La figlia si sposa, ma il padre deve continuare a mantenerla

L'obbligo di mantenimento non cessa anche se la figlia si sposa, se permane la condizione dell'assenza di mezzi di sostegno adeguati per vivere.

La Corte ribadisce un principio ormai noto i genitori devono provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta fino a che non completino gli studi, siano avviati a una professione o comunque non abbiano raggiunto un grado di autonomia economica sufficiente. Principio peraltro accolto anche dal Legislatore con l'art. 155 quinquies c.c., introdotto dalla legge sull'affido condiviso Legge n. 54/2006 , a tutela dei figli maggiorenni. Ci sono però dei particolari nuovi. Il mantenimento non cessa anche se il figlio o la figlia si sposa, se permane la condizione dell'assenza di mezzi di sostegno adeguati per vivere. No alla cessazione automatica dell'assegno. Il matrimonio di un figlio - spiegano i giudici ermellini della prima sezione con la sentenza n. 1830 - non è condizione sufficiente per sospendere l'assegno di mantenimento a carico dei genitori. Il caso. La Corte Suprema ha così accolto il ricorso di una madre separata ferrarese, che ha impugnato le pronunce con cui i giudici di merito avevano modificato le condizioni fissate in sede di separazione esonerando l'ex marito dal continuare a mantenere la figlia con 436 euro al mese sulla base del fatto che la stessa avesse conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e si fosse sposata. Ma la ragazza, pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie che le avrebbe consentito di insegnare educazione fisica, avvia un percorso di studi per la seconda laurea. Si iscrive alla facoltà di medicina e si sposa con un giovane dominicano, pur continuando a vivere con la madre. Quando cessa l'obbligo di mantenimento. Il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori determina l'automatica cessazione solo se la costituzione del nuovo nucleo si basa su una comunione spirituale e materiale. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta, dato che la figlia, di giovanissima età, pur essendosi sposata, ha continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso. Pertanto lo stato coniugale acquisito non ha apportato alcun miglioramento al suo tenore di vita, ma anzi un aggravio. Il marito, anch'egli studente, privo di mezzi economici e iscritto all'istituto per perito elettrotecnico a Ferrara, ha ancora da completare il proprio ciclo di studi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 novembre 2010 - 26 gennaio 2011, n. 1830 Presidente Luccioli - Relatore Salvago Svolgimento del processo 1.11 Tribunale di Ferrara con decreto del 21 febbraio 2006 ha modificato le condizioni della separazione personale tra P.B. e M B. , esonerando quest'ultimo dal contributo di Euro 436 mensili al mantenimento della figlia S. , ormai maggiorenne, perché ritenuta autosufficiente. Il reclamo della P. è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con decreto del 12 luglio 2006, perché la figlia aveva già conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e soprattutto perché aveva contratto matrimonio perciò dimostrando di avere raggiunto piena indipendenza economica. Per la cassazione del provvedimento B P. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria mentre il B. non ha spiegato difese. Motivi della decisione 2. Con il primo motivo la P. , deducendo violazione degli articolo 147, 148 e 155 cod. civ. censura il provvedimento impugnato per aver escluso l'obbligo della controparte di contribuire al mantenimento della figlia erroneamente ritenuta autosufficiente in mancanza di adeguata occupazione, in quanto la stessa a pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie f aveva preferito iscriversi alla facoltà di medicina invece di reperire un'occupazione attraverso il titolo ottenuto b aveva contratto matrimonio con un giovane di Santo Domingo pur esso non indipendente perché ancora studente senza considerare che le nozze non potevano essere equiparate alla raggiunta autosufficienza richiesta dalla legge. Con il secondo, deducendo violazione dell'articolo 2697 cod.civ. lamenta che il decreto abbia violato il principio relativo all'onere della prova che nel caso poneva a carico del genitore non affidatario la dimostrazione invece non fornita, che la figlia maggiorenne era divenuta autosufficiente. 3. Le censure sono fondate. Pur non menzionando gli articolo 147 e 155 cod.civ. espressamente i figli maggiorenni fra i destinatari dell'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori, la prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità dall'ampia formulazione di dette norme, nonché dal riscontro e conferma che le stesse trovano nell'articolo 30 della Costituzione, trassero la regola che la relativa obbligazione non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura indipendentemente dall'età di costoro, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, fu sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo ovvero con l'avviamento degli stessi ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia Cass.87 e 124/1962 . Questi principi furono estesi alla disciplina del divorzio introdotto dalla legge 898 del 1970, il cui articolo 6 ha riprodotto in termini nuovamente generici - e senza alcun'altra specificazione - l'obbligo anche del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento dei figli. 4. La giurisprudenza successiva ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'articolo 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi I il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego , bensì sulla base soltanto del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera ma discutibile scelta delle opportunità offertegli ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa II configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege , spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, , fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato Cass. 407/2007 15756/2006 8221/2006 III il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari Cass.23673/2006 4765/2002 . E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare Cass. 24498/2006 IV Per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto matrimonio o altro - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse Cass. 22477/2006 26259/2005, 12477/2004 . Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo articolo 155 quinquies cod.civ. introdotto dalla legge 54 del 2006, secondo cui Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico . 5. Nel caso concreto costituiscono circostanze fattuali del tutto pacifiche e supposte dal provvedimento impugnato che la giovane B.S. ha ottenuto un titolo di laurea breve in scienze motorie e che tuttavia non ha svolto successivamente alcuna attività lavorativa, ma è stata ammessa alla facoltà di medicina e chirurgia alla quale la stessa aspirava fin da giovane età, che attualmente frequenta con profitto, perciò non avendo raggiunto ancora l'autosufficienza economica. Nessuna di esse è stata del resto contestata dal B. , il quale non ha mai dubitato neppure del fatto che il titolo in questione non avesse ancora consentito alla figlia concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro non le ha addebitato colpe o inerzie per il protrarsi di tale situazione e neppure ha mai posto in discussione l'intendimento della giovane di trarre profitto anche ai fini professionali del nuovo corso di laurea intrapreso. Ma ha chiesto ed ottenuto l'esonero dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per il solo fatto che aveva contratto matrimonio con un giovane studente originario della Repubblica dominicana, e dalla data del matrimonio stesso maggio 2005 . Ritiene questa Corte che il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione debba essere in questa sede ribadito, in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge. Viene pertanto in risalto, ai fini che qui interessano, il matrimonio - rapporto che all'atto di celebrazione di norma effettivamente consegue, e che dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto, pur se convivente con quelli di origine di ciascuno dei coniugi, perciò autonomo, una volta che nel suo ambito questi ultimi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall'obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell'impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze. Tant'è che l'articolo 143, 3 comma cod.civ. enuncia espressamente il dovere di entrambi di, contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo che dunque presuppone, attribuendo alla contribuzione una configurazione paritaria e reciproca che si identifica nell'obbligo di soddisfare le necessità della famiglia intesa dunque come formazione sociale nuova ed autonoma. Peraltro, nessuno di detti elementi è ravvisabile nella vicenda prospettata dalla ricorrente senza alcuna contestazione del B. né accertamenti di contenuto diverso da parte dei giudici di merito così che deve considerarsi acquisito che la figlia, di giovanissima età, a seguito di una relazione sentimentale con il giovane suddetto ha contratto con lo stesso un primo matrimonio con rito civile in Santo Domingo nel OMISSIS ed uno successivo con rito canonico nel OMISSIS in Italia, onde consentirne l'espatrio dalla Repubblica dominicana e la regolare permanenza nel territorio nazionale. Alla quale non è dunque seguito alcun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre ed a frequentare il corso di laurea intrapreso neppure in relazione allo stato coniugale acquisito, essendo il marito anch'egli studente, privo di mezzi economici ed iscritto all'istituto per perito elettrotecnico ITIS di XXXXXXX onde completare a sua volta il proprio ciclo di studi. 6. In tale peculiare situazione non è configurabile neppure la fattispecie più volte esaminata da questa Corte, del figlio maggiorenne tornato a vivere con uno dei genitori perché non più economicamente autosufficiente dopo esserlo stato in passato per aver svolto attività lavorativa o per altre cause quali l'aver contratto matrimonio, poi fallito bensì quella affatto diversa del figlio che non ha mai cessato di convivere con detto genitore pur dopo la maggiore età, e che malgrado il conseguimento di un titolo di studio universitario non ha potuto trame utile profitto non per sua colpa o per sua scelta e non ha nel caso raggiunto l'indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio, diretta nella specie a raggiungere la finalità di cui si è detto avanti senza per questo aver costituito una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente. Pertanto il Collegio deve alla stessa applicare la consueta regola generale tratta dall'articolo 148 cod.civ. ed affermare che sul B. continua a gravare l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia S. , non avendo egli fornito la dimostrazione che costei è divenuta autosufficiente anche attraverso l'attività lavorativa del marito , ovvero che il mancato svolgimento di un'attività professionale dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di avvalersi del titolo conseguito. Assorbito pertanto l'ultimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e poiché non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384 cod.proc.civ. respingendo le domande avanzate dal B. . La novità delle questioni trattate induce la Corte a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande del B. . Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.