Il nuovo fondo perduto per i professionisti: chi, come e quando accedere al contributo

L’art. 1 del decreto sostegni” n. 41 del 22 marzo 2021 , in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto una nuova forma di contributo a fondo perduto che interessa anche i professionisti. La norma, all’indomani della sua pubblicazione, è – di fatto – già operativa, essendo online il modello approvato dall’Agenzia delle entrate che, però, potrà essere inviato a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio. Non si tratterà, tuttavia, di un click-day”, per cui si avrà tempo fino alla scadenza senza rischiare di perdere il contributo.

Chi può beneficiarne e la misura del contributo In base all’art. 1 del nuovo decreto sostegni”, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto anche ai liberi professionisti, con partita IVA attiva al 23 marzo e con compensi 2019 inferiori a 10 milioni di euro , a condizione che vi sia stato un calo mensile medio del fatturato 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 , ad eccezione – come si dirà - dei professionisti in attività dal 2019 per i quali il contributo spetta anche al di sotto della soglia ai fini del calcolo, si fa riferimento alla data della prestazione dei servizi. Va evidenziato, dunque, che il criterio non è quello di cassa in base al quale viene determinato il reddito professionale, bensì quello dell’emissione della fattura. Quanto al requisito della partita IVA , va precisato che non sarà possibile beneficiare del contributo nel caso in cui la partita IVA, aperta successivamente al 23 marzo, venisse retrodatata ad un momento precedente. L’ammontare del contributo che non può eccedere, in ogni caso, l’importo di centocinquantamila euro viene determinato per scaglioni ed è pari a una percentuale della differenza pari almeno al 30%, come detto tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2019, determinata in modo decrescente secondo lo schema seguente a 60% per i professionisti con compensi 2019 non superiori a centomila euro b 50% in caso di compensi 2019 compresi tra centomila e quattrocentomila euro c 40% in caso di compensi 2019 compresi tra quattrocentomila e 1 milione di euro d 30% per i professionisti con compensi 2019 compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro e 20% in caso di compensi 2019 compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro. In ogni caso, in presenza del calo del fatturato è garantito, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche pertanto, qualora, a seguito del conteggio, l’ammontare del contributo dovesse risultare inferiore a mille o duemila euro, la norma garantisce, comunque, quegli importi minimi. Il beneficio, come anticipato, spetta anche ai professionisti più giovani infatti, in caso di apertura della partita IVA dal 1° gennaio 2019 la misura spetta anche in assenza del calo del 30% del fatturato e, ai fini della media, rilevano i soli mesi successivi a quello di attivazione ad esempio, qualora la partita IVA fosse stata aperta nel mese di maggio 2019, la base di calcolo per la media partirebbe da giugno e, dunque, sarebbe di sette e non di dodici mesi . Pertanto, per questi professionisti, qualora il calo risultasse inferiore al 30%, sarebbe, comunque, garantito il contributo minimo . In caso, poi, di apertura della partita IVA in epoca successiva al 1° gennaio 2020 non essendoci il dato relativo al 2019 , è previsto sempre il contributo minimo di mille o duemila euro. Una precisazione riguarda i tanti professionisti in regime forfettario o i vecchi minimi” , i quali, generalmente, emettono fatture cartacee non essendo obbligati alla fatturazione elettronica e che non presentano la dichiarazione IVA ma solo la dichiarazione dei redditi per essi, dunque, il dato del fatturato non è riscontrabile automaticamente da parte del fisco e, pertanto, verrà indicato per la prima volta nel modello di richiesta del contributo e potrà formare oggetto di controllo documentale da parte dell’Agenzia delle entrate. Modalità e tempi di presentazione della domanda Il contributo potrà essere usufruito sotto forma di erogazione diretta in conto corrente, ovvero, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 e l’opzione andrà esercitata all’atto di presentazione della domanda, che dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma online messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi”. L’ istanza potrà essere presentata direttamente , o per il tramite di un intermediario delegato al servizio di cassetto fiscale, a partire dal 30 marzo ed entro il 28 maggio non si tratta, tuttavia, di un click day”, per cui non vi sarà alcun ordine di presentazione delle domande. Nel modello dovranno essere indicati provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 - il codice fiscale del richiedente o del suo legale rappresentante - l’indicazione dello scaglione in cui rientrano i compensi - l’eventuale apertura della partita IVA a partire dopo il 1° gennaio 2019 - la media mensile del fatturato riferito alle prestazioni del 2019 e del 2020 - la scelta, irrevocabile, circa la modalità di percezione del contributo, se a mezzo erogazione diretta in conto, ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione - l’ IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente il contributo che verrà controllato mediante il sistema PagoPa - il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio. Una volta presentata la domanda, il sistema rilascerà un’apposita ricevuta e, in caso di esito positivo, comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nell’apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi” – sezione Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato. In caso di scarto, invece, verranno evidenziati i motivi del rigetto. In caso di errore, sarà possibile presentare una nuova istanza , sostitutiva della precedente per cui non si sia già beneficiato del contributo , ma pur sempre entro il 28 maggio 2021 è sempre ammessa, inoltre, la rinuncia all’istanza presentata e ciò anche oltre il termine di decadenza del 28 maggio. I controlli e le sanzioni Una volta concesso, il contributo formerà oggetto di appositi controlli, come anticipato, da parte dell’Agenzia delle entrate, che verificherà l’ effettivo possesso dei requisiti di legge. Come precisato nel provvedimento del 23 marzo, qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, è prevista la restituzione del credito comprensivo di interessi, oltre all’irrogazione di una sanzione compresa tra il cento e il duecento per cento dell’importo e all’applicabilità delle disposizioni in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316- ter c.p. .