Una STA può avere come unico socio una s.r.l. unipersonale, il cui socio sia un avvocato?

Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica dedicata alle società tra avvocati, prevista dalla Legge Professionale, di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’Albo, a condizione che lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4-bis.

Così si è espresso il CNF con il parere n. 17 del 19 febbraio 2021 pubblicato in data 29 aprile 2021 , rispondendo ad un quesito sollevato dal COA di Rimini. Dopo aver richiamato l’ art. 4- bis l. n. 247/2012 , il parere chiarisce che l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4- bis pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle società tra avvocati . Diverse sono le ragioni che giustificano tale affermazione. Da un lato la stessa denominazione società tra avvocati” , ovvero il richiamo letterale alle persone dei soci, non ha carattere precettivo. Dall’altro, il modello unipersonale non si pone in contrasto con la naturale personalità della prestazione professionale dell’avvocato. Ed infatti l’unico socio deve necessariamente essere un avvocato altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo . Inoltre l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente . Il CNF sottolinea inoltre come l’ unipersonalità permetta di valutare più semplicemente l’ autonomia , la libertà , l’ indipendenza e l’ imparzialità nell’espletamento dell’incarico laddove va parametrata con riferimento all’unico professionista socio e amministratore , sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali . In conclusione, posto che la STA anche a r.l. o p.a. unipersonale è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati [] si può sostenere ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati STA prevista dalla legge professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4- bis .