Obbligazionisti, procedimento sommario applicabile anche all'impugnazione della delibera assembleare

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * Le norme che regolano il funzionamento delle società di pubblica sottoscrizione per collocare sul mercato azioni e strumenti finanziari partecipativi Libro V, sez. II art. 2333 ss c.c. , spesso sono poco note agli operatori. Disciplinano tematiche molto complesse e di difficile interpretazione. La sentenza del Tribunale di Mantova del 15 novembre 2010 documento non disponibile analizza i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti e le modalità d'impugnazione della relativa delibera. Il caso. Un obbligazionista di una delle società che avevano emesso titoli ex art. 2410 impugnava la delibera con cui l'assemblea prorogava un prestito obbligazionario per la mancata nomina di un rappresentante comune che lo tutelasse ai sensi degli artt. 2417 e 2418 c.c Contestava, poi, la mancata comunicazione di un contenzioso pendente e della domanda di revoca della scissione tra le emittenti, avvenuta alcuni anni prima della presente lite. La mancata nomina del rappresentante comune preclude il funzionamento dell'assemblea? Il giudice ha risposto negativamente, poiché la sua presenza non è necessaria per il corretto svolgimento dei compiti di tale organo, così come si evince dal combinato disposto degli artt. 2415 e 2417 cc. La sua nomina, infatti, rientra tra i poteri discrezionali degli obbligazionisti che possono attivarsi autonomamente per tutelare i propri interessi, come previsto dagli artt. 2416 e 2419 c.c In tal modo l'assenza del rappresentante non ha diminuito le loro garanzie anche se la menzionata informativa era stata carente. Infatti ogni sottoscrittore può partecipare attivamente all'assemblea, convocabile dall'amministratore o dagli investitori che posseggano un ventesimo dei titoli emessi e non estinti , salvaguardando, così, personalmente i propri diritti. La partecipazione, invero, è preclusa solo alle società che hanno emesso i suddetti titoli. Il differimento del prestito non lede, ma tutela i diritti degli obbligazionisti. Il Tribunale ha ritenuto che questo sacrificio imposto ai partecipanti non solo protegga i diritti della società, ma soprattutto sia nel loro interesse. Intervenendo all'assemblea avrebbero avuto la possibilità di vagliare le conseguenze di tale scelta e la sua opportunità, alla luce della mutata situazione economica della proponente rispetto alla sua costituzione. Infine hanno la possibilità di controllare l'andamento della società tramite gli atti ed i verbali predisposti dagli organi di amministrazione e di controllo. Risultano così infondate le doglianze attoree sul punto. Respinta anche la contestazione circa la competenza dell'assemblea a decidere la suddetta proroga tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 2415, punto 2 c.c Giudice monocratico o collegio? Va fatta una precisazione preliminare la causa è iniziata dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/09 che ha abolito il rito societario. In ogni caso il G.O. ha ritenuto che essa non rientrasse nelle ipotesi previste dall'art. 50 bis, punto 5, relative all'impugnazione delle decisioni dell'amministratore e degli organi di controllo nonché all'azione di responsabilità contro l'amministratore. Questa disposizione, quindi, è una norma di stretta applicazione , dal momento che il lemma ad ogni altra controversia dell'art. 48, comma 2, n. 7 , L. n. 12/41 è stato abrogato. Per tali motivi e per l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 2416 e 2377-2379 c.c. è esclusa la riserva di collegialità. È pacifico che la nostra fattispecie rientri, dunque, tra le vertenze giudicabili dal tribunale in composizione monocratica. Il G.O., perciò, ha ritenuto opportuno applicare il nuovo rito sommario ex art. 702 bis cpc, anche perché era una mera questione di diritto che non necessitava di alcuna istruttoria. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto