Elenco nazionale difensori d’ufficio e formazione continua: chiarimenti su iscrizione e permanenza

Con la nota congiunta della Commissione Difesa di Ufficio e della Commissione Formazione Continua, il CNF ha reso alcuni chiarimenti in merito alla valutazione del rispetto, ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, dell’obbligo di formazione continua. Nello specifico, la nota si riferisce alla possibilità di compensazione dei crediti prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione.

La nota congiunta del CN F, sottoscritta dalla Commissione Difesa di Ufficio e dalla Commissione Formazione Continua, ricorda che dal primo inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio è prevista la v erifica annuale dei requisiti per la permanenza nel medesimo. In tal senso, il requisito dell’obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito nell’ anno antecedente n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie. Tale verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi. Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del rispetto dell’obbligo di formazione continua, si dovrà fare esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall’avvocato nell’anno antecedente alla domanda . A seguito della sospensione dell’attività giudiziaria causata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 , il CNF, con delibera del 20 marzo 2020 , aveva modificato il Regolamento riducendo per il 2020 il numero di crediti formativi ai fini della difesa d’ufficio da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatore . Di conseguenza, gli avvocati che faranno domanda di iscrizione nell’elenco nell’anno 2021 o domanda di permanenza per il 2022 da presentarsi entro il 31 dicembre 2021 dovranno attestare di aver conseguito nell’anno 2020 quale anno antecedente la richiesta 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie. Infine al fine di agevolare la reiscrizione dei colleghi cancellati dall’elenco per difetto di taluno dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, è stata eliminata la norma che impediva il reinserimento prima che fossero trascorsi 2 anni dalla delibera di cancellazione . In altre parole, l’avvocato cancellato dall’elenco per carenza dei requisiti, nel momento in cui provvede alla reintegra degli stessi, può immediatamente proporre una nuova richiesta di inserimento nell’elenco.

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