Spese mediche dei figli: gli accordi tra i genitori sono vincolanti

di Paola Paleari

di Paola Paleari * Il preventivo accordo tra i genitori in merito alle spese straordinarie dei figli, contenuto in separata scrittura, diventa vincolante anche se viene richiamato solo nelle motivazioni - e non nel dispositivo - della sentenza. La fattispecie. In riforma della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte Territoriale di Napoli revocava il decreto emesso in favore della moglie, relativo alle spese straordinarie mediche del figlio, che non erano state preventivamente concordate con il marito. Per le spese del dentista la sentenza si richiama a quanto concordato dalle parti . La Corte d'Appello motivava la pronuncia di revoca del decreto, ritenendo che il preventivo accordo sulle spese mediche straordinarie, mancante nel caso di specie, doveva ritenersi indispensabile, in quanto previsto tra le parti in una separata scrittura privata, richiamata nelle motivazioni della sentenza di divorzio con la locuzione a quanto concordato tra le parti . Successivamente, la Corte di Cassazione avvallava la decisione della Corte di merito, respingendo il motivo di ricorso della ricorrente e ritenendo rispettato il principio di diritto secondo il quale l'esatto contenuto della pronuncia deve essere individuato con un esame complessivo della sentenza e, quindi, non solo nel contenuto del dispositivo, ma anche nella motivazione della pronuncia, che rivela l'effettiva volontà del giudice. Nel caso di specie, pertanto, si è ritenuto che, non sussistendo alcun contrasto tra il dispositivo e la parte motiva, il richiamo in sentenza a quanto concordato tra le parti faceva inequivocabilmente riferimento alla scrittura privata siglata dai genitori, e richiamata dagli stessi nelle rispettive conclusioni delle loro difese. Inoltre, la Corte Suprema, nel cassare i motivi di impugnazione della ricorrente, specificava che tale richiamo non ledeva in alcun modo il diritto dei minori, o le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento, poiché il firmato accordo doveva considerarsi una piena realizzazione del momento imprescindibile di dialettica tra i genitori in seguito alla separazione nonché di loro responsabilizzazione nel congiunto interesse dei figli e corretto esercizio della potestà genitoriale. La sentenza ha portata precettiva negli accordi delle parti. La Corte di legittimità, quindi, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ripreso l'orientamento già consolidato in giurisprudenza Cass. 8894/2001 Cass. 10409/2002 Cass. 12802/2006 , secondo il quale la portata della pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale incide sul momento precettivo della pronuncia, tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo, in quanto rilevatrice dell'effettiva volontà del giudice. Pertanto, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretarsi in base all'unica statuizione che, in realtà, è presente nella pronuncia. Nel caso di specie, benché sia stata omessa nel dispositivo ogni disposizione in merito alle spese straordinarie, tale carenza deve considerarsi supplita dalla parte motiva della sentenza che, facendo richiamo a quanto concordato dalle parti , individua inequivocabilmente l'unica regolamentazione presente e voluta dalle parti nell'interesse dei figli, sancita nella scrittura privata sottoscritta dai ricorrenti e richiamata nelle loro conclusioni. Pertanto l'esame completo del provvedimento giurisdizionale consente di individuare il momento precettivo nel richiamo a tale scrittura che, conseguentemente, diviene parte della sentenza stessa e, come tale, vincolante per i genitori. * Avvocato del foro di Monza