Limiti per il praticante avvocato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica

Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui all’art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato all’albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione .

Sul tema, la Suprema Corte con ordinanza n. 3676/21, depositata il 12 febbraio. Un cittadino ricorre in Cassazione nei confronti della pronuncia con cui i giudici di merito confermavano l’accertamento di violazione al codice della strada per il superamento del limite di velocità . Egli lamenta sia la violazione dello ius postulandi in capo al difensore incaricato dall’ente locale, sia il fatto che il giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, non esistendo giuridicamente il gravame incidentale poiché proposto dal praticante avvocato. Sul tema la Corte afferma che il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui all’art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato all’albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione . La Corte ribadisce infatti il principio secondo cui il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all’art. 41, comma 12, ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus ” avvocato . La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 dicembre 2020 – 12 febbraio 2021, n. 3676 Presidente Manna – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Viterbo C.M. proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al C.d.S. con il quale gli era stata contestato il superamento del limite di velocità, invocandone l’annullamento. Si costituiva il Comune di Soriano nel Cimino, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza n. 675/2012 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, compensando le spese del grado. Interponeva appello il C., eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Si costituiva in secondo grado il Comune di Soriano nel Cimino, proponendo altresì appello incidentale. Con la sentenza oggi impugnata, n. 943/2016, il Tribunale di Viterbo respingeva l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, condannando l’odierno ricorrente alle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.M., affidandosi a due motivi. Il Comune di Soriano nel Cimino, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 479 del 1999, art. 7 ed del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 8 in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettasse lo ius postulandi in capo al difensore incaricato dall’ente locale. Il ricorrente aggiunge, a pag. 2 del ricorso, di aver eccepito l’inammissibilità del gravame incidentale e della costituzione del Comune in occasione dell’udienza di discussione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 99 e 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, a cagione dell’inesistenza giuridica del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate. Questa Corte ha avuto modo di affermare che Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 7 norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione all’albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 29/02/2016, Rv. 639064 . A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, il cui art. 41, comma 12, ammette l’attività difensiva del praticante avvocato in sostituzione e sotto la responsabilità del cosiddetto dominus , questa Corte ha ribadito il principio, affermando che Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all’art. 41, comma 12, ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus avvocato Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020, Rv. 657508 . Il Tribunale di Viterbo ha pertanto errato nel non rilevare l’inammissibilità del gravame incidentale proposto dal Dott. B. , praticante avvocato, per conto dell’ente locale, poiché questi, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare soltanto l’impugnazione principale a suo tempo proposta dal C. , dovendosi ritenere che lo stesso sia stato assorbito per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.