Lame duck in Cassa Forense

L’uso figurato dell’espressione Lame duck è attestato già nel ‘700 1761 presso la Borsa di Londra. Lame duck era il broker, toro o orso, che non riusciva a pagare i propri debiti Il Mattino 16.04.2018 .

In gergo giornalistico indica una persona istituzionale limitata nell’esercizio del proprio potere per ragioni normative. I nomi dei candidati, che si vocifera candidati alla presidenza di Cassa Forense nel prossimo mese di aprile, sono delegati al terzo mandato , perché eletti per la prima volta l’11.01.2014. Il terzo mandato è datato 18.01.2019 e si concluderà nel 2023. Ma il presidente di Cassa Forense, dopo l’ultima modifica statutaria, è eletto dal Comitato dei Delegati tra i suoi componenti , dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto una volta anche non consecutiva. Nel caso di specie, eletto per quattro anni ad aprile 2021, cesserà da delegato nel 2023 ma da presidente nel 2025. Per due anni, quindi, com’è avvenuto anche attualmente, sarà un’anatra zoppa perché per gli ultimi due anni del suo mandato non sarà più delegato e quindi non rappresenterà gli iscritti alla Cassa Forense, non adotterà le norme statutarie e regolamentari e le loro integrazioni e modificazioni, non stabilirà gli indirizzi e i criteri generali cui deve uniformarsi l’amministrazione della Cassa Forense, non delibererà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all’art. 2, secondo comma, e ne designerà i propri rappresentanti, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio non provvederà a determinare la misura e il metodo di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto, non fisserà l’entità del contributi dovuti, non stabilirà le modalità delle relative corresponsioni e disciplinerà il sistema sanzionatorio, non approverà i bilanci e le indennità di carica. A mio giudizio, ma questo l’ho già scritto, la scelta dovrebbe evitare delegati al terzo mandato per puntare su giovani, lontani dalla pensione, così neutralizzando ogni conflitto di interessi a fronte di una riforma, non più rinviabile e che si preannuncia molto faticosa. Lo stesso discorso valer anche per il rinnovo parziale di 5 componenti del cda. Nella recente modifica statutaria portando la durata della funzione presidenziale da 2 a 4 anni non si è tenuto conto di questo disallineamento che si può verificare sul presupposto, incontestabile , che il Presidente deve essere un Delegato. MA se cessa dalle funzioni di Delegato deve cessare anche dalla funzione di Presidente ? Questo è il problema che si può’ prospettare. Per il consigliere di amministrazione il problema non si pone perchè il caso è disciplinato dall’art. 16 n. 10 dello statuto per il quale al consigliere di amministrazione anche se cessato dalla funzione di delegato per scadenza del relativo mandato. è applicabile la sospensione cautelare dalla carica nei casi previsti dall’art. 13 bis e la decadenza nei casi previsti all’art. 13 ter . Ma per il Presidente la copertura normativa io non la trovo e allora ubi lex volut dixit, ubi noluit tacuit!