Separazione: il compenso dell’avvocato va liquidato anche in relazione ai procedimenti incidentali

Nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d’Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3 c.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate, a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10195/21, depositata il 16 aprile. Il Tribunale di Grosseto liquidava il compenso dovuto ad un avvocato per l’assistenza prestata in favore di una sua cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di separazione personale promosso nei confronti del marito, inclusi i procedimenti incidentali connessi alla causa principale e ne rigettava l’opposizione. L’avvocato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 4 d.m. numero 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. in quanto il Giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il compenso anche in relazione ai procedimenti incidentali, con i quali la cliente aveva chiesto la fissazione di un assegno alimentare provvisorio nel corso del giudizio di primo grado e aveva proposto reclamo innanzi la Corte d’Appello verso la decisione del Presidente del Tribunale. Il ricorso è fondato in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il compenso per detti procedimenti incidentali dovesse essere compreso nell’ambito di quello riconosciuto all’avvocato per la fase istruttoria del giudizio principale, senza tener conto del principio per cui nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d’Appello , investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3 c.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento costituente una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno liquidate a cura del Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado Cass. numero 8432/2020 . Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto inoltre del procedimento incidentale nell’ambito della determinazione del compenso da riconoscere all’avvocato per l’attività svolta. Per questi motivi la Corte di Cassazione cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 gennaio – 16 aprile 2021, n. 10195 Presidente Cosentino – Relatore Oliva Fatti di causa Con decreto del 3.7.2018 il Tribunale di Grosseto ha liquidato il compenso dovuto all’avv. M.L. per l’assistenza dal medesimo prestata in favore di P.E. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di separazione personale promosso nei confronti del marito I.A. , inclusi i procedimenti incidentali connessi alla causa principale. Avverso detto decreto ha proposto opposizione M.L. , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Grosseto ha rigettato il ricorso, compensando le spese della fase di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.L. affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto della complessità del giudizio nel cui ambito il ricorrente avrebbe prestato la propria attività professionale, facendo un uso severo dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per la determinazione del compenso. La censura è inammissibile. Il ricorrente infatti evidenzia che nel giudizio a quo si era resa necessaria una articolata istruttoria, svolta nell’ambito di diverse udienze, ma non deduce alcuna violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nè indica quali sarebbero stati i valori, o i parametri, corretti, che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare. Lo stesso riferimento al concetto di uso severo dei predetti parametri, a ben vedere, comporta l’implicita esclusione che essi siano stati violati, ed introduce invece una censura relativa alla valutazione in fatto condotta dal giudice di merito circa l’importanza della causa, la sua complessità ed il pregio dell’attività svolta dal difensore. Detta doglianza è inammissibile in quanto essa si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 . Nè è ammissibile una doglianza con la quale si proponga una lettura ed una ricostruzione alternativa delle risultanze della prova, rispetto a quella scelta dal giudice di merito, laddove risultino dalla decisione impugnata -come nel caso di specie le ragioni del convincimento del giudice di merito Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 . Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il compenso anche in relazione ai procedimenti incidentali n. 1880-1/2014, con il quale la P. aveva chiesto la fissazione di un assegno alimentare provvisorio nel corso del giudizio di primo grado, e n. 3/2015, con il quale la medesima parte aveva proposto reclamo innanzi la Corte di Appello avverso la decisione del Presidente del Tribunale. La censura è fondata. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il compenso per detti procedimenti incidentali dovesse essere compreso nell’ambito di quello riconosciuto al M. per la fase istruttoria del giudizio principale cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato , senza tener conto del principio per cui nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 30/04/2020, Rv. 657610 . Di conseguenza, le spese relative al procedimento incidentale n. 3/2015 avrebbero dovuto essere liquidate a cura del Tribunale, evidentemente a parte rispetto al giudizio principale, attesa l’autonomia rispetto ad esso, e l’eventualità, della fase di reclamo. Identico principio vale, a fortiori, per il procedimento incidentale n. 1880/2014, finalizzato alla fissazione di un assegno alimentare provvisorio, in quanto esso costituisce una fase cautelare del giudizio di prime cure. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto tener conto anche di detto incidente, nell’ambito della determinazione del compenso da riconoscere al M. per l’attività da questo in concreto svolta. Da ciò consegue che vada dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto il secondo. La decisione impugnata dev’essere di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione.