Minimi di pensione INPS e minimi di pensione in Cassa Forense

È allo studio di Cassa Forense la riforma strutturale della quale però non è dato conoscere alcunché.

La pensione minima INPS , per il 2021, è pari ad € 515,58 mensili che salgono a € 780,00 mensili soglia di povertà previsti per la pensione di cittadinanza se in possesso di determinato requisiti che sono - essere cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni - aver superato il 67esimo anno di età o nel caso di una coppia di pensionati almeno uno dei due coniugi sia over 67 - avere un Isee di 9.360 euro - avere un valore immobiliare non superiore ai 30mila euro oltre una eventuale casa di proprietà - avere un patrimonio mobiliare al massimo di 6mila euro, che aumentano di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro. Il reddito di cittadinanza , introdotto dal d.l. 4/2019 a decorrere dal mese di aprile 2019, in luogo della precedente misura del reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Tale beneficio assume la denominazione di pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari a superiore a 67 anni adeguata agli incrementi della speranza di vita . L'importo della pensione di cittadinanza può arrivare fino ad un massimo di 780 euro in caso di richiedente singolo e non può essere inferiore a 480 euro. Se a richiederlo è una coppia, invece, l'importo può arrivare fino a 1.170 euro. Diversa la situazione in Cassa Forense dove non esiste la pensione di cittadinanza e nemmeno la pensione minima per quanto si verrà dicendo. REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE Art. 44 Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti a dall’1 gennaio 2019, sessantanove anni di età e almeno trentaquattro anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa b dall’1 gennaio 2021, settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Art. 45 Pensione di vecchiaia anticipata È facoltà dell’iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall’articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell’anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente articolo 44 del presente Regolamento. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell’invio della domanda. Art. 46 Misura della pensione Le pensioni di vecchiaia di cui ai precedenti articolo 44 e 45 sono costituite dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo previsto dal successivo articolo 47 ed una seconda quota, detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo previsto dal successivo articolo 49. Art. 47 Determinazione della quota base 1. Per coloro che maturano i requisiti dall’1 gennaio 2013, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all’articolo 61 del presente Regolamento, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo settimo comma, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico. 2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui al precedente articolo 17, primo comma lettera a e secondo comma lettera a del presente Regolamento. 3. E’ fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali. 4. L’importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell’1,40%. 5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell’eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa. 6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma del Decreto Legislativo numero 509/1994. 7. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall’Istat di cui all’articolo 60. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma del Decreto Legislativo numero 509/1994. 8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell’articolo 45 del presente Regolamento, l’importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente quarto comma, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all’articolo 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni. Art. 48 Integrazione al trattamento minimo 1. Su domanda dell’avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli articolo 47, 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 11.949,00, preso come base l’anno 2019, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. 2. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all’articolo 60. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo. 3. L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo quarto comma del presente articolo. 4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minimo della pensione. 5. All’atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all’integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra. 6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione. 7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l’integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma successivo. 8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali. 9. In caso di anticipazione della pensione ai sensi degli articolo 45 e 47 ultimo comma, l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall’articolo 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni . A seguito della riforma della previdenza forense , per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 01/02/2010 e successive, non è più prevista l’automatica corresponsione di una pensione minima. Come si vede tale istituto è stato sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo disciplinato dall’articolo 48 del Regolamento unico della previdenza forense. In base a tutto ciò la pensione erogata da Cassa Forense può risultare inferiore alla soglia di povertà, fissata dal legislatore nazionale in € 780,00, e non essere integrata al trattamento minimo, che è pari a € 11.949,00, preso come base l’anno 2019 che corrisponde a € 919,15 mensili, oggi 923,77. Al 31.12.2020 le pensioni totali erogate da Cassa Forense sono state 30.468 di cui 14.488 di vecchiaia, di cui 150 integrate al minimo di € 923,77 mensili, 1.492 di anzianità, 415 in cumulo, 1.683 di invalidità e inabilità, 1.741 contributiva, 2.829 indirette e 7.820 di reversibilità. Le pensioni minime di vecchiaia sono 962, 150 delle quali integrate al trattamento minimo e in totale tutte le pensioni sotto il minimo sono 5.599. Nel dettaglio La previdenza forense , 1/2021, dott.ssa Giovanna Biancofiore, pag. 33 alla data del 31.12.2020 erano in corso di erogazione 30.468 trattamenti previdenziali con un importo annuo medio di € 28.155,00 quasi il 50% dei trattamenti è rappresentato dalle pensioni di vecchiaia, per la maggior parte erogate a professionisti di sesso maschile, di importo annuo medio pari a € 39.263,00. Le pensioni di anzianità sono un numero abbastanza contenuto, pari a 1.492 trattamenti, a riprova del fatto che a causa della necessità di cancellarsi dall’albo per poter accedere a questo trattamento, gli avvocati considerano il pensionamento per anzianità una modalità di uscire dallo stato di attività ancora poco utilizzato, l’importo medio della pensione di anzianità è pari a € 36.429,00. I pensionati in cumulo sono coloro che hanno avuto accesso al pensionamento riunificando periodi contributivi presso la Cassa Forense e presso altri Enti previdenziali, il numero è molto contenuto perché trattasi di una modalità di pensionamento del tutto nuova ma l’importo della quota a carico della Cassa non è di trascurabile entità, pari a € 23.429,00. I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pensione calcolata con il criterio contributivo , perché non avevano maturato un numero di anni di anzianità di iscrizione e contribuzione utile per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, sono pari a 1.741 con un importo medio annuo molto basso, pari a € 5.200,00, a causa del criterio di calcolo basato sui contributi versati, più penalizzante del criterio retributivo con cui vengono calcolati gli altri trattamenti. Le pensioni ai superstiti indirette e reversibilità sono pari a circa 10.600 unità con un importo medio di circa € 15.967,00 per le indirette e € 19.357,00 per le reversibilità, la maggior parte dei trattamenti sono erogati a vedove degli avvocati deceduti, in misura minore a figli minori o inabili. In tutto questo giocano un ruolo rilevante i contributi minimi siccome destinati a finanziare in gran parte le pensioni minime e le relative integrazioni al minimo. Dal quadro dell’insieme emerge un dato chiarissimo le pensioni liquidate con il criterio retributivo, al di la di quel 7,6% di iscritti, pari a 16.880, che per l’anno 2019 hanno dichiarato redditi superiori al tetto pensionistico, pari ad € 100.200,00 e che da soli producono però quasi il 47% del totale della ricchezza prodotta e cioè circa 4.163.000,00 su un totale di 8.888 totale del monte reddito ai fini IRPEF, risultano più vantaggiose rispetto a quelle liquidate con il criterio contributivo e questo continua ad ingenerare l’aumento del debito pensionistico latente. Di tutto ciò si dovrà tener conto nella riforma strutturale in cantiere.