L'interpretazione del testamento è indagine di fatto riservata al giudice di merito

Nel ricorso per cassazione il quesito, vertente sull'interpretazione della volontà testamentaria, è inammissibile se si risolve in un'indagine di fatto.

Con la sentenza n. 10456/11, depositata il 12 maggio, la Corte di Cassazione ha l'opportunità di precisare la forma e il contenuto che i motivi di ricorso devono possedere, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per essere ritenuti ammissibili. Il caso. In seguito alla morte del titolare di una concessione superficiaria, rilasciata dal Comune di Civitavecchia, i discendenti chiedevano la reintegra del possesso dell'area oggetto di concessione, assumendo di esserne stati spogliati dal Comune stesso. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza, ordinando la reintegrazione degli appellanti perché considerati titolari dello ius possessionis. Il comune ricorreva per cassazione. L'interpretazione del testamento è controversa. Decisiva ai fini della soluzione della vicenda è la qualifica da attribuire ai discendenti del de cuius eredi o legati? Secondo i giudici di merito essi devono considerarsi eredi, e di conseguenza titolari del possesso sull'area contesa, perché è questo che si desume dalla complessiva volontà del testatore al contrario, secondo il ricorrente ciò che rileva è il dato testuale il de cuius, nell'attribuire ai suoi discendenti beni determinati, ha usato l'espressione legato, e questo escluderebbe il diritto da loro vantato sull'area rivendicata dal Comune. Il motivo del ricorso è però inammissibile. Il Collegio ritiene il motivo di ricorso inammissibile perché formulato in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In particolare, il quesito proposto dal ricorrente appare inidoneo perché dà per presupposto ciò che invece dovrebbe essere oggetto di dimostrazione, ovvero che il de cuius avrebbe disposto un legato. L'indagine di fatto è riservata al giudice di merito. Poiché l'accertamento della volontà del testatore si risolve in un'indagine di fatto, essa è riservata al giudice di merito e non può trovare accesso in sede di legittimità, se non con riferimento all'inadeguatezza delle motivazioni o a violazioni di regole ermeneutiche adottate nella sentenza. Il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione della Corte la regola interpretativa, ai sensi dell'art. 1362 c.c. e ss., che si presume disattesa, o erroneamente applicata, previa allegazione del testo del testamento, così da consentire una verifica della correttezza del procedimento seguito dai giudici.