Avvocato italiano, cliente svizzero: la giurisdizione spetta al giudice italiano

Ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero, nelle controversie relative a contratti conclusi con i consumatori, l'art. 15 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 richiede, per l'applicabilità del foro esclusivo previsto dall'art. 16 nelle controversie relative a contratti diversi dalla vendita a rate di beni mobili o da prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite, che il contratto sia concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgano nello Stato membro ove è domiciliato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprendono tale Stato membro.

Spetta al convenuto provare, nell’ultima ipotesi, che i servizi e le attività professionali alla base della richiesta siano svolte nei confronti della generalità degli utenti residenti dello Stato estero. Con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione n. 6001 del 4 marzo 2021, il S.C. precisa che rientra nella giurisdizione italiana la controversia relativa alla richiesta degli onorari di un avvocato qualora sia svolta in Italia e debba essere retribuita in Italia, anche nei confronti di un soggetto straniero residente in uno Stato estero. Il caso. La vicenda definita, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda la richiesta di pagamento promossa da un avvocato nei confronti di un cittadino svizzero per delle attività svolte in Italia. In particolare, il convenuto aveva eccepito la propria residenza in Svizzera, richiamando la Convenzione di Lugano del 2007 proprio in forza di tale Convenzione, il Tribunale, chiamato a decidere su un sequestro dei beni del convenuto, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice svizzero decisione avverso la quale era stato promosso il regolamento di giurisdizione di cui si discute e deciso nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice italiano, seppure sulla base di argomentazioni in parte diverse da quelle del ricorrente. Regolamento di giurisdizione e identificazione della domanda. Preliminarmente la Cassazione precisa, in tema di regolamento di giurisdizione, che la giurisdizione si determina in base alla domanda in tale prospettiva, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum ” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi ”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Il rapporto tra avvocato e cliente . Fermo quanto precede, il S.C., nel percorso argomentativo che sviluppa per giungere alla conclusione espressa nella massima in epigrafe, si sofferma sul rapporto tra avvocato e cliente, che rappresenta uno dei punti centrali del ricorso. Ad avviso della Cassazione, infatti, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore , ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall' intuitu personae ” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione quanto ai rapporti esterni con i terzi , non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano, sia pure con riferimento alle regole sulla competenza, le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u , d.lgs. n. 206/2005. Avvocato, consumatore ed eredi Peraltro, nell’ambito dei rapporti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato. Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u , del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto. Cliente, avvocato e obbligato al pagamento. Nel caso di specie, peraltro, con riferimento al rapporto cliente – avvocato, è pacifico in giurisprudenza che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore è il cliente e cioè colui il quale - anche se la procura sia stata da altri conferita - ha affidato al professionista il patrocinio legale chiedendogli la prestazione della sua opera. Va peraltro evidenziato che, comunque, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Giurisdizione ed obbligazione contrattuale. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il S.C. precisa che ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 1, lettera b , del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 c.d. forum destinatae solutionis – i cui termini sono ripresi dalla Convenzione di Lugano più volte menzionata - è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza del vincolo stesso, in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi della predetta disposizione, spetta al giudice del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione principale o quella caratterizzante il negozio. In altri termini, nel caso di specie la giurisdizione è del giudice italiano posto che l’attività oggetto della prestazione era stata svolta in Italia e da un soggetto – l’avvocato – abilitato a svolgere la propria attività professionale solo in Italia e non nello stato estero di residenza del convenuto. Obbligazione e contratto autonomo di garanzia. Il S.C. ha peraltro rigettato l’argomentazione, portata dalla parte ricorrente, che individuava la giurisdizione sulla base della qualificazione della dichiarazione sottoscritta dal convenuto come contratto autonomo di garanzia. Come noto, con tale tipologia, il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. Nel caso di specie, per contro, la Cassazione ha ritenuto l’insussistenza di un debito altrui, essendo la dichiarazione per cui è causa relativa ad un debito proprio del convenuto, nel caso di specie .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 26 gennaio – 4 marzo 2021, n. 6001 Presidente Spirito – Relatore Di Marzio Rilevato in fatto che 1. - L’avvocato G.V. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma N.E. e N.R. ed ha chiesto che il primo fosse condannato al pagamento di quanto da entrambi dovuto, in veste di garanti, per corrispettivo dell’attività da lui prestata in cinque cause civili, tra altre, che egli aveva curato su incarico conferitogli da N.R. in rappresentanza della madre Mo.Ma.Vi. . 2. - A fondamento della domanda l’attore ha invocato una scrittura privata del 2 febbraio 2001, sottoscritta da N.E. e N.R. , scrittura che secondo la sua prospettazione documenterebbe l’assunzione di un’obbligazione autonoma di garanzia, del seguente tenore Egregio Avvocato G. , non potendo soddisfare immediatamente i suoi compensi anche con la vendita dei cespiti, ci impegnamo all’esito dei giudizi, e una volta passata in giudicato le sentenze, di corrisponderle i massimi tariffa decurtate del 10% . 3. - N.E. ha resistito alla domanda formulando eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ragione del domicilio di esso convenuto in XXXXXXXX, a XXXXXX, e contestando il merito dell’avversa pretesa, sull’assunto, tra l’altro, che la scrittura menzionata fosse frutto di abusivo riempimento. 4. - N.R. ha aderito alla domanda attrice, contrastando viceversa l’assunto concernente l’abusivo riempimento. 5. - Proposta dall’attore, pendente il giudizio di merito, domanda cautelare di sequestro conservativo della quota dell’eredità materna di N.E. , il giudice adito, nel contraddittorio con i convenuti, l’ha respinta, dichiarando che in relazione alla tutela cautelare richiesta ha giurisdizione il giudice svizzero . Il Tribunale di Roma ha in proposito richiamato l’art. 16 della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 secondo cui L’azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore , osservando che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore ed aggiungendo che La circostanza di fatto che il giudizio di merito sia stato introdotto anche nei confronti del fratello R. , consumatore residente a Roma che si è impegnato, unitamente al fratello E. , al pagamento dei compensi professionali dovuti da quest’ultimo non determina, infatti, una concorrente giurisdizione del giudice italiano e conseguente competenza del Tribunale di Roma sia per la domanda di merito che per il procedimento cautelare in corso di causa. La domanda proposta nei confronti del fratello S. è, infatti, scindibile e può essere separata da quella principale, proposta nei confronti del Sig. N.E. per il pagamento dei compensi professionali . 6. - Dopodiché G.V. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria. 7. - N.E. e N.R. non hanno svolto difese in questa sede. 8. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del P.G., depositate il 29 luglio 2020, di declaratoria di giurisdizione dello Stato italiano. Considerato in diritto che 9. - Secondo il ricorrente ricorrerebbero simultaneamente tre diversi argomenti tali da comportare il radicamento della controversia presso il giudice italiano. 9.1. - In primo luogo, secondo quanto si sostiene in ricorso, consumatore sarebbe esclusivamente il contraente che, al di fuori della sua attività di impresa o professionale, stipula un contratto con un professionista, sicché non potrebbe ritenersi tale il terzo, che, anche se per un suo personale interesse, abbia assunto un’obbligazione autonoma di garanzia esclusa la veste di consumatore del N.E. , occorrerebbe fare applicazione, al riguardo, dell’art. 5, comma 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in forza del quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla stessa convenzione, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. 9.2. - In secondo luogo, si aggiunge, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 5, comma 2, della detta Convenzione, che attribuisce la giurisdizione sull’illecito aquiliano al giudice del luogo ove l’illecito è stato consumato ovvero ha prodotto i suoi effetti e, nel caso in esame, il convenuto N.E. aveva chiesto l’accertamento della falsità della scrittura contenente la garanzia, in via principale, mentre un accertamento di segno opposto era stato richiesto dall’altro convenuto N.R. . 9.3. - In terzo luogo è invocato l’art. 6 della Convenzione, secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato può essere convenuta in un foro diverso da quello del suo domicilio quando fra le cause sussista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione o una decisione unica, cosa che accadeva nel caso di specie, dal momento che le domande del ricorrente e quelle proposte dai convenuti erano tra loro inscindibili, dipendenti l’una dall’altra, per cui sussisteva un Litisconsorzio processuale necessario . RITENUTO CHE 10. - Va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, sebbene sulla base di considerazioni diverse da quelle così sintetizzate. 10.1. - N.E. , a fronte della domanda spiegata dal G. , è si da considerare, difatti, consumatore, ma non certo per i fini dell’applicazione dell’art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. 10.1.1. - Occorre premettere che, in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche il giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla causa petendi e al petitum sostanziale della stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti ed allegati Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2020, n. 156 . 10.1.2. - Ora, il ricorrente muove anzitutto dall’assunto secondo cui la scrittura di cui si è dato conto in espositiva, e che è stata posta a fondamento della domanda spiegata in sede di merito, documenterebbe un contratto autonomo di garanzia di guisa che - questa la tesi ridotta all’essenziale - la pretesa creditoria spiegata trarrebbe origine non dal contratto di patrocinio in forza del quale il G. ha svolto l’attività difensiva nelle cinque cause per le quali chiede di essere retribuito, ma dall’autonoma obbligazione assunta dai N. con la sottoscrizione della menzionata scrittura. La tesi è però destituita di fondamento, come osservato anche dal Procuratore Generale nella propria requisitoria e cioè, è da escludere che la scrittura abbia natura di contratto autonomo di garanzia. Con il contratto autonomo di garanzia, infatti, il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi dal fideiussore, il quale, garantendo l’adempimento dell’obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale p. es. da ult. Cass. 5 marzo 2020, n. 6177 . Orbene, dalla scrittura non potendo soddisfare immediatamente i suoi compensi anche con la vendita dei cespiti, ci impegnamo all’esito dei giudizi, e una volta passata in giudicato le sentenze, di corrisponderle i massimi tariffa decurtate del 10% non emerge alcunché, sul piano letterale, da cui desumere che N.E. e N.R. abbiano assunto l’obbligazione di tenere indenne il G. dall’inadempimento dell’obbligazione gravante sulla Mo.Ma.Vi. , secondo quanto lo stesso G. ha invece sostenuto nella sua prospettazione prospettazione sintetizzata in ciò, che l’incarico difensivo gli sarebbe stato conferito dal N.R. quale mandatario della propria madre che gestiva la comunione tacita di godimento dei beni della loro famiglia così a pagina 4 del ricorso identico concetto è ribadito a pagina 12, dove sono trascritte le conclusioni prese nel giudizio di merito , dando così corso alla stipulazione di un contratto di patrocinio Mo. -G. , quantunque evidentemente concluso anche nell’interesse degli stessi N. , quali partecipanti della comunione che ella gestiva per lo scontato principio secondo cui il contratto di patrocinio può essere concluso anche da un terzo diverso dalla parte rappresentata in giudizio, v. tra le tante Cass. 6 dicembre 1988, n. 6631 e già Cass. 4 dicembre 1967, n. 2880 in seguito Cass. 8 giugno 1996, n. 5336 Cass. 26 aprile 2004, n. 7926 Cass. 27 dicembre 2004, n. 24010 Cass. 24 febbraio 2010, n. 4489 Cass. 28 marzo 2012, n. 4959 . Viceversa, il dato letterale, nel quadro di applicazione dell’ultimo inciso dell’art. 1362 c.c., comma 1, depone inequivocamente - fatte salve le difese del convenuto N.E. in ordine al riempimento abusivo del documento, che qui non rilevano, per i fini del giudizio sulla giurisdizione - per il riconoscimento di un preesistente debito, anche proprio di essi N.E. e N.R. , debito che gli stessi non erano al momento in grado di soddisfare il che presuppone necessariamente che vi fossero obbligati neppure attraverso la vendita di beni e detto riconoscimento di debito, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 1988 c.c., deve ritenersi titolato, a cagione del riferimento alla spettanza di compensi , da corrispondersi al passaggio in giudicato delle sentenze, e cioè derivante dallo svolgimento dell’attività professionale del G. , quale avvocato, da liquidarsi secondo la tariffa professionale. L’indagine sull’intenzione, pure richiesta dal citato art. 1362 c.c., depone nel medesimo senso non potendo pagare al momento, gli interessati con la scrittura in questione, i N. - fatta salva, si ripete, la questione dell’abusivo riempimento - hanno per un verso manifestato l’intento di rassicurare il debitore in ordine alla sussistenza del proprio debito, e per altro verso riconosciuto l’entità della somma dovuta, attraverso il richiamo della tariffa, da corrispondersi all’esito del passaggio in giudicato delle sentenze. Non dunque un contratto autonomo di garanzia, ma un riconoscimento di debito. 10.1.3. - La giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto della causa petendi, vale a dire della effettiva consistenza della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio, identificata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Occorre dunque guardare al petitum sostanziale, in funzione della causa petendi, rappresentata dalla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio , che il giudice deve accertare con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione così, ad es., nel contesto di un indirizzo consolidato, Cass., Sez. Un., 8.5.2007, n. 10374 in seguito tra le tante Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378 Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15323 Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902 Cass., Sez. Un., 21 maggio 2014, n. 11229 Cass., Sez. Un, 12 novembre 2020, n. 25578 . Ed inoltre, anche la giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell’oggetto della domanda , da individuarsi con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto così, ad es., Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8095 perciò si è detto che la questione dell’abusivo riempimento non ha rilievo in questa sede e di essa si occuperà il giudice di merito . E dunque, ad esempio, al fine di determinare l’ambito della giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804 , rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2015, n. 2360 . 10.1.4. - Nel caso in esame, dunque, occorre muovere dalla già evidenziata constatazione che l’originario attore ha posto a fondamento della domanda la predetta scrittura, che come si è visto documenta un riconoscimento di debito, titolato, rinveniente dal contratto di patrocinio stipulato dal G. nella sua veste di avvocato. È dunque di tutta evidenza che non regge il primo degli argomenti addotti dal ricorrente, nel sostenere che la giurisdizione si radicherebbe dinanzi al giudice italiano, esclusa la veste di consumatori dei convenuti, in forza dell’obbligazione autonoma di garanzia da essi assunta, con conseguente applicazione dell’art. 5, comma 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, il quale stabilisce che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla stessa convenzione, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. 10.1.5. - Al contrario, occorre considerare, alla luce di quanto in precedenza evidenziato con riguardo al petitum sostanziale ed alla causa petendi che anima la domanda attrice, che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a , a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione tra le molte Cass. 13 settembre 2017, n. 21187 , anche senza considerare che tale qualificazione ricorre ancora nei confronti degli eredi del consumatore p. es. Cass. 13 luglio 2018, n. 18579 Cass., Sez. Un., 19 maggio 2009, n. 11532, in motivazione e ben può ricorrere nei confronti del garante Cass. 8 maggio 2020, n. 8662 . 10.1.6. - Ma la qualità di consumatore del N.E. , nei rapporti con l’avvocato G. , secondo le regole del diritto interno, non comporta affatto, automaticamente, l’applicazione dell’art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, secondo quanto invece erroneamente affermato dal Tribunale di Roma, che del testo normativo ha dato una lettura soltanto parziale ed approssimativa. La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, recepita dalla Decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 2009/430/CE , dedica la Sezione quarta alla Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori , stabilendo, per quanto qui rileva, che 1. Salve le disposizioni dell’art. 4, e dell’art. 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione a qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali o b qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni o c in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività . Premesso che la clausola di salvezza con cui la norma esordisce riferita all’art. 4, e art. 5, comma 5 non ha rilievo in questa sede, è dunque palese che la disciplina così congegnata distingue tra contratti conclusi con consumatori che ricadono sic et sipliciter nell’ambito di applicazione della convenzione vendita a rate di mobili prestiti con rimborso rateizzato o altre operazione di credito connesse con il finanziamento di vendite di mobili e contratti con consumatori per i quali è ulteriormente richiesto che a il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore b l’attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore. Espressione, quest’ultima, la quale individua l’intenzione del professionista di dirigere la propria attività verso lo Stato vincolato di domicilio del consumatore di offrire, in altri termini, le sue prestazioni ai consumatori, alla potenziale clientela di quello Stato v. p. es. Cass., Sez. Un., 19 maggio 2009, n. 11532, in motivazione, che ha escluso l’applicabilità delle norme relative ai contratti con i consumatori sul rilievo che la parte che le invocava non aveva nè allegato nè provato che le attività del professionista si dirigessero verso lo Stato di domicilio del consumatore poiché la decisione appena citata è stata resa con riguardo al Regolamento numero 44/2001, varrà precisare che, come ricorda Cass., Sez. Un, 18 marzo 2019, n. 7621, il testo della Convenzione di Lugano in esame è il medesimo del corrispondente articolo del Regolamento numero 44/2001, Bruxelles I, e del successivo Regolamento numero 1215/2012, Bruxelles I bis . Ebbene, è allora sufficiente osservare che, a quanto emerge dagli atti di causa, N.E. ha posto a fondamento della sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero, la circostanza del suo domicilio in Svizzera, ma non ha neppur dedotto che l’avvocato G. sia abilitato all’esercizio della professione in Svizzera, alla stregua della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati Legge sugli avvocati, LLCA del 23 giugno 2000 sicché non v’è modo di ritenere che l’avvocato G. svolga la sua attività in Svizzera o voglia dirigerla verso quel Paese. Il che, per il tramite dell’art. 15, della Convenzione, rende inapplicabile il successivo art. 16, comma 2, secondo cui L’azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore . 10.1.7. - La regola generale posta dalla Convenzione, all’art. 2, comma 1, è che 1. Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato . Ma, ai sensi del successivo art. 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione 1 a in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita . Nel caso in esame, come si è già detto, il G. agisce per il corrispettivo di attività professionale svolta in Italia e da retribuirsi in Italia. Sicché il giudice italiano ha giurisdizione. Tanto va dichiarato. 11. - Infine, esclusa la necessità di ulteriori statuizioni per essere già pendente il giudizio dinanzi al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, le spese di questo giudizio di regolamento meritano di essere integralmente compensate attese le ragioni della decisione, che conducono al radicamento della giurisdizione in Italia sulla base di argomenti in contrasto con quelli sostenuti dal ricorrente. 12. - Inoltre, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese.