L’ordinanza che ha dichiarato ineleggibili alcuni consiglieri del CNF non è provvisoriamente esecutiva

Nuova puntata del contenzioso elettorale forense questa volta si tratta della questione, ancora sub judice, dell’ineleggibilità di alcuni consiglieri del Consiglio Nazionale Forense e, in particolare, della sorte della sospensione cautelare della loro nomina.

Come si ricorderà, il Tribunale di Roma, a definizione di un giudizio sommario, aveva emesso l’ordinanza del 25 settembre 2020 che, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato gli Avvocati ineleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio Nazionale Forense l’ordinanza è stata pubblicata su DirittoeGiustizia con nota di F. Valerini, Confermata l’ineleggibilità dell’ex presidente e di altri consiglieri nuove elezioni al CNF . Peraltro, il Tribunale di Roma aveva anche osservato a seguito dell’accertamento dell’ineleggibilità non può che seguire la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF. Sarà cura del Ministero della giustizia e dei suoi organi competenti provvedere all'avvio del relativo procedimento, previo adempimento degli incombenti ritenuti eventualmente necessari o anche solo opportuni per adeguare la situazione di fatto attuale alla presente decisione, che è provvisoriamente esecutiva art. 702ter, sesto comma, c.p.c. . Avverso quell’ordinanza era stato proposto appello tutt’ora pendente che conteneva anche una richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza di primo grado qualificata come provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado . Inammissibilità della sospensiva Orbene, la Corte di appello di Roma con l’ordinanza del 20 maggio 2021 ha dichiarato inammissibile quell’istanza di sospensiva. La Corte di appello è partita dal ricordare il presupposto generale in base al quale per giurisprudenza costante, le sentenze di primo grado immediatamente esecutive sono esclusivamente quelle di condanna . Nel caso di specie, invece – ha proseguito la Corte di appello – siamo in presenza di una sentenza di accertamento di status , i cui effetti eventualmente esecutivi solamente riflessi e non immediati, peraltro rimessi alla valutazione di altri soggetti, non consentono un ampliamento del perimetro di applicabilità dell’istituto di cui all’art. 283 c.p.c. . possibilità di ricoprire l’ufficio? Ed allora, quid juris dopo l’ordinanza della Corte di appello? I consiglieri già sospesi potrebbero chiedere al CNF di essere, per così dire, reintegrati ” nella loro funzione argomentando dall’inesistenza di un’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado oggi affermata a chiare lettere dalla Corte di appello? Sopravvivenza dell’ordinanza cautelare di primo grado. A mio avviso, la lettura dell’ordinanza cautelare della Corte di appello non sembra poter legittimare una tale lettura. E ciò senza neppure dover mettere in discussione il presupposto da cui muove il ragionamento della Corte di appello e, cioè, la natura di accertamento della sentenza che accerta l’inesistenza dello status di consigliere del CNF. La ragione di quanto appena affermato risiede, infatti, nella constatazione che nel giudizio di primo grado era stata emessa un’ordinanza cautelare con la quale era disposta l’anticipazione degli effetti della pronuncia ai nostri fini non cambia l’eventuale diversa qualificazione del contenuto della misura in termini conservativi e/o assicurativi rispetto a quella data – certamente incidenter tantum - dal giudice di primo grado . Il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 13 marzo 2020 che abbiamo pubblicato nell’edizione del 13 marzo 2020 con nota di F. Valerini, Il Tribunale di Roma sospende gli effetti della nomina del Presidente del CNF e di altri consiglieri ineleggibili inter alia aveva accolto il ricorso cautelare proposto dai ricorrenti disponendo la sospensione gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense degli avvocati che avevano già svolto un doppio mandato. Orbene, quell’ordinanza cautelare mantiene la propria efficacia anche dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda. Del resto, quell’ordinanza avrebbe potuto perdere la propria efficacia per i profili che qui più interessano soltanto se il ricorso fosse stato rigettato come previsto dal terzo comma dell’art. 669- novies c.p.c. secondo cui il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso . Nel caso in esame, invece, la pronuncia di primo grado è stata di accoglimento del ricorso proposto. Il che significa che – salvo modifica e revoca per sopravvenienze – quell’ordinanza sarà efficace sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato . E ciò a meno che il giudice di appello decida di riformare la decisione - di merito - di primo grado in quel caso l’ordinanza cautelare perderà efficacia proprio in virtù dell’art. 669-novies, terzo comma c.p.c. prima richiamato . Peraltro, allo stato attuale, non può neppure dirsi che la misura cautelare disposta in primo grado abbia in qualche modo, a seguito dell’ordinanza di merito di primo grado, perso la sua funzione ovvero abbia raggiunto il suo scopo e ciò argomentando da Cass. civile sez. III, 4 giugno 2008, numero 14765 . Se l’ordinanza di primo grado non è provvisoriamente esecutiva come ha detto la Corte di appello la situazione post-sentenza di primo grado mi pare essere esattamente la stessa di quella pre-sentenza che aveva giustificato l’adozione della misura cautelare. Anzi, a dire il vero, il presupposto del ragionamento della Corte di appello e, cioè, che l’ordinanza ex 702-quater c.p.c. dovendo essere qualificata come accertamento di status” non è provvisoriamente esecutiva” conferma l’utilità della misura cautelare a suo tempo adottata dal Tribunale di Roma. Ne deriva che gli scenari che si possono immaginare possono essere così descritti a la sospensione dei consiglieri mantiene la propria efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerterà l’ineleggibilità degli avvocati consiglieri del CNF b la sospensione verrà meno soltanto se il giudice di appello dovesse ritenere che gli avvocati consiglieri del CNF parti del giudizio erano eleggibili. Infine, quanto ad uno degli aspetti di merito della questione che si agita nel giudizio in esame, occorre ricordare che, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sebbene in un obiter dictum , hanno avuto modo di ritenere che il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF si tratta della sentenza numero 8777 del 2021 pubblicata nell’edizione del 31 marzo 2021 con nota di F. Valerini, Il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF, ma se l’ineleggibilità è dichiarata dopo la deliberazione la sentenza è valida .

Corte di Appello di Roma, sez. I Civile, ordinanza 17 maggio 2021 Presidente Maffei – Relatore Pinto Ritenuto che l’art. 283 c.p.c. prevede, in linea generale, la possibilità di sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecutività della sentenza impugnata che, per giurisprudenza costante, le sentenze di primo grado immediatamente esecutive sono esclusivamente quelle di condanna che, nella specie, trattasi di una sentenza di accertamento di status, i cui effetti eventualmente esecutivi solamente riflessi e non immediate, peraltro rimessi alla valutazione di altri soggetti, non consentono un ampliamento del perimetro di applicabilità dell’istituto di cui all’art. 283 c.p.c. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso.