Sei mesi dal rilascio della casa per chiedere la restituzione dei canoni in eccedenza

La decadenza di sei mesi prevista per la proposizione della domanda di restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto a quello legale decorre dal rilascio dell'immobile e tiene conto anche dell'eventuale periodo di sospensione feriale.

La decadenza di sei mesi prevista per la proposizione della domanda di restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto a quello legale decorre dal rilascio dell'immobile e tiene conto anche dell'eventuale periodo di sospensione feriale. La domanda peraltro non è rilevabile d'ufficio. Giudizio in appello. La Corte d'Appello di Firenze ribalta la sentenza con cui il Tribunale di Lucca respingeva la domanda di restituzione dei canoni in eccedenza, avendo rilevato d'ufficio il superamento del termine di sei mesi art. 13, legge n. 491/1998 . La sentenza di primo grado - aggiungono i giudici d'appello - sbaglia nel sostenere la rilevabilità d'ufficio della decadenza, laddove il principio generale è proprio quello contrario secondo cui il giudice non possa rilevare d'ufficio la decadenza art. 2969 c.c. . D'altro canto, nel caso di specie, la decadenza nemmeno c'era perché nel computo del termine decadenziale di sei mesi si sarebbe dovuto tener conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini.

Corte di Appello di Firenze, sez. II Civile, sentenza 15 dicembre 2010 Presidente Occhipinti Svolgimento del processo Con sentenza del 21.4.2009 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha rigettato la domanda di restituzione dei canoni pagati in eccedenza al canone legale, proposta da T. R. nei confronti di A. A Motivo del rigetto la rilevazione d'ufficio del superamento del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 13 della legge 431/1998, essendo il rilascio dell'immobile avvenuto il 21.3.2003 e proposto il ricorso al giudice il 20.10.2003. Ha compensato il Tribunale le spese del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto appello la T. resistono al gravame A. Bruno e Mancini Bruna, eredi di A. A La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione L'impugnata sentenza è errata. Intanto, essa è contraddittoria nella motivazione il primo giudice dice di rilevare d'ufficio la decadenza dall'azione e ciò, intuitivamente, per il fatto che la convenuta aveva bensì sollevato l'eccezione, ma con comparsa di costituzione fuori termine , mentre nel dispositivo dichiara di accogliere l'eccezione di decadenza della convenuta. E' errata, poi, dove afferma che la decadenza è rilevabile d'ufficio, mentre è principio generale art. 2969 c.c. che il giudice non può rilevare d'ufficio la decadenza nella materia specifica delle locazioni v. Cass. 12.11.1997 n. 11167 . Né poteva accogliersi l'eccezione sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione, attesa che tale difesa è stata spiegata non nel termine di dieci giorni antecedente all'udienza di discussione, come previsto dall'art. 416 c.p.c., ma direttamente all'udienza. Vi è di più. La decadenza, in ogni caso, non c'era, perché nel computo del termine decadenziale di sei mesi si sarebbe dovuto tenere conto del periodo di sospensione feriale dei termini in questo senso, sempre in materia di domanda di ripetizione di canoni ultralegali, Cass. 4.10.1994 n. 8077 , con la conseguenza che, essendo avvenuto il rilascio dell'immobile il 21 marzo 2003, la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta con deposito in cancelleria del 20 ottobre 2003, era da considerare tempestiva. L'ammontare dei canoni dovuti in restituzione risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio all'uopo espletata, e, di per sé, non oggetto di contestazioni. Sono dovuti gl'interessi, non anche la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta e non di valore. L'appello merita, pertanto, pieno accoglimento. Le spese di entrambi i gradi seguono l'evidente soccombenza. E' utile fare osservare che, per mero disguido, non figura nel dispositivo, relativamente alla liquidazione delle spese di primo grado, la menzione del rimborso forfetario per spese generali, dell'IVA e del CAP, voci comunque dovute per legge. P.Q.M. La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T. R. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, così provvede in riforma dell'impugnata sentenza, condanna A. Bruno e Mancini Bruna, eredi di A. A., a pagare a T. R. la complessiva somma di euro 14.293,23, oltre interessi legali dalla domanda condanna gli appellati in solido a rimborsare a T. R. le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida come segue per il primo grado, euro 1.400,00 per onorari di avvocato, euro 1.000,00 per diritti ed euro 150,00 per esborsi, oltre spese di C.U.T. per intero per il secondo grado, euro 1.400,00 per onorari di avvocato, euro 800,00 per diritti ed euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge.