Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, se non ha redditi

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché non provino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica.

L'assegno di mantenimento va versato finché il genitore interessato non provi che il figlio, divenuto maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che, pur essendo stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ad affermarlo è la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13184 del 16 giugno scorso. La fattispecie. L'ex moglie ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta nei suoi confronti dall'ex marito, dichiarando non dovute le somme da lei pretese a titolo di mantenimento del figlio, perché, quest'ultimo, divenuto maggiorenne e non vivendo più con la madre affidataria, aveva acquistato una legittimazione iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento. L'obbligo al mantenimento non viene automaticamente a cessare con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. In particolare, la donna chiede alla Suprema Corte se, nel caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e ove la sentenza preveda che uno dei genitori debba corrispondere all'altro un assegno di mantenimento per il figlio, il relativo obbligo viene automaticamente a cessare con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, circostanza per cui il genitore tenuto a corrispondere l'assegno può agire ex art. 615 c.p.c. ovvero se debba istaurarsi il procedimento in camera di consiglio per la modifica del titolo . La legittimazione del figlio maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento. Al riguardo, i giudici di legittimità ribadiscono il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio . Non solo. I genitori mantengono il figlio maggiorenne, se non ha reddito. Prosegue la S.C. l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa . Si tratta, quindi, di un mutamento delle circostanze che deve essere accertato in sede di modifica delle condizioni del divorzio. Ridurre l'assegno è possibile, ma solo attraverso la modifica della sentenza di divorzio. Pertanto, ritornando al caso in esame, il Collegio osserva come il giudice territoriale non avrebbe potuto ritenere illegittimamente azionata la pretesa da parte della donna per il semplice raggiungimento della maggiore età da parte del figlio d'altra parte, l'obbligato, per conseguire la soppressione o la decurtazione dell'assegno, avrebbe dovuto chiedere, la modifica della sentenza di divorzio, attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima. È, invece, da escludere la possibilità di conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo, il cui accertamento non può non avere luogo nell'ambito del procedimento innanzi indicato, al quale avrebbe dovuto necessariamente fare ricorso il soggetto del giudizio di divorzio che avesse inteso conseguire la diminuzione della misura dell'assegno.