



Professione forense | 03 Marzo 2021
Indicazioni pratiche per l’istanza del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza
di La Redazione
Facendo seguito alle modifiche introdotte in materia di specializzazioni forensi da parte del decreto ministeriale n. 163/2020, il CNF ha pubblicato una nota illustrativa riguardante la richiesta del titolo di specialista per comprovata esperienza.



L’avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare domanda al COA che tiene l’Albo a cui è iscritto. Quest’ultimo verifica la regolarità della documentazione e trasmette la richiesta al CNF. Con la nota illustrativa pubblicata il 2 marzo 2021, il CNF ha affrontato alcune questioni procedurali che si presentano in tali casi.
Primo dubbio: il COA deve richiedere integrazioni istruttorie laddove la documentazione presentata non sia “regolare”? Il documento pubblicato dal CNF ritiene che la risposta sia affermativa, «motivo per cui si reputa che il COA abbia il potere/dovere di richiedere integrazioni istruttorie all’istante prima di inoltrare la domanda e la unita documentazione al CNF».
Il contenuto dell’istanza. Scendendo nello specifico, la domanda (presentata in forma di autocertificazione/dichiarazione di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000) l’istante deve dichiarare:
«a) che negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7 del Decreto, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto;
b) che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale».
In caso di comprovata esperienza, l’istante deve inoltre autocertificare di aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo – ininterrotta – di almeno 8 anni. Dovrà, poi, dimostrare di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l’attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal Decreto. Tale esperienza quinquennale dovrà essere comprovata attraverso la produzione di una relazione e mediante l’allegazione di idonea ed adeguata documentazione, giudiziale e/o stragiudiziale.
Con specifico riferimento al titolo di specialista nel settore penale, il CNF precisa che «considerata l’oralità che connota la celebrazione del processo penale, dove spesso il difensore affronta questioni giuridiche in assenza di qualsivoglia formalizzazione scritta, al fine della verifica di comprovata esperienza, deve necessariamente individuarsi una modalità compatibile con la caratterizzazione del giudizio penale. A tal proposito deve ritenersi che nel concetto di “incarico” professionale ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art. 8 del Decreto non possa essere annoverato il semplice verbale di identificazione (ex art. 349 c.p.p.) non seguito da ulteriori atti garantiti nell’anno di riferimento».
Qui la nota illustrativa del CNF del 2 marzo 2021
Qui il modello di autocertificazione per la comprovata esperienza






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