Il rito speciale per il recupero delle competenze civili dell’avvocato: questioni e dubbi sull’evoluzione giurisprudenziale

Il cd. Decreto di semplificazione dei riti d. lgs. n. 150/2011 ha ricondotto la procedura speciale di liquidazione dei compensi civili dell’avvocato prevista dall’art. 28 l. n. 794/1942 al rito sommario di cognizione, salvandone alcune peculiarità. Sin dall’entrata in vigore della modifica normativa, si era discusso se la procedura speciale avesse mantenuto il limitato ambito oggettivo che si riteneva avesse prima del 2011, ossia limitato alle controversie sul quantum e non sull’an del compenso dovuto.

Proprio mentre si stava consolidando l’orientamento che riteneva invariata la procedura speciale nei suoi presupposti oggettivi, nel 2016 interviene una prima decisione della Cassazione che abbraccia, invece, la tesi minoritaria secondo cui nella nuova procedura ricondotta al rito sommario sono comprese anche le contestazioni sull’ an del compenso dovuto al professionista e che costituisce il mezzo esclusivo per il recupero delle competenze civili giudiziali dell’avvocato. Tale decisione è stata successivamente confermata ed ulteriormente argomentata dalle Sezioni Unite nel 2018 e nel 2020 . Tuttavia, il sistema processuale, lungi dall’essere definito e lineare, è stato reso ancor più incerto e complicato, con seri dubbi di conformità a Costituzione . Consegue che è auspicabile l’intervento celere e definitivo della Corte Costituzionale. Per gli abbonati è disponibile al link sottostante l’approfondimento integrale riprende, con l’aggiunta di note, la relazione tenuta all’evento formativo promosso dalla Camera Civile Venezia e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia dal titolo Il rito speciale per il recupero delle competenze civili dell’avvocato l’evoluzione giurisprudenziale , tenutosi il 31 marzo 2021 in modalità formazione a distanza .

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