Parenti, nuovi figli e capacità lavorativa nell'assegno di divorzio: quanto rilevano?

di Paola Paleari

di Paola Paleari * La funzione assistenziale dell'assegno divorzile e la sua concessione non può essere pregiudicata dall'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi e dal rapporto esistente tra il beneficiario dell'attribuzione economica con la ricchezza della famiglia di origine, poiché tale ultimo parametro esula da quelli di riferimento previsti nell'art. 5 L. divorzio. La nascita di un nuovo figlio dell'obbligato. Tale circostanza assume rilievo esclusivamente nell'ipotesi in cui, il nuovo onere, influisca negativamente sulla capacità economica dell'ex coniuge, in modo tale da comprometterne e/o inficiarne significativamente la consistenza e/o complessiva situazione patrimoniale. Quanto, infine, alle capacità lavorative inespresse e di guadagno del beneficiario dell'attribuzione, queste rilevano sia nel riconoscimento dell'assegno divorzile, che nella sua quantificazione, senza che ciò escluda la necessità di un raffronto e di riequilibrio tra le condizioni economiche sorte in seguito alla cessazione della vita coniugale, con quelle antecedenti, godute in costanza di matrimonio. La fattispecie. Contro la sentenza della Corte d'Appello, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l'assegno divorzile a carico del marito, entrambi gli ex coniugi proponevano ricorso, principale il marito ed incidentale la moglie, per errata e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 5, comma 6, legge 1.12.1970 n. 898. Il marito lamentava principalmente che, nella riduzione dell'obbligo a suo carico, la Corte d'Appello non aveva compiuto alcuna valutazione dei criteri di cui all'art. 5 l. div. in modo svincolato ed autonomo rispetto alla precedente pronuncia emessa nel procedimento di separazione e all'entità del contributo stabilita in particolare, contestava l'omessa considerazione degli ingenti aiuti economici di cui la moglie regolarmente beneficiava da parte della propria famiglia di origine, del peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della nascita di un figlio nel suo attuale nucleo famigliare e della capacità di lavoro della signora, la quale, liberamente, aveva scelto di non dedicarsi a nessuna attività retribuita. Per contro, la moglie sollevava la falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della L. 898/70 in merito al concetto di capacità lavorativa potenziale, come fattore considerato nella ponderazione dell'assegno di divorzio. Determinazione dell'importo e sua congruità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7601, del 4 aprile, nel rigettare entrambi i ricorsi, si è richiamata ad un noto principio, già espresso in altre pronunce 2005/10210 , secondo il quale, la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. div., è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, in ragione della diversità delle discipline sostanziali, della struttura, natura e finalità dei relativi trattamenti economici ma, nella determinazione della sua congruità, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui questo appaia idoneo a fornire elementi di valutazione utili relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi. Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il Giudicante, nel determinare la misura dell'assegno, ha ineccepibilmente valutato in argomentata, ponderata e bilaterale considerazione i criteri di legge di cui alla l.div. ed ha anche correttamente assunto a indice di riferimento, in relazione al tenore della pregressa vita matrimoniale, l'assetto economico delle parti concordato in sede di separazione. La famiglia mantiene la ex coniuge diritto all'assegno non precluso. Del tutto irrilevante è la circostanza che la famiglia di origine contribuisca o meno al mantenimento della ex coniuge, in quanto il rapporto di quest'ultima con la solidarietà materiale prestata da chicchessia esula dai criteri legali di riferimento dell'art. 5, comma 6, l.div., oltre al fatto che non esiste alcuna norma, né tantomeno alcun favorevole orientamento giurisprudenziale in proposito, che preveda, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, quale ulteriore parametro di riferimento, il rapporto tra i patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi. La disposizione dell'assegno deve tener conto delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi . La nascita di un nuovo figlio nel nucleo famigliare dell'obbligato non influisce, né preclude automaticamente, il diritto e la determinazione a favore dell'ex coniuge di ricevere l'assegno assistenziale, ma tale riconoscimento economico sarà commisurato e valutato in relazione alla situazione patrimoniale dell'obbligato e all'incidenza che le legittime esigenze di mantenimento della nuova famiglia hanno sulla capacità economica di quest'ultimo. Infine, l'art. 5 l.div. prevede espressamente che l'obbligo del coniuge a somministrare periodicamente all'altro un assegno dipende, tenuto conto di tutti i criteri di determinazione dello stesso, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del beneficiario e dalla sua incapacità oggettiva a procurarseli. Da ciò ne consegue che, nella comparazione tra la situazione economica goduta in costanza di matrimonio e quella successiva allo scioglimento del vincolo, occorre tenere in considerazione, ove sussistenti, anche le capacità di guadagno inespresse del coniuge in difficoltà, senza che l'esistenza e la potenzialità di queste determinino l'esclusione ex se del beneficio economico. In particolare l'assegno divorzile sarà comunque dovuto se, nonostante la valutazione delle potenzialità lavorative, permanga un divario tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale. * Avvocato foro di Monza