Il limite del massimale è deduzione, non eccezione

di Giampaolo Di Marco

di Giampaolo Di Marco * La deduzione sull'esistenza del limite del massimale entro cui opera la garanzia assicurativa ha per oggetto il contenuto del diritto a essere manlevato fatto valere dall'assicurato. Essa, in quanto mera allegazione difensiva, con la quale l'assicuratore precisa la portata del rischio assunto, è sottratta al regime preclusivo dettato dall'art. 346 c.p.c. È una deduzione, non un'eccezione. Una compagnia assicurativa in occasione del primo grado di giudizio aveva dedotto non eccepito in via subordinata, dopo aver precisato di costituirsi quale istituto assicuratore del chiamante, che sarebbe stata eventualmente chiamata a rispondere solo entro i limiti del massimale di polizza. Condannata in primo grado ad una somma inferiore al massimale, interponeva appello al termine del quale la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condannava al pagamento di una somma superiore al massimale. La compagnia sosteneva, quindi, in Cassazione, che essendo stata condannata in prime cure a pagare un importo inferiore a quello soglia previsto dal massimale, non aveva l'onere di riproporre espressamente l'eccezione di pagamento nei limiti del massimale. Il massimale riguarda il diritto fatto valere. La Cassazione accoglie la tesi della compagnia, ribadendo il proprio orientamento secondo il quale nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice fa valere il limite del massimale previsto dagli art. 19 e 21, legge n. 990 del 1969 o quello indicato nella polizza, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello. Il massimale è fatto costitutivo della pretesa azionata. La Cassazione giunge a tale conclusione riconoscendo al massimale, di polizza o ex lege, la natura di fatto costitutivo della pretesa azionata. Conseguentemente, non solo sarebbe contrario ai principi in materia di onere della prova rovesciare in capo all'assicuratore l'onere di provarlo, ma il limite del massimale, secondo la Corte, non soggiace alle preclusioni deduttive connesse alla precisazione del thema decidendum, preclusioni che maturano con l'esaurimento della fase della trattazione. Il carattere di mera difesa della relativa allegazione, con la quale si evidenziano i caratteri propri del contratto assicurativo attivato dal chiamante, sottraggono l'allegazione al regime dell'art. 346 c.p.c. in base al quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. * Avvocato del Foro di Vasto