I genitori sono parti necessarie nel giudizio di adottabilità del minore

Assenti nella vita quotidiana, tanto da legittimare lo stato di adottabilità della figlia, i genitori devono essere presenti almeno nel relativo giudizio.

Una situazione familiare così grave da giustificare la dichiarazione dello stato di abbandono della figlia. Ma i genitori sono parti necessarie del relativo giudizio di adottabilità della bambina, e se mancano va integrato il contraddittorio nei loro confronti. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14554 del 4 luglio scorso. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità di una minore che, considerata l'allarmante situazione familiare, veniva giudicata in stato di abbandono. Su impugnazione dei nonni paterni, la Corte d'Appello riformava la sentenza, annullando la precedente dichiarazione e stabilendo che la bambina poteva essere affidata a loro. In particolare, la Corte territoriale, pur confermando la grave situazione in cui versava la famiglia d'origine della minore, con una madre affetta da problemi psichici e un padre tossicodipendente, ha preso atto di una effettiva disponibilità dei nonni paterni ad occuparsi della nipote e, soprattutto, li ha ritenuti capaci di garantirle le dovute cure sul piano materiale, affettivo, intellettivo e creativo. All'esito di queste risultanze, supportate da una consulenza tecnica d'ufficio, i giudici di merito hanno, quindi, revocato lo stato di adottabilità della bambina. I genitori sono parti necessarie. Tutto inutile, però il Procuratore Generale della Repubblica ha infatti proposto ricorso per cassazione, a causa dell'omessa notificazione dell'atto di appello ai genitori della minore, che devono considerarsi litisconsorti necessari nel giudizio de quo. E la S.C. non può che accogliere il ricorso in tema di diritto del minore ad una famiglia e, in particolare, in tema di adozione, la normativa nazionale prevede che il procedimento debba svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale dei genitori, ai quali è attribuita una serie di poteri, facoltà e diritti processuali che integrano una loro legittimazione autonoma. Essi sono, quindi, parti necessarie del giudizio di adottabilità e, anche se non si sono costituiti in primo grado, sono litisconsorti necessari nel giudizio d'appello. Dev'essere integrato il contraddittorio nei loro confronti. Con la conseguenza che, ove essi non abbiano proposto appello autonomamente, dev'essere obbligatoriamente integrato il contraddittorio nei loro confronti. Il Collegio, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello per una nuova decisione nel merito, disponendo, appunto, l'integrazione del contraddittorio.