Controversie sui compensi ai difensori: rito speciale anche se è in discussione l’an della pretesa

Il rito speciale di cui all’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011 si applica a tutte le liti in cui si controverte di compensi spettanti ad avvocati, anche laddove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza numero 496/2021 depositata il 14 gennaio. Il fatto. Un avvocato aveva adito il Tribunale di Catanzaro per la condanna di una società al pagamento dei compensi professionali per l’attività di difesa svolta dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Napoli. Il Tribunale adito declinava tuttavia la propria competenza in favore del Tribunale e della Corte d’Appello di Napoli, in quanto uffici giudiziari ove l’avvocato aveva svolto la sua prestazione professionale, ai sensi dell’articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. Avverso tale decisione, l’avvocato proponeva regolamento di competenza, evidenziando come, attraverso la domanda, non avesse chiesto anche la quantificazione dei compensi, poiché mediante apposita convenzione le parti avevano già determinato quanto dovuto. A detta del legale pertanto, essendo la richiesta volta a dare esecuzione al contratto professionale, il processo avrebbe dovuto svolgersi mediante rito ordinario, regolando la competenza territoriale in base al luogo di residenza del creditore trattandosi di credito liquido o agevolmente liquidabile . La causa inoltre avrebbe dovuto essere definita dal giudice monocratico e non dal Tribunale in composizione collegiale. La presente censura non trova accoglimento in Cassazione, secondo la quale innanzitutto, al fine di regolare la competenza per la controversia sul pagamento delle spettanze del difensore, risulta del tutto irrilevante che le parti avessero già concordato i criteri di quantificazione del compenso. Rito speciale ex articolo 14 d.lgs. numero 150/2011. La Suprema Corte coglie l’occasione per definire l’ambito di applicazione del rito speciale ex articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, specificando che si ricorre a tale procedura per tutte le controversie sui compensi spettanti ai difensori non solo quando le stesse riguardino esclusivamente la quantificazione del compenso, ma anche laddove sia in discussione l’an della pretesa. Ne deriva che la domanda del difensore può essere proposta nelle forme del procedimento speciale ex citato articolo 14, anche se vi è un accordo con cui le parti abbiano quantificato il compenso o stabilito preventivamente i criteri di calcolo per la liquidazione, restando preclusa la possibilità di introdurre un giudizio ordinario di cognizione o di instaurare un giudizio sommario regolato dall’articolo 702-bis e ss c.p.c., anziché dalle norme speciali di cui al d.lgs. numero 150/2011. Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, proseguono gli Ermellini, la decisione in questione risulta di competenza del Tribunale in composizione collegiale, piuttosto che del giudice monocratico. Sul punto si sono già pronunciate le Sezioni Unite, sottolineando la necessità di evitare il frazionamento di tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale. In particolare nelle ipotesi come quella di specie, in cui la richiesta di pagamento riguarda compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un’unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia svolto il patrocinio, essendo tale giudice l’unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere il giusto compenso. Sulla base di tale ragionamento, la Corte Suprema cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 29 settembre 2020 – 14 gennaio 2021, numero 496 Presidente Cosentino – Relatore Fortunato Fatti di causa L’avv. G.P. ha adito il Tribunale di Catanzaro, chiedendo la condanna della Cuma s.r.l. al pagamento dei compensi, oggetto di una specifica convenzione tra le parti, per la difesa svolta dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Napoli. La società convenuta ha eccepito l’incompetenza del giudice adito e ha proposto riconvenzionale per il risarcimento del danno per il negligente espletamento del mandato difensivo. Il Tribunale ha declinato la propria competenza in favore, rispettivamente, del tribunale e della Corte d’appello di Napoli in relazione alle attività svolte, rispettivamente, dinanzi ai suddetti uffici giudiziari, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14. Avverso detto provvedimento l’avv. G.P. ha proposto regolamento di competenza in un unico motivo, illustrato con memoria. La Cuma s.r.l. ha depositato controricorso. Con ordinanza interlocutoria numero 28943/2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulle questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione numero 16212/2019. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce che il tribunale sarebbe incorso in un errore di qualificazione della domanda, avendo ritenuto che il difensore avesse chiesto anche la quantificazione dei compensi ma senza considerare che, con apposita convenzione, le parti avevano già determinato i criteri per quantificare il dovuto. Secondo il ricorrente, essendo la richiesta di pagamento volta a dare esecuzione al contratto professionale, il processo era sottoposto al rito ordinario e la competenza territoriale andava regolata in base al luogo di residenza del creditore, trattandosi di credito liquido o agevolmente liquidabile con una mera operazione di calcolo, in applicazione dei criteri pattuiti. Inoltre, la causa doveva essere definita dal giudice monocratico e non dal tribunale in composizione collegiale. 1.1. Come correttamente evidenziato nella pronuncia impugnata, al fine di regolare la competenza per la causa avente ad oggetto la domanda di liquidazione e pagamento delle spettanze del difensore era irrilevante che le parti avessero preventivamente concordato i criteri di quantificazione. Il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria. Per quanto il tenore letterale della L. numero 794 del 1942, articolo 28 e 29, e dello stesso D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, è sembrato evocasse la possibilità di ricorrere al procedimento speciale per la sola quantificazione e non anche ove fosse in discussione l’an della pretesa o in caso di proposizione di una riconvenzionale di risarcimento , l’ambito del suddetto procedimento va definito, valorizzando l’esplicita riconduzione al rito speciale sia delle controversie ove si discuta del quantum della pretesa, sia delle opposizioni ex articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali con formula da cui è omesso qualsiasi riferimento alla sola liquidazione . Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, tale modus procedendi del legislatore, implicando che il seguire il procedimento di cui all’articolo 633 e ss. c.p.c., di cui all’articolo 28, sottenda la proposizione di una normale domanda monitoria evidenziante una pretesa creditoria sic et simpliciter e non di una domanda monitoria soltanto liquidatoria , costituisce la cartina di tornasole di una oggettiva voluntas legis sfavorevole all’approccio ermeneutico valorizzante il concetto di liquidazione cfr., testualmente, Cass. s.u. 4485/2018, par. 12.2 . Da ciò la conseguenza che la domanda del difensore può esser proposta o nelle forme del procedimento speciale ex articolo 14, o in quelle del ricorso monitorio, avendo entrambe a comune presupposto un credito professionale rimasto inadempiuto, anche se fondato su un accordo con cui le parti abbiano quantificato il compenso o stabilito preventivamente i criteri di calcolo per la liquidazione, restando preclusa la possibilità di introdurre un giudizio ordinario di cognizione o di instaurare un giudizio sommario di cognizione regolato dagli articolo 702 bis e ss. c.p.c., anziché dalle norme speciali di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011 Cass. s.u. 4485/2018 . Ne discende inoltre che la decisione risulta correttamente assunta dal tribunale in composizione collegiale, conformemente al disposto decreto sulla semplificazione dei riti, articolo 14, comma 2. Posta tale premessa, va - tuttavia - considerato che, proprio con riferimento all’ipotesi qui considerata, in cui la richiesta di pagamento riguarda compensi maturati in più gradi di causa, le sezioni Unite di questa Corte, con sentenza numero 4247/2020, hanno stabilito che l’impianto complessivo della disciplina processuale contenuta nel D.Lgs. numero 150 del 2011, deve esser letto alla luce dei principi del giusto processo e dell’esigenza di assicurare un’effettiva e celere tutela del diritto di difesa, in coerenza con i principi ricavabili dal CEDU, articolo 6, evitando il frazionamento di tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale. Il difensore deve - perciò - obbligatoriamente proporre un’unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo tale giudice l’unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso. La possibilità di proporre distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali, senza far luogo al cumulo, è meramente residuale e resta percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse, oggettivamente valutabile, alla tutela processuale frazionata del credito Cass. s.u. 4247/2020 , interesse che, nella specie, non può ritenersi sussistente, dato che l’avv. G. aveva inizialmente adito il tribunale di Catanzaro, concentrando la domanda dinanzi ad un unico ufficio giudiziario. Deve quindi dichiararsi la competenza della Corte d’appello di Napoli dinanzi alla quale vanno rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese del presente regolamento, con concessione del termine di riassunzione di gg. 60 dalla comunicazione della presente decisione. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.