La quarantena fiduciaria dell’avvocato configura legittimo impedimento

Il Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ha affermato che laddove il termine per la costituzione in giudizio cada nel periodo di quarantena fiduciaria per l’avvocato della parte, si configura un’ipotesi di legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio.

È quanto si ricava dall’ordinanza con cui il Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ha rimesso in termini la parte convenuta ex art. 153, comma 2, c.p.c. poiché il termine per la costituzione in giudizio cadeva nel periodo di tempo in cui il difensore era sottoposto a quarantena fiduciaria . Il Giudice ha infatti riconosciuto la sussistenza di un legittimo impedimento alla costituzione in giudizio e ha concesso un nuovo termine alla parte per il deposito di memoria integrativa, rinviando l’udienza.

Tribunale di Monza, sez. Lavoro, ordinanza del 27 febbraio 2021 Giudice Di Lauro Rilevato che - con decreto in data 8.4.2019 era fissata la prima udienza di discussione per il giorno 31.3.2020 - con decreto in data 24.3.2020 la causa era rinviata d’ufficio al 15.12.2020 ex art. 83, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone che le udienze fissate sino al 15 aprile 2020 siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, fatta eccezione per i procedimenti civili indicati all’art. 83, comma 3 lettera a , del citato D.L. - in data 14.12.2020 si costituiva T. Spurghi SRL - all’udienza del 15.12.2020 la difesa di T. Spurghi S.R.L. chiedeva di essere rimessa in termini producendo la documentazione medica attestante il periodo di quarantena fiduciaria dal 27.11.2020 al 13.12.2020 al quale era stato sottoposto l’avv. D. G Considerato che - a seguito del rinvio d’ufficio disposto con decreto del 24.3.2020 il termine per la costituzione di T. Spurghi scadeva il 5.12.2020 [vedi Cass. Sez. Un. Civili, 20 giugno 2007, n. 14288 Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ. con riferimento alla udienza di discussione , non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima - il termine per la costituzione del 5.12.2020 cadeva nel periodo di quarantena fiduciaria a cui era stato sottoposto l’avv. G., difensore di T. Spurghi e che tale circostanza configura un legittimo impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta, P.Q.M. a rimette in termini la parte convenuta ex art. 153, comma 2, c.p.c. b concede alla parte convenuta termine fino al 26.4.2021 per il deposito di memoria integrativa alla memoria difensiva del 14.12.2020 c rinvia all’udienza da REMOTO del 19.5.2021 ad ore 12,00 per tentare la conciliazione ovvero per discussione sulle prove.