La trasparenza nei bilanci

Traiamo spunto dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione II Penale, del 07.04.2021, n. 10748 nota vicenda MPS per cristallizzare alcuni principi di carattere generale in tema di comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. e manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF.

Il tutto si avvia con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale, n. 22474/16. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su un tema che ha diviso dottrina e giurisprudenza penalistiche, ovvero sulla rilevanza penale delle false valutazioni ai sensi della fattispecie di reato di cui all’art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali , così come modificata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69. La Corte ha formulato il seguente principio di diritto Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni . Il Tribunale di Milano – in ordine alle false comunicazioni sociali – ha ricordato, in tema di falso valutativo, l’indirizzo interpretativo da ultimo recepito nel pronunciamento a sezioni unite del 2016 che ravvisa nella mancata aderenza ai criteri valutativi prescelti l’autentico e più intimo significato della falsità stigmatizzata dal legislatore penale c.d. criterio della verità coerente . L’arresto giurisprudenziale – si legge nella sentenza – poggia sulla lucida disamina della materia contabile e perviene all’indiscutibile conclusione secondo cui il bilancio, in tutte le sue componente, è documento dal contenuto essenzialmente valutativo, redatto secondo apprezzamenti formulati in applicazione di criteri vincolanti e predeterminati di fonte normativa o comunque generalmente accettati dalla comunità scientifica , che rendono detta valutazione siccome guidata un modo di rappresentare la realtà non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, di cui dunque è predicabile la falsità per violazione del parametro di giudizio . È, tuttavia, ben possibile che il redattore del bilancio decida di discostarsi dai criteri valutativi fissati per legge o tecnicamente validati , purché di tale deroga offra un’adeguata informazione giustificativa nella nota integrativa art. 2427 cod. civ. – che rappresenta la chiave di lettura della comunicazione sociale – onde renderne edotti i destinatari . Come precisato dalle Sezioni Unite, infatti, i destinatari della informazione i lettori del bilancio devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale ‘valutazione su di una valutazione’ non sarebbe possibile ovvero sarebbe assolutamente aleatoria se non esistessero criteri – obbligatori e/o largamente condivisi – per eseguire tale operazione intellettuale è questo, secondo il Tribunale, un precitato del principio di chiarezza a tutela del bene giuridico della trasparenza , che impone al redattore del bilancio – documento composito e complesso la cui piena comprensione presuppone una specifica preparazione – di indicare i parametri impiegati nell’operazione valutativa, onde consentire ai lettori di ripercorrerne il processo logico di formazione . Quanto alla manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF si tratta di disposizione – posta a tutela del regolare funzionamento dei mercati quale bene pubblico d’interesse collettivo così il considerando 2 della direttiva 2003/6/CE nonché, indirettamente, del patrimonio individuale degli investitori – che prevede due diverse tipologie di condotte punibili la diffusione di notizie false aggiotaggio informativo nonché l’esecuzione di operazioni simulate o altri artifizi aggiotaggio manipolativo o operativo , purché connotati dall’idoneità a determinare la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari elemento di tipicità che contrassegna l’offensività del fatto . Il Tribunale di Milano – dopo aver ricordato come, secondo un primo orientamento, il reato di aggiotaggio integrerebbe reato unisussistente, di mera condotta e di pericolo concreto mentre, secondo altra opzione esegetica, si tratterebbe di reato d’evento pericoloso eventualmente permanente – ha ritenuto di aderire al primo orientamento, in quanto maggiormente aderente al tenore letterale della norma, ove s’individua come nucleo disvaloriale dell’incriminazione la mera condotta di diffusione di notizie false, con qualsiasi modalità realizzata e, dunque, non necessariamente secondo le procedure previste dal TUF , purché idonea a produrre effetti concretamente distorsivi del mercato in altri termini, si discetta, a parere del Collegio, di reato istantaneo, di mera condotta di pericolo concreto nonché a forma libera . La diffusione di notizie false consiste nella divulgazione verso una pluralità indeterminata di destinatari il pubblico indistinto di informazioni – contraddistinte da specificità e chiarezza – non corrispondenti al vero come argutamente sostenuto cfr. Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40393 , la valutazione sulla falsità della notizia e correlata attitudine distorsiva presuppone ineluttabilmente l’accertamento del contenuto che avrebbe assunto la comunicazione ove rispondente a verità, quale presupposto necessario non soltanto alla verifica di idoneità delle false notizie a recare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ma – prima ancora di ciò – alla formazione del giudizio sulla falsità stessa delle notizie giacché non è dato parlare di falsità, se non in esito ad un confronto col dato veridico e alla constatazione della relativa difformità . Trattandosi di un delitto di mero pericolo, è sufficiente siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento, che potrà al più assumere, come osservato in dottrina, valenza indiziante dell’idoneità della condotta. In definitiva, il reato può sussistere senza che la variazione del prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l’interesse dell’ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario . Nello stesso senso si vedano Cass. 07.01.2021, n. 323, Cass. n. 11308/2020, Cass. n. 27170/2018 e Cass. n. 6495/2018. La falsità perseguibile negli articoli 2621, 2621 bis, 2622 codice civile deve riguardare i dati informativi essenziali, idonei ad ingannare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari . La potenzialità ingannatoria, strettamente connessa con il profilo soggettivo dei reati, può infatti derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è esistente nel patrimonio sociale, ma viene computato al di fuori dei parametri tecnici di valutazione. L’alterazione di tali dati non deve, in fin dei conti, necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo influire anche solo su quello qualitativo, tale da fuorviare comunque il destinatario dell’informazione. In tal guisa, l’impropria appostazione di dati veri, l’impropria giustificazione causale di voci”, pur reali ed esistenti, ma distorte, ben possono avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente sul bene giuridico tutelato dalla norma la trasparenza societaria, che costituisce il fondamento della tutela penalistica del bilancio Cass. SS.UU. 22474/2016, cfr. pag. 24 . A seguito dell’entrata in vigore della l.69/2015, si è assistito ad un’importante modifica della disciplina relativa all’apparato normativo che regola il reato di false comunicazioni sociali. Le nuove formulazioni riprendono in buona parte la struttura delle precedenti disposizioni, senza tuttavia riproporre la bipartizione tra la fattispecie di tipo contravvenzionale tipica della previgente incriminazione di cui all’articolo 2621 codice civile e del reato di danno, previsto e punito ai sensi del precedente articolo 2622 codice civile. La fattispecie criminosa de qua assume notevole importanza agli occhi del legislatore poiché viene considerato un reato spia” di fenomeni corruttivi, in quanto, ad esempio, attraverso l'appostazione contabile di false fatturazioni vengono costituiti i cosiddetti fondi neri utilizzabili per il pagamento di tangenti o per la consumazione di altre attività illecite cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 22474/2016 . Ecco allora che se ontologicamente il rischio equivale, nelle varie declinazioni del linguaggio economico, commerciale, contabile, all'eventualità di una perdita è imprescindibile, per regolare tale fenomeno, introdurre criteri e norme per la prevenzione, misurazione del rischio connesso alla mendacità del bilancio per poi stabilire la norma punitiva nel caso in cui l’errore, connesso al pericolo risulti dolosamente architettato C. FERRIANI, Bilancio e false comunicazioni sociali ” in La gestione del rischio e i sistemi di prevenzione del reato ”, Pacini editore, 2019, p.17 ss. . filodiritto.it del 21.01.2021 . Concludo con un esempio molto comprensibile se hai in pancia derivati e non li dichiari scatta la fattispecie di cui sopra.