L'auto da rally cade dal montacarichi: carrozziere responsabile e assicuratore condannato

Condannata per lite temeraria la compagnia assicurativa che dopo la denuncia del sinistro da parte del carrozziere tarda a fornire la copertura assicurativa richiesta la sua resistenza ha allungato i tempi di soddisfazione del credito.

Condannata per lite temeraria la compagnia assicurativa che dopo la denuncia del sinistro da parte del carrozziere tarda a fornire la copertura assicurativa richiesta la sua resistenza ha allungato i tempi di soddisfazione del credito. Si è così espresso il Tribunale di Varese, con l'ordinanza n. 614 del 14 giugno. La fattispecie. Un'auto da rally, portata in carrozzeria per una riparazione, cadeva dal sollevatore subendo gravi danni e nonostante il carrozziere avesse denunciato l'incidente la copertura assicurativa tardava ad arrivare, tant'è che la domanda di manleva avanzata dall'uomo nei confronti della compagnia viene poi accolta dal Tribunale di Varese. L'assicuratore sapeva del sinistro e sapeva che al carrozziere era stato chiesto il risarcimento del danno. In particolare, secondo l'assicuratore la richiesta avrebbe dovuto essere respinta perché l'attore non ha dimostrato di essere stato chiamato a pagare alcunché al terzo. Ma questo non corrisponde alla realtà dei fatti dalle testimonianze raccolte emerge chiaramente che l'assicuratore aveva piena conoscenza del sinistro e sapeva che l'assicurato era stato destinatario di una pretesa risarcitoria per un danno causato dalla sua attività. Inoltre, osserva il giudice, se venisse accolta la tesi dell'assicurazione, ci sarebbe evidente pregiudizio alle ragioni dell'assicurato che, a causa dell'inerzia del proprio assicuratore, se nelle more non pagasse spontaneamente 1 vede il danno incrementarsi accessori, eventuali danno riflessi 2 rischia di perdere il rapporto di clientela con i suoi utenti/clienti 3 espone la stessa assicurazione al danno da mala gestio. All'accoglimento della domanda del carrozziere segue la condanna per lite temeraria dell'assicuratore. Già perché la difesa, intempestiva e solo in corso di causa, è stata introdotta contro la domanda sulla base di assunti poi smentiti dalle testimonianze e di fatti di cui l'assicurazione era a conoscenza già da prima della causa. Dai documenti, risulta, poi, che l'assicurato denunciò il sinistro lo stesso giorno dell'accaduto, invitando l'assicurazione a svolgere i suoi accertamenti in modo celere tenuto conto delle necessità del caso accertamenti che non furono poi fatti. Né l'assicuratore può difendersi sostenendo di avere visto gli eventi solo dopo il loro accadere con ciò trascurando che l'assicurato aveva dato ampio spazio temporale all'assicurazione per potere svolgere tutte le verifiche diagnostiche del caso. Così facendo, la resistenza della convenuta ha allungato i tempi di soddisfazione del credito ha prodotto un contenzioso che ha aggravato il ruolo del magistrato. Infatti, dalla data del pagamento 23 gennaio 2008 , l'assicurato si vede rimborsato solo a distanza di oltre tre anni e solo passando per la lunghezza e i costi del processo. Pertanto sulla base di tali rilievi, il giudice condanna l'assicuratore ad una sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari ad 800,00 euro.