di Renato Savoia
di Renato Savoia * Dopo la recente sentenza numero 12408/11, la Terza Sezione della Cassazione assesta una ulteriore spallata ai tentativi di alcuni Fori di utilizzare delle proprie tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché scegliere di adottare quelle del Tribunale di Milano.Milano come criterio di riferimento. Nella robusta sentenza numero 14402, depositata il 30 giugno, infatti, partendo da una liquidazione bresciana lamentata inferiore, nella misura di 250 milioni, rispetto alla somma prevista dalle tabelle ambrosiane, la Corte arriva ad un vera e propria dichiarazione di adesione al criterio adottato dalle tabelle milanesi, dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2008 nnumero 26972 e seguenti .Non solo le tabelle milanesi vengono giudicate come le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione e pertanto ne viene caldeggiata l'adozione, anche al fine di evitare trattamenti diseguali nell'ipotesi di medesimi danni.Il ristoro deve essere personalizzato. Fermo restando, s'intende, la facoltà rectius il dovere del giudice di allontanarsi dalle stesse al fine di personalizzare la liquidazione al caso concreto, sempre che dell'allontanamento venga fornita adeguata motivazione.Danno esistenziale no, pregiudizi esistenziali sì. Premessa la nota antipatia fors'anche terminologica per il danno esistenziale, a fronte dell'affermazione oramai classica da qualche anno a questa parte per un danno non patrimoniale di ampio respiro ricordo che nei commenti alle prime sentenze successive all'intervento novembrino mi espressi in termine di dannone , per dare un'idea anche visuale di questa categoria amplissima con cui si doveva cominciare a prendere le misure, abituati come si era invece a parcellizzare le voci di danno , la sentenza in esame si caratterizza per essere una tra quelle che più si soffermano sulla risarcibilità di questi pregiudizi.Anzitutto da notare la definizione di danno rectius pregiudizio esistenziale, vale a dire il pregiudizio del fare areddituale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza .Si tratta, cioè, dello sconvolgimento da allegare e provare dell'esistenza relativamente all'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri, all'interno come all'esterno del contesto familiare, che si rifletta nell'alterazione della personalità del leso sì da portarlo a scelte di vita differenti. Il tutto senza peraltro sfociare in patologia medicalmente accertabile, che rientra invece nel danno non patrimoniale biologico.Per quanto riguarda la liquidazione del danno, poi, è necessario che vengano adeguatamente valorizzati, oltre agli eventuali aspetti cd. relazionali, anche quelli relativi al cambiamento peggiorativo della vita/personalità, curando che non vi sia un indebito assorbimento dei secondi nei primi. Il non fare? E' risarcibile. Nell'ambito della dissertazione in merito ai pregiudizi esistenziali, deve essere segnalata l'affermazione per cui merita attenzione risarcitoria anche il pregiudizio relativo al non fare, o meglio, relativo alla sofferenza conseguente al non poter fare.* AvvocatoSullo stesso argomento leggi anche Risarcimento danni tabelle milanesi erga omnes, di Giampaolo Di Marco, DirittoeGiustizi@ 11 giugno 2011 Per scaricare in formato pdf le Tabelle 2011 del Tribunale di Milano sulla Liquidazione del danno non patrimoniale clicca qui