Niente protezione internazionale per l'immigrato perseguitato da un paese terzo

Non si può concedere la protezione internazionale al cittadino di uno stato straniero perseguitato non in patria ma dai governanti di un altro paese.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10204/11, depositata il 10 maggio, ha precisato che la protezione internazionale viene concessa per evitare persecuzioni nel paese di origine del richiedente, essendo preclusa quando esse provengano dai Governanti di un paese terzo. Il caso. Un cittadino del Bourkina Faso chiedeva al Tribunale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale, assumendo di essere perseguitato in patria, in quanto attivista nel partito di opposizione, ma il ricorso veniva respinto. Anche la Corte d'Appello rigettava il gravame, affermando che le deduzioni proposte erano irrilevanti, perché riguardavano vicende private e relative a rapporti con i governanti del Gabon, e quindi ostative ai fini del riconoscimento della protezione. Lo straniero proponeva, allora, ricorso per cassazione. La protezione è per lo straniero perseguitato in patria. La S.C. conferma le decisioni dei giudici di merito e ribadisce che la situazione concreta non presenta le condizioni necessarie per la concessione della protezione internazionale tale status, infatti, serve per evitare persecuzioni nel paese d'origine del richiedente. Nell'esaminare il caso concreto, la Corte rileva che lo straniero non sembra interessato al rimpatrio e le asserite persecuzioni da parte dei governanti del Gabon appaiono, piuttosto, come vicende personali. Né può trovare accoglimento il rilievo che lo stretto rapporto dei presidenti dei due paesi africani potrebbe facilitare la trasmissione della persecuzione anche al paese di origine, in quanto è un argomento ritenuto implausibile e, comunque, non adeguatamente approfondito o provato dal richiedente. Persecuzioni di paesi terzi è il paese di origine che deve offrire protezione. La persecuzione, operata o temuta, proveniente da governi di paesi terzi, nei quali il richiedente abbia risieduto stabilmente non rileva per la protezione internazionale in questi casi, infatti, l'interessato deve rivolgersi alle Autorità del proprio paese di origine, che sono tenute a garantire protezione ai propri cittadini.