Vince Fiorucci: il titolare può opporsi all'uso commerciale del nome

Elio Fiorucci batte la multinazionale giapponese proprietaria del patrimonio creativo i nomi noti di persona possono essere registrati come marchi solo dal titolare o con il consenso di questi.

Il titolare di un nome famoso ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, se non ha prestato il consenso alla registrazione il diritto al nome, infatti, è tutelato anche negli aspetti economici. E' questa l'ultima parola sul caso Fiorucci, pronunciata dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 5 luglio, nella causa C-263/09 P. Il caso. La controversia ha origine nel 1990, quando il famoso stilista Elio Fiorucci cedeva alla società giapponese Edwin Co. Ltd tutto il patrimonio creativo, comprensivo anche dei marchi di cui era titolare. Alcuni anni più tardi, su richiesta della multinazionale, l'Uami Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione registrava il marchio denominativo Elio Fiorucci per una serie di prodotti, tra cui articoli di profumeria e di abbigliamento. Il sig. Fiorucci contestava tale registrazione, facendo valere la notorietà del suo nome in Italia e la particolare tutela riconosciuta al nome dalla legislazione nazionale. Ora, dopo una prima sentenza favorevole, emessa dal tribunale dell'Unione, anche la Corte di Giustizia dà ragione allo stilista. Nullo il marchio se il suo uso è vietato da un diritto anteriore. E ciò in base al regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 , che prevede la nullità di un marchio se il suo uso può essere vietato da un diritto anteriore, qual è il diritto al nome, riconosciuto sia in sede comunitaria che in sede nazionale. Il diritto al nome per la registrazione come marchio serve il consenso del titolare. Elio Fiorucci, fondandosi sull'applicazione combinata del regolamento sui marchi e della legislazione italiana, ha contestato la registrazione, invocando la particolare tutela di cui gode in Italia il suo nome e sostenendo che i nomi di persona famosa possono essere registrati come marchio solo dal titolare o con il consenso di questi. In assenza del consenso, la registrazione è illegittima. Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia accoglie la tesi dell'imprenditore il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita e anche se il nome della persona nota è già stato registrato o utilizzato come marchio, ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, in caso di mancato consenso alla registrazione . Il diritto al nome ricomprende anche lo sfruttamento patrimoniale. Disattesa la linea difensiva della società Edwin, secondo cui il regolamento sui marchi considera il diritto al nome solo in quanto attributo della personalità al contrario, osserva la Corte, tale nozione può ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome. Come detto, infatti, il regolamento prevede la nullità del marchio comunitario se un interessato fa valere un altro diritto anteriore. Ebbene, visto che alcuni diritti, quali quello all'immagine, d'autore e di proprietà industriale, sono già tutelati nei loro aspetti economici, tanto in sede nazionale che in sede comunitaria, non vi è ragione di escludere un'identica tutela anche al diritto al nome. Il quale diritto, pertanto, può essere invocato non solo per tutelare il nome in quanto attributo della personalità, ma anche per proteggerlo nei suoi aspetti economici.