Holding in crisi: il creditore è sempre ammesso al passivo se il commissario non scioglie il contratto

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * Il decreto del Tribunale di Udine dello scorso 16 maggio risolve una problematica connessa all'ammissione al passivo dei crediti preesistenti alla dichiarazione d'insolvenza delle holdings e del loro commissariamento, sancendo che il curatore debba sempre dichiarare se intende o meno subentrare alla medesima e proseguire l'accordo. È una delle poche applicazioni delle norme della L. 166/08 c.d. Decreto Alitalia che, richiamando D.lgs 270/99 sulle procedure d'insolvenza delle grandi imprese detta severe regole per la loro ristrutturazione. La questione affrontata. Una ditta impugnava il provvedimento del G.E., titolare della relativa procedura, con cui subordinava l'ammissione del suo ingente credito, preesistente allo stato d'insolvenza di una holding, all'effettivo subentro del Commissario nel contratto, dopo l'approvazione del programma di recupero . Il curatore saldava i debiti fornitura di energia elettrica successivi al decreto ministeriale di ammissione alla procedura e di approvazione del programma di liquidazione , ma non quelli anteriori e contestuali a tale fase. Il creditore, perciò, chiedeva la liquidazione degli stessi, dato che non aveva dichiarato di voler subentrare all'insolvente e proseguito il contratto per facta concludentia. Il commissario chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché l'attrice non aveva messo in mora la convenuta eccependo che, semmai, poteva essere ammessa come chirografara. Il Tribunale con una decisione salomonica ha in parte accolto entrambe le richieste La volontà di subentro nel contratto deve essere sempre espressa chiaramente. Il G.O. nota che l'art. 1 bis L. 166/08 introduce un'interpretazione autentica dell'art. 50, 2 comma D.lgs 270/99. Deve essere inteso nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'art. 51, commi 1 e 2 . Il commissario ha l'obbligo di dichiarare se desidera o meno proseguire il contratto, essendo impossibile desumere tale volontà da comportamenti concludenti. Si noti come l'art. 52 del decreto ammetta i suddetti crediti in prededuzione al passivo ai sensi dell'art. 74 L.F. Il G.E. può subordinare l'ammissione al passivo all'effettiva nomina del commissario straordinario? Il collegio ha risposto positivamente a questo dubbio. Infatti è impossibile individuare le decisioni sul punto del curatore e che questi renda le citate dichiarazioni di legge prima della nomina. Parimenti la prosecuzione tacita del contratto, dopo l'approvazione della procedura concorsuale, non indica, come detto, una chiara intenzione di subentro né, d'altro canto, esclude il pagamento in questa fase intermedia. Sono prestazioni fornite dal contraente in bonis per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in crisi e, dunque, dovranno essere liquidati come crediti in prededuzione ai sensi del combinato disposto degli art. 18, 20 D.lgs 270/99 e 111 L.F. Infatti queste disposizioni rinviano anche agli artt. 167-169 L.F. che, nel regolare il concordato preventivo, stabiliscono che tutti i rapporti pendenti alla data della dichiarazione d'insolvenza [ ] proseguono in capo all'imprenditore in crisi, così che il commissario è obbligato a saldare le relative obbligazioni pecuniarie. È ammissibile il credito preesistente? Come eccepito dal commissario e sinora esplicato, tutti i crediti preesistenti alla sua nomina ed all'eventuale subentro saranno ammessi al passivo, in concorso con gli altri, quali chirografari. La decisione del G.O. In tal senso il Giudice, annullando la contestata condizione ostativa, ha accolto parzialmente le richieste dell'opponente per le dette ragioni. Ha, infine, rilevato che non aveva alcuna rilevanza processuale il fatto che il commissario abbia dichiarato lo scioglimento dell'accordo solo dopo che era già giunto alla sua naturale scadenza deve sempre pagare. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto