Vittoria nel merito ma dopo un accertamento complesso: sì alla compensazione

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli * Con la sentenza n. 6737, del 24 marzo 2011, la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sull'importante questione della possibile compensazione delle spese legali. Tutela del diritto di azione e di difesa. Questione importante perché strettamente connessa alla tutela del diritto di azione e di difesa dei soggetti coinvolti nel processo in quanto l'eventuale compensazione in assenza di precise e specificate ragioni produrrebbe un sicuro danno economico alla parte che ha dovuto, suo malgrado, difendersi in giudizio. Compensazione delle spese che, d'altra parte, poi potrebbe agire anche a livello di diritto di azione poiché il dubbio che le spese saranno compensate anche in caso di vittoria nel merito potrebbe avere come effetto quello di scoraggiare l'instaurazione di giudizi volti a tutelare diritti effettivamente esistenti ma di modico valore. Nel caso di specie la Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 2043 e 2050 c.c. Il caso. Ed infatti, era accaduto che un professionista incaricato della consulenza nei lavori di ristrutturazione di un immobile rimase gravemente ferito, perdendo un occhio, nello scoppio di un contatore di gas occorso il 12.1.90 durante i lavori all'impianto di riscaldamento a metano eseguiti in sua presenza. Ciò perché l'esecutore dei lavori aveva messo in connessione due tubi presenti dopo che, su sua richiesta formulata tramite la proprietà, l'impresa del gas aveva attivato un contatore nonostante la preesistenza di un altro contatore del quale nessuno, impresa compresa, se ne era avveduta. Chi è il responsabile del fatto illecito? Il danneggiato ritenendo sia l'esecutore che l'impresa del gas responsabili a titolo di colpa li convenne in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Ed infatti, a suo avviso, la colpa era consistita rispettivamente nella intrinseca pericolosità della manovra di pompaggio dell'aria della caldaia verso il contatore anziché verso il senso opposto e nel fatto che la distributrice aveva installato il secondo contatore senza accorgersi che ne era stato installato un altro . In primo grado il Tribunale di Perugia rigettò le domande di risarcimento ritenendo l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, riducendo [l'esecutore] a nudus minister ed escludendo la rilevanza dell'irregolare collocazione del precedente contatore . In grado di appello, però, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo la responsabilità dell'esecutore dell'opera temperandola in ragione del 50% in quanto il danneggiato aveva colposamente concorso nel fatto illecito non essendo stato prudente. E chi si deve far carico delle spese processuali? In ogni caso la Corte di appello condannava l'esecutore delle opere alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore del danneggiato mentre le ha compensate tra quest'ultimo e la società di distribuzione e le assicurazioni chiamate. Ricorrono, quindi, per cassazione il danneggiante in via principale e - per quel che in questa sede maggiormente rileva - la società di distribuzione del gas in via incidentale lamentando l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal giudice di merito dinanzi alla totale soccombenza di controparte . Senonché, la Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso incidentale. Ciò perché, da un lato, è vero che un sindacato è pur sempre ammesso in sede di legittimità sui motivi espressamente addotti dal giudice del merito nel disporre la compensazione . D'altro lato, però, tali motivi indicati nella oggettiva discettabilità della responsabilità della società fornitrice sono obiettivamente sussistenti, come risulta dalla complessità dello sviluppo delle argomentazioni in fatto e in diritto necessarie per qualificare come infondate le pretese . E non potendosi confondere - prosegue la terza sezione - la totale soccombenza, che è l'esito finale - e del tutto convincente - di tale complessiva argomentazione con l'originario carattere obiettivamente controvertibile e con il grado stesso di controvertibilità di alcuni dei singoli passaggi di questa . La conclusione, però, lascia aperto qualche dubbio. Ed infatti, sembra che in presenza di una situazione pur obiettivamente incerta la parte che avrà ragione deve però sopportare i costi legali - magari anche ingenti solo perché c'era materia di cui discutere. Chissà! * Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa