Avviso di convocazione ""vuoto"": spetta al condomino dimostrare l'errore nell'invio

di Alessandro Gallucci

di Alessandro Gallucci * Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 159 resa lo scorso 24 gennaio 2011, è tornato ad occuparsi del tema dell'omessa convocazione all'assemblea condominiale di uno dei comproprietari e dei risvolti in relazione alla validità della deliberazione. La peculiarità della fattispecie sottesa alla pronuncia sta nel fatto che il giudice emiliano, più nello specifico, ha specificato quale sia l'onere della prova a carico delle parti e di conseguenza quando la comunicazione dell'avviso di convocazione debba considerarsi andata a buon fine. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione . La ratio dell'art. 1136, comma 6, c.c. è evidente poiché l'assemblea è un organo il termine non deve essere inteso in senso tecnico collegiale cui devono partecipare tutti i comproprietari, è evidente che per la sua regolare costituzione sia necessario l'invito di tutti coloro che, in relazione allo specifico punto all'ordine del giorno, abbiano diritto a prendervi parte proprietario, usufruttuario, conduttore, ecc. . Proprio il tema dell'omessa convocazione è stato per lungo tempo al centro di una querelle dottrinario - giurisprudenziale in sostanza ci si chiedeva se tale omissione fosse causa di nullità o annullabilità della deliberazione assembleare. E' stato necessario l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, le quali - oltre a catalogare genericamente le singole cause d'invalidità nell'ambito di una delle due categorie succitate - hanno specificato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio così Cass. SS.UU. n. 4806/05 . Ciò chiarito è utile domandarsi nel caso in cui un condomino lamentasse di non essere stato avvisato dello svolgimento della riunione, come si distribuisce l'onere della prova? E' questo il cuore della pronuncia n. 159 del Tribunale Bologna. Come si distribuisce l'onere della prova se un condomino lamenta di non essere stato avvisato? Nel caso di specie uno dei comproprietari conveniva in giudizio la compagine alla quale partecipava, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'invalidità di due deliberazioni assembleari. A sostegno di tale pretesa assumeva che in entrambi i casi fu omessa la sua convocazione. Il condominio convenuto, costituendosi in giudizio ed opponendosi alle avverse richieste, produceva documentazione utile a far presumere con sufficiente margine di certezza che la convocazione fosse stata effettivamente inviata. In tal senso, si legge in sentenza, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto l'omesso invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea 27.10.05 risulta smentito dalla produzione documentale n. 4 della parte convenuta al proposito si osserva che il Condominio ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale del suddetto documento n. 4, inteso come busta da cui emerge inequivocabilmente la regolare notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, potendosi presumere dalla datazione della busta medesima che il suo contenuto fosse la convocazione dell'assemblea 27.10.05 d'altro canto spettava all'attore, quale destinatario della missiva, l'onere di dimostrare che il plico non conteneva lettera alcuna al suo interno, ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato Cass. 20144/05, 22133/04 . Sempre onere del condomino dimostrare di aver ricevuto una busta vuota. Al di là delle ineccepibili considerazioni in ordine ai normali criteri di soddisfazione dell'onere della prova il condominio evidentemente aveva dato dimostrazione che il singolo poteva avere conoscenza dello svolgimento della riunione , il passaggio più particolare della sentenza, comunque conforme ai citati precedenti di legittimità, sta nel punto in cui il giudice bolognese afferma che resta sempre onere del condomino dimostrare di aver ricevuto una busta vuota o con diverso contenuto. E' forse la contestazione più bizzarra che si può sentire sollevare e che spesso suscita non poca confusione. In effetti spesso ci si domanda come e che cosa fare nel caso in cui controparte lamentasse di aver ricevuto una busta vuota. Al riguardo la sentenza è chiara spetta a chi solleva una simile contestazione dare prova del proprio assunto. Certamente di fronte ad una serie di comunicazioni inviate a tutti i condomini, senza che sia sollevata alcuna contestazione, risulterà difficile poter credere che la busta dell'impugnante sia giunta vuota. Se non è una c.d. probatio diabolica poco ci manca. * Avvocato

Tribunale di Bologna, 22 novembre 2010 - 24 gennaio 2011, n. 159 Premesso che Con atto di citazione notificato in data 26.10.06 , nella sua qualità di proprietario di una unità immobiliare ubicata nel Condominio in Bologna via , impugnava le delibere votate dall'assemblea condominiale in data 27.10.05 e 13.2.04. Assumeva la loro invalidità in quanto, sia con riguardo alla delibera 27.10.05 di approvazione del rendiconto 2004/05 e del preventivo 2005/06, sulla base dei quali veniva poi richiesto ed ottenuto dal Condominio un decreto ingiuntivo nei confronti dell'attore , sia con riguardo alla delibera 13.2.04 di approvazione di nuove tabelle millesimali e di nomina dell'amministratore , nessuna comunicazione era mai stata effettuata all'attore. Il condominio convenuto si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. La causa veniva istruita con produzione documentale. Rilevato che La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto l'omesso invio della comunicazione di convocazione dell'assemblea 27.10.05 risulta smentito dalla produzione documentale n. 4 della parte convenuta al proposito si osserva che il Condominio ha ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale del suddetto documento n. 4, inteso come busta da cui emerge inequivocabilmente la regolare notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, potendosi presumere dalla datazione della busta medesima che il suo contenuto fosse la convocazione dell'assemblea 27.10.05 d'altro canto spettava all'attore, quale destinatario della missiva, l'onere di dimostrare che il plico non conteneva lettera alcuna al suo interno, ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato Cass. 20144/05, 22133/04 . Per quanto poi riguarda la pretesa invalidità della delibera 13.2.04, è sufficiente osservare che con tale delibera non venivano, in realtà, approvate nuove tabelle millesimali, ma erano solamente richiamate le tabelle già in vigore cfr. doc.10 fasc., conv. ne consegue la carenza di interesse ad agire dell'attore, non sussistendo la portata precettiva dal medesimo allegata al fine di supportare la propria impugnazione. Infine le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ritenendo non accoglibile la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. del Condominio, non potendo considerare provati i suoi presupposti, in particolare con riguardo alla sussistenza di un danno risarcibile, tenuto conto che non appare configurabile un danno non patrimoniale, ovvero un danno patrimoniale ulteriore rispetto alle spese di lite. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 15947/06, così provvede a rigetta la domanda proposta da b lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio del Condominio convenuto che liquida in complessivi Euro 4.220, di cui Euro 2.300 per onorari, Euro 1.850 per competenze e Euro 70 per spese, oltre 12,5 % ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.