Depositi telematici in Cassazione: valore legale dal 31 marzo 2021

A partire da mercoledì 31 marzo 2021, per effetto del d.m. 27 gennaio 2021 e ai sensi dell’art. 221, comma 5, d.l. 34/2020, avranno valore legale i depositi telematici degli atti civili presso la Corte Suprema di Cassazione.

Per effetto del decreto 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021 e ai sensi dell’art. 221, comma 5, d.l. n. 34/2020, avranno valore legale i depositi telematici degli atti processuali civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti presso la Corte Suprema di Cassazione . Tuttavia, il deposito telematico rappresenta soltanto una facoltà per il professionista , posto che l’art. 221, comma 5, d.l. n. 34/2020 conv. inl. n. 77/2020 ha statuito che Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ”. Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria , connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Cassazione, deve avvenite telematicamente attraverso pst.giustizia.it. Tra gli atti depositabili per via telematico innanzi alla Suprema Corte , vi sono il ricorso, il controricorso, il controricorso con ricorso incidentale, le istanze generiche, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, la rinuncia al mandato, la memoria ex art. 378,380- bis ,380- bis 1,380- ter c.p.c., l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di riunione dei ricorsi, l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, l’istanza di sollecita fissazione e il ricorso per correzione d’errore materiale. Fonte ilprocessotelematico.it