Dal 1° luglio 2022 “la tribù dei dilettanti” uscirà dalla riserva indiana

Mentre sulla Superlega Europea è scontro totale, dal 1° luglio 2022 le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate.

Le Federazioni sportive nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui sopra il vincolo sportivo si intende abolito art. 31 del D.lgs. 28.02.2021, n. 36 . La questione del vincolo sportivo è annosa, ha impegnato fiumi di inchiostro in dottrina e giurisprudenza, ma non è mai stata risolta e quindi il legislatore è finalmente intervenuto. Il vincolo sportivo è quel rapporto giuridico che vincola, in conseguenza del tesseramento, un giocatore ad un club in forza del quale l’atleta si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con la società con cui si tessera. L’obbligo di tesseramento annuale è stato fissato sino al compimento del 16esimo anno del giocatore e, fino ad oggi, il tesseramento annuale in ambito dilettante era previsto solo in favore dei ragazzi sotto i 14 anni. Dal 14esimo al 16esimo anno di età si poteva decidere di continuare a giocare presso la società di appartenenza con un vincolo annuale, tranne se si decideva, fin dal primo tesseramento successivo al 14esimo anno, di un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata sino al termine della stagione in cui il ragazzo compiva 25 anni. Per il calcio bisogna fare riferimento alle NOIF - Norme Organizzative Interne della FIGC e, in particolare, all’art. 32 che disciplina i giovani dilettanti il quale così recita 1. I calciatori, giovani, dal 14esimo anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25esimo anno di età acquisendo la qualifica di giovani dilettanti”. Appare evidente come il diritto fondamentale dell’atleta di svolgere liberamente l’attività agonistica in forma non professionistica sia gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta per un tempo irragionevole con la famigerata sottoscrizione del cartellino” che ne certifica la relazione con una società. La firma del cartellino” è un atto necessario per poter praticare una disciplina individuale o di squadra comunque organizzata dalle Federazioni sportive che, nell’ambito della vigilanza attribuita dalla legge al CONI, gestiscono l’attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, quindi, imponendo agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti da esse emanati. La Cassazione, con le sentenze 05.04.1993, n. 4063 e 21.06.2000, n. 8435, ha affermato, da un lato, che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata e, dall’altro, che lo Statuto e l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta costituiscono, a loro volta, espressione di autonomia negoziale. In dottrina si è sempre sostenuto che il vincolo sportivo per un tempo indeterminato o irragionevolmente lungo deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con i principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dall’art. 1 della Legge 23.03.1981, n. 91 secondo cui l’esercizio dell’attività sportiva, si essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Sino ad oggi però il vincolo sportivo è stato sempre salvato sulla base della cd. patrimonializzazione dell’atleta”. Si è infatti sempre sostenuto che il vincolo sportivo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche. Così l’atleta è diventato una res in commercio” come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica di prestiti, compravendite di calciatori anche nelle piccole società. Di sportivo non vi è nulla se non una mentalità che ha portato alla mercificazione delle prestazioni sportive. Finalmente il legislatore italiano è intervenuto abolendo il vincolo sportivo e disciplinando la materia nel senso che 2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo a le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione b le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Insorge la Lega Nazionale Dilettanti S ibilia al contrattacco Le norme sul vincolo sportivo presenti nei decreti attuativi rappresentano una grave minaccia per l'esistenza del calcio dilettantistico a partire dalle scuole calcio, coinvolgendo l'intera filiera dell'attività giovanile, che è la vera risorsa del movimento unitamente all'attività delle prime squadre fondata principalmente sulla valorizzazione dei giovani le parole del numero uno della LND, Cosimo Sibilia , nel commentare l'approvazione dei testi da parte del Consiglio dei Ministri. Il vincolo di tesseramento, invece, assunto con le tutele già presenti, costituisce un elemento essenziale di sussistenza per ogni singola società dilettantistica, pertanto va mantenuto nella sua attuale regolamentazione. Non esistono, in senso assoluto, forme d'indennizzo che possano surrogarlo . E poi come si può pensare, specie in questo particolare momento storico, di mettere sulle spalle delle ASD anche il fardello dei rapporti di lavoro, dimenticando completamente i sacrifici e gli oneri già pesantissimi che gravano su realtà che basano la loro opera sul volontariato? chiosa. Sibilia fa dunque appello alla Federcalcio per far sì che intervenga prontamente La Figc, titolare in materia, deve attivarsi in totale opposizione a queste paventate norme che, se entrassero in vigore, decreterebbero l'estinzione di migliaia di società affiliate alla stessa Federazione. Rispetto alla questione del vincolo la Lega Dilettanti non si è mai sottratta al dialogo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dall'Aic, coordinandosi con la Figc . Il 12 gennaio 2021 la LND è stata audita presso le Commissioni Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati , La LND, rappresentata dal Segretario Generale Massimo Ciaccolini e dal Responsabile dell’Ufficio Giuridico Lucio Giacomardo , hanno in primo luogo ribadito la contrarietà del mondo del calcio dilettantistico in ordine all’abolizione del vincolo sportivo, nei termini previsti dal provvedimento in discussione, nonché al regime riservato anche alle Società dilettantistiche e giovanili per quanto attiene la disciplina dei contratti di lavoro sportivo. In sede di audizione è stato evidenziato che l’abolizione del vincolo , così come ipotizzata, rappresenta una grave minaccia per l’attività delle stesse Società ed Associazioni sportive, che non potrebbero così programmare la partecipazione ai campionati nonché procedere adeguatamente con la valorizzazione dei giovani. Per quanto riguarda gli ipotizzati contratti di lavoro sportivo , è stato sottolineato come la stragrande maggioranza dei club della Lega Nazionale Dilettanti si regga sul volontariato e che, pertanto, il sistema individuato non sarebbe affatto sostenibile, comportando una maggiorazione dei costi e l’aumento degli adempimenti richiesti. Inoltre, secondo il contenuto del provvedimento legislativo, risulterebbe applicabile anche al mondo dilettantistico una disciplina che attualmente caratterizza il professionismo, laddove il vincolo di tesseramento finisce per coincidere con la durata del contratto economico. Per la prima volta siamo stati ascoltati su questi temi che sono di importanza vitale per l’esistenza del nostro movimento - ha commentato il Presidente Cosimo Sibilia - ringrazio i componenti delle Commissioni parlamentari per la disponibilità dimostrata e per l’apertura al confronto. Si tratta di un altro passo che certifica l’impegno della Lega Dilettanti in un percorso politico-istituzionale intrapreso per tutelare le Società dilettantistiche e giovanili che rappresentano le fondamenta del sistema sportivo italiano”. A mio giudizio l’abolizione del vincolo sportivo interpreta i principi costituzionali e non nuocerà al mondo dei dilettanti perché metterà fine solo alla mercificazione della prestazione sportiva. Capisco che è un cambio di prospettica Copernicano ma era tempo di arrivarci e ora tutti gli interpreti lo devono vivere con molta serenità di giudizio e di intenti. D’altra parte in Europa il vincolo sportivo esiste ancora solo in Grecia e in Italia. Nato come salvaguardia per le società più piccole è diventato di fatto una fonte di guadagno e di ricatto impedendo la libertà individuale www.stopalvincolo.it . La sentenza Meca-Medina della Corte di Giustizia 2006 , ad esempio, ha praticamente riscritto le regole del gioco elaborate dalla sua stessa giurisprudenza, ammettendo la sindacabilità alla luce del diritto europeo anche delle regole qualificabili prima facie come puramente sportive”. Di sicuro interesse, per completare il quadro, sono gli artt. 25, 26 e 29 con i quali vengono introdotte le figure dell’amatore sportivo e del lavoratore sportivo. Rammento per l’amatore sportivo che oltre la soglia di € 10.000,00 le entrate diventano professionali per l’intero importo con necessità di inquadrare il rapporto come lavoro dipendente, autonomo o co.co.co con tutte le ricadute di natura tributaria e previdenziale conseguenti. Art. 25 Lavoratore sportivo 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati Regolamento generale sulla protezione dei dati , nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento UE n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. 5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. 6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. 2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo. 3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.