Avvocato domiciliatario contro cliente: lite al giudice del luogo in cui ha sede lo studio legale

A decidere sulla lite tra avvocato nominato come corrispondente e cliente, avente ad oggetto l'onorario del professionista, è il giudice del luogo in cui ha sede lo studio legale e ciò anche quando il mandato sia stato concluso con una telefonata.

A decidere sulla lite tra avvocato nominato come corrispondente e cliente relativa all'onorario contestato è il giudice del luogo in cui ha sede lo studio legale e ciò anche quando il mandato sia stato concluso informalmente con una telefonata. Ad affermarlo è la Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13896 depositata lo scorso 23 giugno. La fattispecie. Un avvocato, che aveva svolto attività di procuratore domiciliatario, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dai clienti, perché fosse accertato che nulla era dovuto al legale. Accolta l'eccezione, gli assistiti ricorrevano per cassazione, ma senza successo. Per l'onorario contestato conta la sede dello studio legale. La Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale, ritiene soddisfatti tutti i criteri di individuazione della competenza ex artt. 18 e 20 c.p.c., fra i quali rientra anche il luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi. Inoltre, la domanda, con cui veniva contestato l'onorario richiesto dal professionista, non ha contenuto indeterminato, né in se stessa, in quanto è determinata la somma che essi hanno chiesto di dichiararsi dovuta, né con riferimento alla maggior somma richiesta dall'avvocato. Pertanto, condividendo la decisione del giudice di primo grado, gli ermellini ribadiscono che il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., e non nel domicilio del debitore, ai sensi del successivo comma 4. Ma non è tutto. Il mandato professionale non va confuso con la procura alle liti. Se relativamente all'iter logico-giuridico seguito nell'individuazione del giudice competente a decidere sulla lite avente ad oggetto l'onorario professionale nulla quaestio, la S.C., tuttavia, osserva come, nel dichiarare che il mandato professionale si è concluso nel momento in cui il legale ha sottoscritto per autentica le firme apposte dai clienti alla procura alle liti, abbia fatto confusione tra contratto di mandato professionale - che può essere concluso informalmente, per via telefonica, ed essere altrettanto informalmente accettato mediante esecuzione - e procura alle liti, idonea a conferire al difensore la rappresentanza processuale della parte nel giudizio procura che costituisce atto formale, per la cui validità è richiesto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, che non necessita di accettazione, trattandosi di atto unilaterale, e che è destinato non tanto al procuratore, quanto ai terzi nei confronti dei quali questi debba giustificare i propri poteri. L'incarico al procuratore domiciliatario può essere conferito anche con una telefonata. In sostanza, continua la Corte di Cassazione, l'autenticazione delle firme dei clienti da parte dell'avvocato non rileva, quindi, come accettazione del mandato professionale, da effettuare necessariamente in forma scritta, come affermato dal Tribunale, ma come primo atto di esecuzione dell'incarico, idoneo a manifestare accettazione tacita. Alla stessa stregua, la circostanza che i clienti abbiano sottoscritto la procura non consente di escludere in linea di principio che essi abbiano potuto conferire l'incarico al procuratore domiciliatario, tramite la telefonata dell'avvocato difensore già nominato. Competente a decidere è il giudice del luogo in cui ha sede lo studio dell'avvocato nominato corrispondente. In conclusione, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, i giudici di legittimità condividono la soluzione del Tribunale circa l'individuazione della competenza, poiché sia con riferimento al mandato, sia con riferimento alla procura alle liti, gli effetti negoziali devono considerarsi perfezionati nel luogo in cui ha sede lo studio professionale dell'avvocato domiciliatario.