate. L'onere della denuncia dei vizi risponde a esigenze di certezza. L'onere della denuncia dei presunti vizi ed i particolari termini di decadenza e prescrizioni stabiliti dalla norme di riferimento hanno come unica ratio il fatto che con il passare del tempo diviene sempre più complicato un qualunque tipo di accertamento, sia esso sulla sussistenza, sulla causa o sull'epoca dei vizi, con conseguente difficoltà di imputazione di questi ultimi al venditore. Fondamentale la tempestività della denuncia. Il termine di denuncia è, pertanto, breve, - di soli otto giorni - ed è un termine di decadenza, implicando esso la perdita di un diritto per il mancato esercizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal contratto. L'istituto risponde a esigenze di certezza, essendo la decadenza impedita solo nel caso in cui venga compiuto l'atto che elimina la situazione di incertezza. Per mero scrupolo si significa come il problema del dies a quo sia alquanto delicato, trattandosi di problema da rinvenirsi nella quotidianità, dovendosi sovente e non senza difficoltà distinguere tra vizi apparenti ed occulti, a seconda che essi siano obiettivamente riconoscibili o non riconoscibili e non effettivamente riconosciuti al momento della conclusione del contratto. L'assenza di individuazione temporale, sia a mezzo esame dei documenti offerti in causa dalle parti, sia a mezzo deposizioni testimoniali assunte in giudizio circa il momento della denuncia ed il perchè del suo differimento, è da interpretare come mancata prova dell'osservanza del termine per la denuncia. I testi escussi, in particolare, non hanno riferito alcuna circostanza oggetto di conoscenza diretta, non avendo potuto indicare il momento della presunta scoperta della mancanza di qualità o la ragione del procrastinare della denuncia. La parte su cui incombeva l'onere non ha, pertanto, fornito la prova della tempestiva contestazione dei vizi, necessaria ai fini dell'azione. L'eccezione di decadenza come limite all'accoglimento della domanda principale. Nel caso in esame, non è stato provato, né offerto di provare, il momento della denuncia, non essendo in alcun modo stato indicato il momento della effettiva scoperta della presunta asserita mancanza di qualità, né giustificato il differimento della denuncia stessa, con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda principale, pur non impedendo quello della domanda riconvenzionale. L'eccezione preliminare di decadenza costituisce, infatti, un limite all'accoglimento della domanda principale, in quanto la pronuncia sulla questione preliminare assorbe ogni altra statuizione processuale e di merito. Conseguentemente le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza.