Usucapione negata, tutti gli eredi subentrano nel possesso dell'immobile del de cuius

Il singolo erede che detiene un immobile appartenuto al de cuius non ne acquista la proprietà per usucapione perché anche gli altri eredi sono possessori serve un atto di spoglio o l'interversione.

Con la sentenza n. 859 del 14 giugno, la Corte d'Appello di Firenze ha ribadito il principio di diritto per cui gli eredi subentrano al de cuius, per il solo effetto dell'apertura della successione, in universum ius e, quindi, anche nel possesso dei beni il singolo erede detentore di un bene non può usucapirne la proprietà, senza interversione del possesso o senza un atto che manifesti lo spoglio nei confronti degli altri eredi. La fattispecie. A seguito dell'apertura di una successione, alcuni eredi del de cuius chiedevano al Tribunale di Pistoia di pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria, costituita da un immobile detenuto da altri due eredi, convenuti in giudizio. Questi ultimi sostenevano di aver usucapito la proprietà dell'immobile per averlo posseduto uti dominus per oltre vent'anni e chiedevano, in via riconvenzionale, che venisse accertato il loro diritto. Il Tribunale rigettava la domanda di usucapione e disponeva la divisione ereditaria, assegnando l'immobile ai detentori e ponendo a loro carico l'obbligo di versare un conguaglio a favore degli altri eredi. I convenuti appellavano la sentenza. La sentenza di primo grado è nulla, ma la Corte si pronuncia sul merito. In primo luogo i giudici territoriali devono rilevare la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale ha deciso in composizione monocratica e non collegiale, come invece prescritto, ratione temporis, a seguito delle innovazioni legislative. Ciò, tuttavia, non preclude alla Corte d'Appello di pronunciarsi anche sul merito del giudizio. Tutti gli eredi acquistano il possesso dei beni del de cuius. Nel rigettare la domanda dell'appellante, viene enunciato un principio, pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale gli eredi subentrano al de cuius in universum ius con l'apertura della successione ogni coerede acquista anche il possesso dei beni posseduti dal de cuius, senza necessità di una materiale apprensione, anche senza aver mai visto il bene o sapere dove esso concretamente si trovi. Anche se il bene è detenuto da un solo erede, gli altri non sono esclusi dal possesso. Così, quando, come nel caso di specie, un solo erede detenga il bene, oggetto della comunione ereditaria, gli altri eredi non sono esclusi dal possesso. La detenzione può durare decenni, senza che ciò pregiudichi il possesso comune dei coeredi sul bene godere un immobile, percepirne i frutti e amministrarlo è una cosa, possederlo giuridicamente è un'altra. Perché il possesso diventi esclusivo serve l'interversione o un atto di spoglio. Affinchè il possesso dell'erede diventi esclusivo, osservano i giudici d'appello, occorre o l'interversione del possesso, cioè il sopraggiungere di un titolo che attribuisca al detentore una situazione possessoria esclusiva ed autonoma rispetto a quella ereditaria, oppure un atto di spoglio del detentore, che privi del possesso gli altri coeredi. Ma è necessario che lo spoglio venga manifestato con un atto esteriore, esplicito o implicito, che inibisca in modo non equivoco ai coeredi di esercitare la loro facoltà di fatto sul bene comune. Spetta al detentore dimostrare lo spoglio. È il detentore, che invochi il proprio possesso esclusivo sul bene, a dover individuare e dimostrare questo atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui . Nel caso in esame, conclude la Corte, l'appellante non ha neanche individuato quale sarebbe stato l'atto di spoglio e il momento in cui avrebbe estromesso i coeredi dal compossesso dell'immobile, con la conseguenza che l'usucapione non è mai avvenuta la sua domanda, quindi, deve essere rigettata e va disposta la divisione ereditaria, con assegnazione del bene all'appellante e l'obbligo a suo carico di corrispondere un conguaglio in denaro agli altri condividenti.