Il meccanico deve verificare se il locale da prendere in affitto può diventare un'officina

di Donato Palombella

di Donato Palombella * Grava sul conduttore l'onere di assicurarsi che il locale oggetto della locazione sia idoneo allo svolgimento della specifica attività che si accinge ad esercitare. Salvo specifica pattuizione, il locatore non può essere ritenuto responsabile per il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. A lanciare la ciambella di salvataggio nei confronti del locatore è stata la terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1735 resa il 3 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 25 gennaio 2011 qui leggibile come documento correlato . Il fatto. Il proprietario cede in locazione ad un artigiano un capannone sito in zona artigianale. I mesi passano ma il canone non viene versato così il locatore, rotti gli indugi, decide di denunciare l'inadempimento, di intimare sfratto per morosità chiedendo, contestualmente, la risoluzione del contratto. Il conduttore si costituisce in giudizio ribaltando i termini del problema inadempiente sarebbe il locatore! La morosità sarebbe imputabile al mancato avvio dell'attività determinato dall'omesso rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per il suo legittimo svolgimento. Il locatore, sostiene l'inquilino, sarebbe responsabile dell'accaduto! Di conseguenza, chiede il risarcimento dei danni subiti sottolineando una serie di circostanze. Il conduttore avrebbe voluto svolgere, nel locate oggetto della locazione, alcune attività artigianali legate alla ciclo di manutenzione delle autovetture gommista, elettrauto, officina meccanica, carrozzeria, autolavaggio e quanto altro. Perfezionato il contratto di locazione, il conduttore si era visto negare il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per il legittimo svolgimento dell'attività. Il conduttore riteneva responsabile dell'accaduto il locatore in quanto quest'ultimo aveva garantito, nel contratto di locazione, la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile. Su tali presupposti, il conduttore proponeva diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. nei confronti del locatore assegnandogli il consueto termine di quindici giorni per ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad utilizzare il capannone al fine pattuito e garantito. Parallelamente, il conduttore chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore e, quindi, il risarcimento dei danni. La relativa domanda riconvenzionale trovava il proprio fondamento nell'inadempimento all'obbligazione di consegnare un bene in condizioni di servire all'uso convenuto ex art. 1575, n. 2, c.c. . Il giudice di merito. Il Tribunale, accogliendo la domanda del locatore, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del conduttore condannando quest'ultimo al pagamento dei canoni non versati. La Corte d'Appello ribaltava l'esito del giudizio. Non solo dichiarava risolto il contratto, ma condannava il locatore al risarcimento del danno disponendo una provvisionale di 15.000,00 euro. I motivi che ostacolavano lo svolgimento dell'attività. Le parti ovviamente si rimpallano la responsabilità degli eventi ma la questione di fondo è costituita dal mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie al legittimo esercizio dell'attività artigianale. Ma quali sono i motivi del diniego? Il problema, in questo caso, è di origine urbanistica e di tipizzazione delle aree in cui è inserito il capannone oggetto del contratto di locazione. Occorre rilevare che il diniego era stato determinato da due concause tra loro concorrenti. Da un lato, l'immobile era risultato inidoneo all'esercizio dell'attività programmata dall'altro - cosa ben più grave - il lotto su cui era stato realizzato l'immobile era soggetto ad una serie di vincoli imposti dal Piano Regolatore. Proprio tali vincoli rappresentavano un ostacolo insormontabile per il rilascio delle autorizzazioni. Il diniego, in sostanza, era determinato dal conflitto tra la prevista attività artigianale e le norme di piano. A quanto pare le norme di piano regolatore, nel disciplinare la zona in cui è inserita l'area d'intervento, pongono un duplice divieto. Da un lato viene impedito lo svolgimento di attività inquinanti, dall'altro viene vietano l'avvio di nuove attività evidentemente ritenute dall'amministrazione comunale incompatibili con la destinazione di zona e con lo sviluppo di quella particolare area territoriale. L'attività del conduttore, quindi, avrebbe cozzato irrimediabilmente contro questo duplice divieto. La carrozzeria sarebbe stata considerata attività inquinante e, come tale, vietata. L'apertura di nuove attività artigianali, inizialmente non presenti, avrebbe costituito un ulteriore limite invalicabile. Il diniego al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, quindi, non deriverebbe da problemi relativi al singolo immobile, a cui, per ipotesi, si sarebbe potuto ovviare con l'esecuzione di alcune opere edilizie e/o infrastrutturali, bensì dalla oggettiva incompatibilità tra l'attività che il conduttore avrebbe voluto svolgere e la tipizzazione urbanistica dell'area. Il problema, a questo punto, appare insormontabile in quanto anche eventuali interventi di riattamento del capannone non sarebbero sufficienti ad ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Oggetto del contendere l'individuazione delle responsabilità. Posto che l'ostacolo al rilascio delle autorizzazioni appare insormontabile trattandosi di problematiche di natura urbanistica che, in quanto tali, non sono lasciate alla libera disponibilità delle parti, occorre individuare eventuali responsabilità a carico del locatore o del conduttore. Il Tribunale, dal suo canto, sembra non approfondire il problema il conduttore risulta moroso per cui la domanda del locatore risulta fondata e trova accoglimento. La Corte di Appello fornisce una propria interpretazione imputando la responsabilità al locatore. Tale tesi troverebbe un fondamento di natura contrattuale. Il locatore aveva garantito, nel contratto di locazione, la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile. In questo modo la Corte territoriale aderisce ad una interpretazione particolarmente estensiva del concetto di garanzia fornita dal locatore in relazione alla conformità dell'immobile rispetto alle norme urbanistiche. Ritiene, infatti, che tale garanzia avrebbe dovuto estendersi non solo alla destinazione d'uso artigianale dell'immobile ma alla particolare attività concretamente svolta dal conduttore. La conformità urbanistica del manufatto. A questo punto occorre aprire una parentesi. Quando si parla di regolarità di una costruzione rispetto alle norme urbanistiche ci si riferisce, di norma, alla regolare realizzazione del manufatto, non alla sua destinazione tale ulteriore elemento potrebbe essere un fatto del tutto contingente. Cerchiamo di chiarire il concetto. Un manufatto è considerato in regola quando risulta essere realizzato in conformità alle norme urbanistiche in vigore al tempo della sua costruzione. In parole povere, occorre che l'immobile sia stato realizzato in virtù di un titolo abilitativo dei lavori ritenuto idoneo al momento della suo rilascio licenza edilizia, concessione edilizia, autorizzazione, superdia, DIA, permesso di costruire, SCIA ecc. . Per ipotesi, potremmo anche pensare ad un immobile, inizialmente abusivo, successivamente regolarizzato attraverso una procedura amministrativa idonea condono edilizio ovvero concessione in sanatoria . Quindi, ciò che rende un immobile regolare sotto l'aspetto urbanistico, è il rilascio del titolo abilitativo. Se questo sussiste, l'immobile è regolare, viceversa il problema non si pone neanche. La utilizzabilità del bene, invece, riguarda un diverso profilo che potrebbe essere soggetto ad una serie di norme destinate a modificarsi nel corso del tempo proprio a seguito di intervenute modifiche nella normativa nazionale e/o regionale ovvero per modifiche regolamentari di livello comunale. Si pensi, per esempio, alla necessità di adeguare gli impianti, al rispetto delle norme ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro o al rispetto delle norme di piano come nel caso in esame . In tale circostanza, peraltro, l'immobile rimarrà regolare dal punto di vista urbanistico mentre richiederà delle opere di riattamento e/o ristrutturazione necessarie ad adeguarlo alla nuova disciplina. Ma, in tale ipotesi, ad entrare in gioco sarebbe il diverso profilo dell'utilizzabilità del bene in funzione dell'attività svolta, non la sua regolarità sul piano urbanistico. Peraltro potrebbe anche verificarsi il caso in cui l'amministrazione vieti lo svolgimento di alcune attività all'interno di determinate aree in funzione della necessità di tutelare il preminente interesse pubblico ed il corretto sviluppo del territorio. Si pensi, a titolo esemplificativo, al divieto di svolgere attività artigianali particolarmente rumorose nei centri storici. Il parere della Cassazione. Gli Ermellini dettano un principio di carattere generale in tema di locazione per uso diverso dall'abitazione. Grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche dell'immobile siano adeguate all'attività che intende svolgere. In definitiva, ciascun imprenditore è tenuto a conoscere le regole che disciplinano la propria specifica attività ed a valutare la possibilità che l'immobile soddisfi i parametri richiesti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato e per il corretto svolgimento dell'attività d'impresa. Il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, prima ancora di acquisire la posizione di conduttore è un imprenditore e/o un professionista a cui viene richiesto, proprio per il particolare ruolo che ricopre o che intende ricoprire una particolare diligenza. Al locatore, viceversa, vengono richieste delle competenze diverse e, in generale, più attenuate e limitate. Egli, come qualsiasi altro proprietario di un immobile, deve garantire che il bene sia in regola sotto il profilo urbanistico con ciò intendendo che esso sia stato edificato in virtù ad un idoneo titolo abilitativo. Al massimo può garantire la destinazione generale dell'immobile per esempio, ad uso abitativo, ad uso ufficio, ad uso commerciale o artigianale ma le sue competenze e le correlate responsabilità si fermano qui. Il locatore non è tenuto a conoscere i vincoli tecnici richiesti dallo svolgimento delle singole attività che il conduttore-imprenditore intende svolgere nel locale, anche perché nel novero delle attività artigianali possono rientrare una miriade di attività diverse, ognuna delle quali caratterizzata da diverse norme tecniche che solo un esperto può conoscere. Inutile sottolineare, sotto questo profilo, che l'esperto per eccellenza è proprio l'imprenditore che svolge l'attività all'interno dei locali. Le eccezioni alla regola. La Cassazione, peraltro, ha sottolineato che il locatore potrebbe essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi in cui abbia contrattualmente garantito la sussistenza di precise e specifiche qualità dell'immobile capaci di rendere lo stesso idoneo alla specifica attività svolta dal conduttore. Nel caso in esame, invece, il locatore si era limitato a garantire che l'immobile locato aveva una generica destinazione ad attività artigianale. Si aggiunge, sotto tale profilo, che le particolari qualità dell'immobile dovrebbero trovare un riscontro anche nella quantificazione del canone pattuito. In definitiva, le parti potrebbero legittimamente convenire che l'immobile locato debba rispondere a specifici parametri necessari per lo svolgimento di una particolare attività. A questo punto il canone di locazione dovrebbe essere parametrato a tali particolari requisiti oggettivi del bene che lo rendono unico. Diversamente potrebbe ravvisarsi uno squilibrio nel rapporto sinallagmatico. Eventuali clausole in senso diverso potrebbero, infatti, essere interpretate come mere clausole di stile prive di significato. * Giurista d'impresa

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 dicembre 2010 - 25 gennaio 2011, n. 1735 Presidente Preden - Relatore Amendola Svolgimento del processo I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. Con atto notificato il 29 ottobre 2001 C C. intimò sfratto per morosità a EUROCAR s.n.c. di Raimondo Vincenzo e Giuseppe, esponendo che la società convenuta, conduttrice di un capannone di sua proprietà, era in mora nel pagamento dei canoni a partire dal mese di luglio dello stesso anno. Costituitasi in giudizio, la controparte contestò l'avversa pretesa. Sostenne di avere preso in locazione l'immobile al fine, ben noto al locatore, di svolgervi attività di gommista, elettrauto, officina meccanica e carrozzeria. Specificò che il proprietario aveva assicurato, in contratto, la regolarità sotto il profilo edilizio e urbanistico, del locale secondo la sua specifica destinazione d'uso. Dedusse quindi che, avviate le pratiche amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni, se le era viste rifiutare per inidoneità della struttura all'esercizio dell'attività programmata nonché a causa delle limitazioni poste dal PRGC, di talché aveva diffidato il locatore, ex art. 1454 cod. civ., ad adempiere, mettendola in condizioni, nel termine di quindici giorni, di utilizzare il capannone al fine pattuito e garantito. Chiese, in via riconvenzionale, che il contratto venisse dichiarato risolto per fatto e colpa del locatore, ex art. 1454 cod. civ. ovvero che ne venisse pronunciata la risoluzione, ex art. 1453 cod. civ. in ogni caso, che l'attore fosse condannato a risarcirle i danni. Con sentenza del 19 settembre 2005 il Tribunale, in accoglimento della domanda del locatore, risolse il contratto per inadempimento del conduttore, ex art. 1453 cod. civ., conseguentemente condannandolo al pagamento dei canoni non versati e respingendo tutte le richieste avanzate da EUROCAR in via riconvenzionale. Proposto dalla società soccombente gravame, la Corte d'appello, in data 3 luglio 2006, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta da C C. ha dichiarato risolto il contratto ex art. 1454 cod. civ. per fatto e colpa del locatore ha condannato lo stesso a risarcire alla controparte i danni conseguenti all'inadempimento, da liquidarsi in separato giudizio ha assegnato all'appellante una provvisionale di Euro 15.000,00. Così ha motivato il giudicante il suo convincimento. Gli strumenti urbanistici, e segnatamente il P.R.G.C., consentivano, nella zona nella quale era ubicato il capannone, solo attività produttive artigianali già in atto al momento della sua entrata in vigore, e comunque attività non inquinanti. Ne derivava che l'attività di EUROCAR, non di autolavaggio, né di manutenzione veicoli, né, ancora, non inquinante, non era consentita in ogni caso era certamente vietata quella di carrozziere. Per contro il C. aveva garantito la conformità dell'immobile alle norme urbanistiche, e tanto, doveva ritenersi, anche con riferimento alla sua destinazione d'uso. E allora, considerato che il capannone poteva essere locato non già per una generica e indistinta attività artigianale, ma solo per autolavaggio e manutenzione veicoli, il locatore non aveva adempiuto all'obbligazione di cui all'art. 1575, n. 2, cod. civ., di consegnare un bene in condizioni di servire all'uso convenuto. L'inadempimento era totale, non avendo mai il proprietario negato di avere conosciuto la destinazione che il conduttore intendeva imprimere all'immobile ed era originario, in quanto si era consumato già nel momento in cui era stato stipulato il contratto. In tale contesto, considerato che il conduttore aveva intimato alla controparte diffida ad adempiere rimasta senza esito, la locazione si era risolta il 16 giugno 2001, ex art. 1454 cod. civ. Ricorrevano i presupposti per la condanna del C. al risarcimento dei danni in favore della controparte, la quale, di fatto, non aveva mai potuto svolgere nei locali la divisata attività. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C.C. , formulando dodici motivi, dei quali i primi nove, volti a denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sono accompagnati da idonei, pedissequi quesiti. Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, R.V. , nella sua qualità di socio e amministratore di EUROCAR s.n.c. di Raimondi Vincenzo e Giuseppe, che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un unico mezzo. Motivi della decisione 1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti C C. e da V R. , nella qualità, avverso la stessa sentenza. 1.1 Con i primi sei motivi l'impugnante denuncia violazione degli artt. 1454, 1575 e 1578 cod. civ. sotto i seguenti profili a per avere la Corte d'appello fatto malgoverno del principio secondo il quale era onere della parte conduttrice, al momento della stipula del contratto di locazione, verificare le caratteristiche dei locali e la loro adeguatezza all'attività da svolgervi, e ciò tanto più che nella convenuta destinazione artigianale rientravano, come evidenziato dal c.t.u., una miriade di tipologie produttive, per ognuna delle quali erano previste specifiche prescrizioni b per avere ignorato che, secondo il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, l'obbligo di dotare l'immobile di precise caratteristiche sarebbe sussistito solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò fosse stato oggetto di una pattuizione ad hoc confr. Cass. n. 3154 del 1977 c per non avere considerato che, riconosciuta in contratto dal conduttore l'idoneità dell'immobile all'uso pattuito, non esiste alcun obbligo per il locatore di operare modificazioni o interventi non previsti a suo carico confr. Cass. civ. 25 febbraio 1981, n. 1142 d e che i vizi e i difetti lamentati non potevano essere qualificati occulti, il che imponeva di ritenere che il conduttore avesse implicitamente rinunciato a farli valere confr. Cass. civ. 7 marzo 2001, n. 7341 Cass. civ. 11 maggio 2006, n. 10973 . In tale prospettiva andava valutato sia che le parti avevano espressamente previsto la necessità di lavori di adeguamento al fine di rendere i locali conformi alla normativa antinfortunistica lavori il cui onere era stato posto a carico di EUROCAR sia che il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell'attività del conduttore era stato in contratto configurato come giusto motivo di recesso e per avere il giudice di merito omesso di rilevare che il consulente tecnico aveva prospettato la possibilità che l'attività di EUROCAR venisse assentita, ove fosse risultata conforme ai limiti emissivi e alle prescrizioni produttive e gestionali imposte dagli strumenti urbanistici f che, in ogni caso, nel contratto di locazione era stata genericamente prevista l'utilizzazione del capannone a uso artigianale. Ora, pacifica la sussistenza di tale destinazione, la prova dell'impossibilità per il conduttore di usufruire dell'immobile per esercitarvi l'attività avuta di mira avrebbe richiesto la produzione di un provvedimento di diniego delle necessarie autorizzazioni, onere rimasto inosservato, in contrasto con i reiterati arresti del giudice di legittimità che esigono l'esistenza di un provvedimento negativo definitivo confr. Cass. civ. 11 aprile 2006, n. 8409 1.2 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1575, 1578, 1454, 1455 e 1460 cod. civ. sotto il profilo che, avendo il conduttore invocato la tutela di cui all'art. 1454 cod. civ., il giudicante non avrebbe potuto esimersi dal valutare la gravità degli inadempimenti addotti da EUROCAR a sostegno della domanda azionata. Tali inadempimenti, fortemente ridimensionati dal consulente tecnico, che li aveva limitati alle pareti aeroilluminanti e al vano soppalcato, erano all'evidenza di scarsa importanza, laddove ben più grave era quello della medesima società la quale, pur continuando a usufruire del capannone, per vari mesi non aveva pagato il canone. 1.3 Con l'ottavo mezzo si deduce violazione degli artt. 1454, 1455, 1460, 1341 e 1342 cod. civ., 5 legge 392 del 1978. Oggetto di critica è la mancata applicazione del disposto dell'art. 2 del contratto di locazione, in forza del quale il conduttore non poteva per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non poteva far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. 1.4 Con il nono motivo l'impugnante denuncia violazione degli artt. 1571, 1590 e 1593 cod. civ., nonché degli artt. 5 e 55 legge n. 392 del 1978. Il decidente avrebbe invero fatto malgoverno della clausola contrattuale in base alla quale nessuna innovazione poteva essere fatta senza il preventivo consenso scritto del locatore di talché, considerato che EUROCAR non aveva mai chiesto l'autorizzazione a eseguire migliorie, il costo dell'esecuzione di opere quali creazione del locale a uso ufficio o tinteggiatura degli interni, non poteva addirittura essere posto a carico del locatore a titolo di danni. 1.5 Con gli ultimi tre mezzi decimo, undicesimo e dodicesimo , il ricorrente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta impossibilità che nel capannone locato venisse esercitata l'attività di carrozzeria, in dissenso dalle conclusioni del nominato esperto il quale aveva invece accertato che tale attività, ove rispondente ai requisiti di cui all'allegato 2 del d.P.R. 21 luglio 1991, poteva esservi invece insediata e ignorando completamente che le parti avevano solo concordato l'esercizio, nell'immobile, di un'attività artigianale, senza peraltro individuarla specificamente. 2 Nel suo ricorso incidentale condizionato EUROCAR denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1575, n. 2, 1453 e 1578 cod. civ., nonché omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ricordando che, con l'atto di appello, essa aveva dedotto a l'accertata sussistenza di vizi strutturali, sia materiali che inerenti alla regolarità amministrativa - urbanistica, dell'immobile locato, invocando la tutela di cui all'art. 1578 cod. civ., laddove il giudice di merito aveva esaminato la domanda di risoluzione solo sotto il profilo dell'art. 1575 cod. civ. b la mancata considerazione che, sul piano istruttorio, l'esistenza di tali vizi era stata inequivocabilmente accertata dal c.t.u. c la mancata ammissione delle prova orale diretta a dimostrare che, pattuendo la destinazione dell'immobile a uso artigianale, le parti avevano inteso riferirsi alla specifica attività esercitata da EUROCAR. 3 Il ricorso principale è fondato per le ragioni e nei termini che qui di seguito si vanno ad esporre. È giurisprudenza costante di questa Corte che, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9019 . Ciò significa che, in via di principio, non è onere del locatore conseguire tali autorizzazioni e che, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato confr. Cass. civ. 26 settembre 2006, n. 20831 Cass. civ. 13 marzo 2007, n. 5836 Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395 . La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395 . È necessario in definitiva che le parti deducano in condizione ovvero che prevedano espressamente come obbligazione del locatore tanto la possibilità che all'immobile siano apportate le modificazioni necessarie per potervi svolgere l'attività prevista, quanto il fatto che esso presenti le pertinenti condizioni funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative confr. Cass. civ., 8 marzo 2002, n. 3441 . Ove poi il conduttore abbia riconosciuto in contratto l'idoneità del bene locato all'uso pattuito e abbia esonerato il locatore da ogni inadempienza, è irrilevante la sussistenza di vizi conosciuti o conoscibili da parte del conduttore. In casi siffatti deve invero escludersi la risoluzione del contratto per colpa del locatore, essendo, in sostanza, rimessa alla diligenza del conduttore la constatazione di detti vizi e all'autonomia delle parti la valutazione di quelli che non rendono impossibile il godimento del bene confr. Cass. civ. 31 marzo 2008, n. 8303 . 4 Venendo al caso di specie, ritiene il collegio che di tutti gli esposti principi, pienamente condivisibili e dai quali non v'è quindi ragione alcuna di discostarsi, la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno. Pacifico che l'immobile era stato locato ad uso artigianale che di esso era stata garantita la regolarità urbanistica ed edilizia che il diniego delle autorizzazioni e concessioni richieste dalle leggi vigenti ai fini dello svolgimento dell'attività in concreto programmata dal conduttore era stato espressamente qualificato quale motivo di recesso, la decisione della Corte d'appello che ha addossato al locatore il rischio e la responsabilità connessi all'impossibilità o alla rilevante difficoltà di impiantare nel capannone l'attività di carrozziere, in quanto inquinante e comunque diversa da quella già in atto nello stesso al momento dell'entrata in vigore del P.R.G.C., viola i principi di diritto innanzi riportati. Considerato invero che nell'uso artigianale convenuto rientravano e rientrano di fatto una miriade di tipologie produttive, ognuna con particolari caratteristiche tecnico-strutturali, presidiate dai connessi accertamenti di competenza dell'autorità amministrativa, in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni, la generica destinazione menzionata in contratto e la dichiarata conformità dell'immobile alle norme edilizie, urbanistiche e delle leggi speciali non possono, se non a costo di vere e proprie torsioni ermeneutiche, essere intese come esplicative di un impegno del locatore a garantire l'idoneità dell'immobile allo svolgimento dell'attività, neppure menzionata in contratto, di carrozziere e ciò tanto più che l'interpretazione della portata degli obblighi negoziali posta a base della scelta decisoria del giudice di merito svuota di fatto di ogni contenuto utile la clausola relativa al diritto di recesso del conduttore. In tale contesto l'accertata illiceità urbanistica del soppalco non potrà più sfuggire al controllo imposto dall'art. 1455 cod. civ. in punto di importanza dell'inadempimento, controllo rimasto assorbito nella positiva valutazione del giudice a quo in ordine alla ritenuta addebitabilità al locatore della insussistenza dei presupposti per la fruizione del bene locato. Ne deriva che il ricorso principale deve essere accolto. Va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, col quale, in carenza del requisito della soccombenza, sono state prospettate questioni che andranno riproposte nel giudizio di merito. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto. Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabile alla legittima utilizzazione del bene locato. Escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore Cass. civ. 8 giugno 2007, n. 13395 . P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.