Pubblicata in G.U. la riforma dello sport, ma per la sua entrata in vigore occorrerà aspettare ancora

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il 18 ed il 19 marzo, i decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28.02.2021, relativi alla riforma dell’ordinamento sportivo, con cui si conclude solo apparentemente il lungo e travagliato percorso legislativo della riforma, che ha avuto nella legge delega n. 86 del 2019 il suo perno.

Solo apparentemente poiché già il legislatore delegato, non riuscendo a dare piena risposta per tempo ai tanti rilievi critici che si sono mossi dagli operatori del settore, aveva previsto che solo una minima parte della riforma entrasse subito in vigore, posticipando l’entrata in vigore delle norme sul diritto del lavoro sportivo al 1° luglio 2022, inizialmente prevista per il 1° settembre 2021, differendo a data da destinarsi, e demandandola ad altri provvedimenti da emanare, quella relativa agli altri decreti, ossia di quelli relativi alle norme in tema di agenti sportivi, sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali. In realtà, immediatamente dopo la loro pubblicazione in G.U., si è dovuto registrare un ulteriore slittamento per l’entrata in vigore di questi testi, in quanto il DL Sostegni art. 30 , approvato in Consiglio dei Ministri il 19 marzo ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ha differita al 1° gennaio 2022 , lasciandola invariata la data del 1° luglio 2022 per le norme sul lavoro sportivo. I tempi di approvazione della riforma, rallentati e bloccati dalla crisi di Governo e poi accelleratisi a crisi risolta, affinché si pervenisse alla sua approvazione definitiva prima della scadenza della delega, prevista per il 28 febbraio, non hanno permesso di affrontare e risolvere del tutto i contrasti politici rimasti in sospeso, alimentando ulteriormente le polemiche che hanno accompagnato la riforma, mai sopitesi, tant’è che già si parla di decreti correttivi e c’è chi preconizza che la riforma avrà vita breve. La riforma dello sport era partita con i migliori auspici, soprattutto perché si era data obiettivi fortemente sentiti nel settore, come l’introduzione di una nuova normativa che regolamentasse in maniera organica il lavoro sportivo, disciplinato ancora dalla legge n. 91 del 1981, ritenuta da tempo inadeguata ed incapace di far fronte alle molteplici esigenze di tutela lavoristica emerse negli anni nel mondo dello sport. Oltre che con i migliori auspici, è partita anche con enormi ambizioni che non hanno però saputo tener conto delle resistenze interne al sistema, giacché l’obiettivo della modifica delle governance delle federazioni sportive – altro cardine iniziale della riforma – è parso fin da subito irraggiungibile, tanto che poi è sfumato di fronte all’aperta ostilità manifestata dalle istituzioni sportive in merito alle ipotesi di riforma prospettate. L’impianto originario della riforma, che sarebbe dovuto sfociare in un testo unico, con evidenti intenzioni sistematiche, né è risultato stravolto. Quell’originario testo unico ha ceduto il passo a cinque testi, ovvero a cinque decreti legislativi, in cui non hanno trovato collocazione le norme sulla governance, ossia sui ruoli e sulle funzioni degli organismi sportivi, accantonate – momentaneamente o definitivamente, si vedrà- per ragioni di opportunità politica. Il passaggio decisivo, che ha sbloccato l’iter legislativo, si è avuto alla fine dello scorso novembre, quando, in attuazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 86 dell’08.08.2019, è stato spacchettato l’originario testo unico e sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, con l’esclusione, appunto, delle norme sulla governance. È seguito l’iter parlamentare, con le audizioni nelle commissioni competenti e con la raggiunta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, da ultimo, l’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri del 26.02.2021 e di seguito la loro emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Approfondendo sommariamente la riforma, il d.lgs. n. 36 , in attuazione dell’art. 5 l. n. 86/2019, ha ad oggetto il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici , nonché di lavoro sportivo . Uno degli aspetti più innovativi dell’intera riforma sono proprio le disposizioni relative al lavoro sportivo , collocate nel Titolo V artt. 25-42 , le quali prevedono la tipologia del lavoratore sportivo art. 25 , identificandola nelle figure dell’atleta, dell’allenatore, dell’istruttore, del direttore tecnico, del direttore sportivo, del preparatore atletico e del direttore di gara, senza distinzione di genere e senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, che esercitino l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo, fatte salve le prestazioni amatoriali, disciplinate dal successivo art. 29. A seconda degli elementi e dei presupposti del rapporto da instaurare, l’attività del lavoratore sportivo potrà costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure di un contratto di lavoro autonomo , anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c., fatta salva comunque l’ipotesi di subordinazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, così seguendosi l’inquadramento contrattuale di carattere generale, con le eccezioni stabilite all’art. 26. Ricorrendone i presupposti, l’attività del lavoratore sportivo potrà altresì costituire oggetto di prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 54- bis d.l. n. 50/2017. In riferimento ai rapporti di lavoro subordinato sportivo , l’art. 26 prevede appunto una serie di esclusioni normative, dettate dalla natura particolare dell’attività lavorativa sportiva, stabilendo l’inapplicabilità, tra gli altri, degli artt. 4, 5, 13 e 18 l. n. 300/1970 norme in tema di controlli a distanza, di accertamenti sanitari, di mansioni lavorative e di licenziamento illegittimo , nonché delle norme sui licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966 e sui contratti a tempo determinato artt. 19-29 d.lgs. n. 81/2015 . Viene esclusa, altresì, l’applicabilità dell’art. 7 l. n. 300/1970 per le sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Le prestazioni amatoriali sono previste e disciplinate dall’art. 29 vengono identificate in quelle attività svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente con finalità amatoriali. Non possono essere retribuite, ma possono beneficiare di premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati sportivi ottenuti, nonché di indennità di trasferta e di rimborsi spese, entro un determinato limite reddituale, fissato in Euro 10.000, superato il quale la prestazione espletata è considerata di natura professionale. A fini antielusivi è prevista la loro incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il prestatore è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Norma di rilievo, fonte di contrasti e da molti avversata, seppur largamente sentita, è quella relativa all’ abolizione del vincolo sportivo art. 31 , che, a partire dal 1° luglio 2022, verrà meno anche per i dilettanti, con piena affermazione della libertà contrattuale degli atleti. Entro tale data, le Federazioni Sportive Nazionali potranno prevedere una disciplina transitoria che stabilisca una riduzione graduale della durata massima del vincolo. L’abolizione del vincolo è affiancata, ovvero compensata dalla previsione del riconoscimento di un premio di formazione tecnica, che dovrà essere disciplinato dalle Federazioni Sportive Nazionali con proprio regolamento, da riconoscersi in favore delle società sportive presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività dilettantistica, amatoriale o giovanile e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Le tutele previdenziali ed il trattamento tributario sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 35 e 36. Altri passaggi fondamentali del decreto legislativo in commento sono le disposizioni a sostegno delle donne nello sport, con il riconoscimento del professionismo femminile, con estensione nei loro riguardi delle tutele lavoristiche, attraverso la previsione di un fondo apposito che dovrà favorire il passaggio al professionismo negli sport femminili art. 39 , nonché le norme sulla promozione sulla parità di genere art. 40 e tutela dei minori art. 33 . Per accedere al Fondo di cui all’art. 39, le Federazioni Sportive Nazionali dovranno deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che dovrà avvenire entro il 31.12.2022. Vengono, inoltre, istituite le figure professionali del chinesiologo e del manager dello sport art. 41 , nonché finalmente è previsto l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato Titolo VI, artt. 43-50 . Ulteriore aspetto cardine della riforma è rappresentato dal riordino e dalla riforma delle disposizioni dettate in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici , che trovano collocazione nel Titolo II del D.lgs. 36/2021. Circa la forma giuridica, l’art. 6 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere quella dell’associazione sportiva priva di personalità giuridica, ai sensi degli art. 36 e ss. c.c., dell’associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato o una delle forme societarie previste dal Libro V, Titolo V, del codice civile dunque risulta esclusa inspiegabilmente la forma societaria della cooperativa . Gli enti sportivi dilettantistici, sussistendone i presupposti, potranno assumere la qualifica di enti del terzo settore, rispettandone la normativa. Gli elementi essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto trovano indicazione nell’art. 7, dove, per l’oggetto sociale, è espressamente previsto lo specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. A.s.d. e s.s.d. potranno esercitare attività diverse da quelle principali, sempre che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale all’attività principale art. 9 . Questa previsione è stata fortemente criticata dagli operatori del settore per le ripercussioni negative di carattere patrimoniali che si ritiene avrà per gli enti, stante l’assenza di lucro che deve connotare l’attività statutarie delle associazioni e società sportive dilettantistiche, secondo quanto stabilito dall’art. 7 e disciplinato ampiamente nel successivo art. 8, prevedendosi a tal riguardo minori limitazioni solo per gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria. Sul fronte, invece, delle società sportive professionistiche , esse potranno rivestire solo la forma della Spa o della Srl, con l’obbligo della nomina del collegio sindacale. Potranno svolgere solo attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali, con obbligo di destinare una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Significativamente sono previste anche delle disposizioni a tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, a cui è riservato il Titolo IV. Il decreto legislativo n. 37 in attuazione dell’art. 6 della L. 86/2019, ha ad oggetto i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio della professione di agente sportivo . Viene inquadrata e definita la figura dell’agente sportivo vengono disciplinati i requisiti di accesso alla professione, le incompatibilità ed i conflitti di interesse, nonché i compensi è prevista l’istituzione presso il Coni di un apposito registro nazionale a cui l’agente dovrà risultare iscritto è tipizzato il contratto di mandato sportivo sono previste norme di tutela dei minori. Lo scopo della disciplina è quella di fornire un inquadramento sistematico della figura dell’agente sportivo, garantendo imparzialità, indipendenza e trasparenza per la sua attività. La disciplina troverà piena vigenza con l’emanazione di decreti attuativi ed integrativi, previsti dall’art. 12, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il d.lgs. n. 38 , in attuazione dell’art. 7 della legge delega, reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi il d.lgs. n. 39 , in attuazione dell’art. 8 della legge delega, ha ad oggetto norme di semplificazione per gli adempimenti relativi agli organismi sportivi il d.lgs. n. 40 , in attuazione dell’art. 9 della legge delega, ha ad oggetto misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali .

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