L’abrogazione delle tariffe forensi non ha scalfito il potere di opinamento delle parcelle da parte del COA

Lo ha ribadito il CNF con delibera dello scorso 19 febbraio, richiamando un precedente proprio parere in cui si affermava che l’abrogazione del sistema tariffario non ha inciso sul potere di opinamento delle parcelle poiché la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense .

Il COA di Torino , con delibera del 10 febbraio 2021, ha preso posizione sull’orientamento maturato nella giurisprudenza locale secondo cui, a seguito dell’ abrogazione del sistema tariffario , non sarebbe possibile l’applicazione degli artt. 633, comma 1, n. 3 e 636 c.p.c. secondo cui l’avvocato può accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei compensi maturati nello svolgimento della propria attività professionale esibendo la parcella corredata dal parere di congruità emesso dal COA stesso. In tal senso, l’abrogazione del sistema tariffario avrebbe comportato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell’Ordine. Il CNF è intervenuto sul tema con la delibera approvata dalla seduta amministrativa dello scorso 19 febbraio, richiamando, in primo luogo, il parere n. 112/2013 secondo il quale l’abrogazione del sistema tariffario non ha inciso sul potere di opinamento delle parcelle poiché la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense . Difatti il potere di opinamento delle parcelle è espressamente contemplato dall’art. 29 lett. l del vigente ordinamento forense, in forza del quale il Consiglio dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”, e che tale norma integra pacificamente ius superveniens rispetto al d.l. n. 1/2012 . A favore di tale posizione, viene richiamata anche l’istanza con cui la Procura generale della Corte di Cassazione ha richiesto, il 30 luglio 2020, al Primo Presidente l’enunciazione di un principio di diritto al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3 e 636 c.p.c. e del correlato potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell’Ordine. Il CNF ribadisce in conclusione quanto già affermato nel parere n. 112/2013 ed invita i COA a continuare ad esercitare il potere/dovere prescritto dall’art. 29, comma 1, lett. l , anche al fine di garantire orientamenti uniformi nei territori, con riguardo alla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3 e 636 c.p.c. e al correlato potere di opinamento delle parcelle da parte dei predetti Consigli .

CNF_Comunicazione_ai_COA_19_3_2021