Prestazioni assistenziali straordinarie in favore dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per emergenza COVID-19

Il CdA di Cassa Forense nel 2020, in piena pandemia da COVID-19, ha deliberato l’erogazione di prestazioni assistenziali straordinarie in favore degli iscritti che siano stati ricoverati in una struttura sanitaria, ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati oppure in caso di decesso del coniuge dell’iscritto o dei figli conviventi, avvenuto per patologia COVID-19.

Tali prestazioni assistenziali sono state deliberate a termine del 15 ottobre 2020. In considerazione delle numerose richieste pervenute per l’erogazione di dette provvidenze, il CdA ha prorogato il termine dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Com’è noto le prestazioni assistenziali prescindono dalla contribuzione e, una volta deliberate, vanno erogate senza l’imposizione di termini, diversamente si ricade nell’arbitrio favorendo i primi contagiati a discapito dei secondi e dei terzi. Poiché la pandemia non è finita, il capitolo delle prestazioni assistenziali straordinarie va rifinanziato così da ricomprendere tutti gli aventi diritto che abbiano a contagiarsi durante la pandemia. Le prestazioni economiche di natura assistenziale non sono legate a requisiti contributivi e assicurativi ma sono rivolte agli iscritti, ovviamente tutti, che si vengano a trovare nella situazione di contagiati o di isolati per contatto con contagiati. L’unico requisito di solito richiesto dalla legge è la presentazione della relativa domanda e l’apposizione di un termine a pandemia conclusa. Electa una via non datur recursus ad alteram traduzione i conti economici andavano fatti prima di deliberare l’erogazione delle prestazioni assistenziali straordinarie e non in corso di causa ponendo dei limiti temporali che servono solo a creare altrettante discriminazioni temporali. E’ vero che l’assistenza straordinaria si accompagna alla polizza Unisalute per la quale le coperture aggiuntive si intendono valide dalla decorrenza del 1° febbraio 2020 sino alle ore 24 del 31 dicembre 2020 ma questa è una copertura assicurativa soggetta ad un premio e quindi valida per le annualità nelle quali il premio viene versato.