La previdenza obbligatoria di primo pilastro dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori

Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano è strutturato in due settori di riferimento, l'uno destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'INPS che attualmente include anche le ex gestioni INPDAP ed ENPALS , l'altro, indirizzato alle categorie di liberi professionisti, gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, istituiti con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 Enti Pubblici trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato e con d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 costituzione di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato .

Fino alla riforma previdenziale varata con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 c.d. riforma Fornero i trattamenti erogati dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico gestito dall'INPS, erano costituiti, oltre che dagli assegni di invalidità e dai trattamenti ai superstiti, essenzialmente da tre prestazioni pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione versata indipendentemente dall'età anagrafica. Dal 1° gennaio 2012, le prestazioni erogate dall'INPS sono state razionalizzate con la soppressione dei trattamenti di anzianità con le c.d. quote somma tra anzianità contributiva e età anagrafica . I principali canali di accesso al trattamento previdenziale sono, attualmente, due la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Le prestazioni erogate dalle Casse variano sia tra di loro sia rispetto a quelle erogate dall’INPS. Questa situazione a me pare inaccettabile alla luce della lettura dell’art. 38 della Costituzione e degli artt. 2 e 3 della stessa. L'art. 38 della Costituzione, che incarna il modello democratico” di previdenza sociale, non può essere letto isolatamente, non può essere decontestualizzato da quel più ampio programma di liberazione e promozione umana sancito agli artt. 2 e 3, comma 2, della stessa Costituzione. Anzi, sotto questo profilo, si può certo affermare da subito che esso si pone in un rapporto di species ad genum rispetto a tale programma, il quale costituisce, più in generale, il fondamento costituzionale dei diritti sociali. Il principio cardine è rappresentato innanzitutto dal principio personalista dal riconoscimento, come è noto, del primato della persona umana sullo Stato, proprio in termini di premessa inalienabile di Stato essenzialmente democratico . Ne consegue che il garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica del Paese rappresenta il fine ultimo dello Stato sociale. E' proprio in ragione del raggiungimento di tale obiettivo che, come condizione inderogabile della convivenza democratica, i Padri Costituenti hanno imposto, in capo ai pubblici poteri, il compito di impegnarsi in un’opera di continua trasformazione della società, che comporta l'assunzione del dovere di garantire, anche e soprattutto, l'eguaglianza dei cittadini nei punti di partenza. La rivoluzione copernicana” attuata dal costituzionalismo moderno sta proprio in ciò la garanzia dei diritti fondamentali – diritti sociali o libertà negative che siano – deve essere attuata non solo attraverso un atteggiamento negativo da parte dei pubblici poteri sui quali grava il dovere di astenersi da ogni interferenza nella sfera individuale, ma anche e soprattutto attraverso interventi volti a promuovere e a realizzare la liberazione dell'uomo dal bisogno, volti cioè a ridurre quelle condizioni cause, rischi di debolezza in cui ciascun individuo potrebbe trovarsi e che impediscono, per l'appunto, il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. In questa prospettiva, l'inviolabilità dei diritti sociali deriva proprio da quanto sancito agli art. 2 e 3 della Costituzione, con la conseguenza che sfuma, da un punto di vista valoriale, quella distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà che porterebbe a confinare i primi in una condizione di minorità” dovuta al fatto di essere condizionati dall'intervento del Legislatore. In una Tavola di valori costituzionalmente garantiti, infatti, i diritti sociali convivono con i diritti di libertà condividono lo stesso fondamento assiologico e, come tali, si pongono in una posizione di antecedenza e priorità rispetto alla Legge, al punto che, come ricordato da parte della dottrina, non vale più l'idea che i diritti valgono solo nell'ambito delle leggi che le limitano, ma sono le leggi limitative dei diritti fondamentali tra cui quelli sociali a valere solo nei limiti in cui la Costituzione permette l'intervento del Legislatore . Già alla luce di queste considerazioni, si può riscontrare che tra l'art. 38 e gli artt. 2 e 3 della Costituzione non esiste solo un rapporto di species ad genus, ma anche un rapporto di mezzo a fine, trovando espressione, in tali principi fondamentali, l'dea politica di sicurezza sociale a cui quanto sancito nell'art. 38 Cost. appare essere preordinato l'esigenza di garantire la libertà dal bisogno come presupposto logico e giuridico per garantire la libertà uguale”, l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, come unico mezzo per garantire, anche a chi versa in condizioni di debolezza, il pieno sviluppo della sua persona. Già alla luce di queste considerazioni, si può riscontrare che tra l'art. 38 e gli artt. 2 e 3 della Costituzione non esiste solo un rapporto di species ad genus, ma anche un rapporto di mezzo a fine, trovando espressione, in tali principi fondamentali, l'dea politica di sicurezza sociale a cui quanto sancito nell'art. 38 Cost. appare essere preordinato l'esigenza di garantire la libertà dal bisogno come presupposto logico e giuridico per garantire la libertà uguale”, l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, come unico mezzo per garantire anche a chi versa in condizioni di debolezza il pieno sviluppo della sua persona. Per poter, dunque, leggere correttamente l'art. 38 della Costituzione bisogna necessariamente prendere le mosse da quella sequenza non frammentabile costituita dalla dignità umana, dall'eguaglianza sostanziale e dalla solidarietà e che trova un'immediata espressione nel riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini. Veronica Valenti, I principi costituzionali in materia previdenziale, Alma Mater Studiorum, Bologna 2009 . Dopo due anni di audizioni, la bicamerale di controllo degli enti previdenziali ha approvato il 9 dicembre scorso un documento che per il 90% è il riassunto delle audizioni allegate, per cosi concludere L’attività di indagine ha evidenziato molteplici elementi critici sui quali parrebbe opportuno sollecitare interventi di carattere legislativo. Osservando le politiche di spesa delle casse professionali, sono sorti una serie di interrogativi circa l'efficacia dell’attuale quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. La disciplina non appare adeguata all'esigenza di garantire che tali fondi vadano effettivamente ad integrare il primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute, con il rischio di destinare un sostegno fiscale ad attività che non divengono complementari ma realizzano forme di competizione con il sistema sanitario nazionale SSN . Ulteriori perplessità emergono circa il ruolo delle compagnie assicurative che si trovano ad operare, in qualità di assicuratori” e gestori dei fondi sanitari, in un contesto creato principalmente per enti senza scopo di lucro, i quali tra l'altro, non rientrano nell'ambito di vigilanza di una specifica amministrazione, al di là delle attività amministrative svolte dal Ministero della salute richiesta d’iscrizione all’anagrafe, variazioni di organigramma, dati di bilancio . Vi sono, dunque, aspetti che potrebbero essere oggetto di valutazione in merito alla necessità di un intervento normativo di generale riordino dei fondi sanitari integrativi, con particolare riferimento agli assetti della vigilanza, ai rapporti tra i fondi sanitari integrativi e le compagnie assicurative, alle attività pubblicitarie di fondi sanitari e delle assicurazioni per evitare la diffusione di messaggi consumistici , all'efficacia, efficienza ed equilibrio delle gestioni. Dalle indagini effettuate è emersa con chiarezza la necessità di completare il quadro normativo relativo agli investimenti delle Casse professionali. Allo stesso tempo, è stato evidenziato come lo schema di decreto recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse professionali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, posto in consultazione, necessiti di alcune specifiche revisioni, in merito alle quali la Commissione potrebbe esprimere una propria posizione, anche sulla base di interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti. Oltre a completare il quadro relativo alle decisioni di investimento, ampliando l'ottica per includervi il complesso delle regole che riguardano gli assetti di governance delle Casse professionali, appare opportuno valutare alcuni interventi di revisione della stessa. In particolare, nelle audizioni sono state evidenziate tre specifiche esigenze quella di armonizzare il quadro normativo ai modelli tipizzati dal codice civile, quella di introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali, nonché quella di razionalizzare gli assetti di vigilanza. In tale ambito, si potrebbe valutare l'integrazione del sistema di segnalazioni con la previsione di un canale diretto fra gli organi di controllo degli enti gestori e la Commissione. Dagli approfondimenti effettuati sulla base degli elementi riscontrati in sede di indagine, appare opportuno avviare una riflessione sull'adeguatezza della disciplina fiscale applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio OICR , ai fondi pensione e alle Casse professionali. Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS con riferimento al proprio patrimonio immobiliare, in relazione a quanto emerso nell'audizione del 14 gennaio 2020, appare opportuno effettuare una completa mappatura del portafoglio immobiliare dell’Istituto, nonché l’analisi della disciplina di settore per evidenziare eventuali vincoli” legislativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’INPS. Dal punto di vista degli iscritti alle forme di previdenza, appare opportuno sostenere iniziative in grado di promuovere la cultura previdenziale, attraverso interventi mirati a specifici segmenti della popolazione o relativi a tematiche trasversali. In tale ambito, con riferimento all'adeguatezza delle future prestazioni, la Commissione intende avviare un nuovo modulo di indagine relativo al mancato sviluppo delle forme di previdenza complementare cosiddetto secondo pilastro , analizzando l’operatività dei fondi pensione. Un topolino, ad essere generosi, dopo le esternazioni pubbliche del suo Presidente. Nel frattempo la legge di bilancio 2021, approvata con la fiducia alla Camera e al Senato entro l’anno, per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio, ha differenziato tra professionisti iscritti alla GS INPS e professionisti iscritti agli Ordini e alle Casse di riferimento prevedendo, solo per i primi, un contributo per 6 mensilità, che non concorre a creare reddito. Una differenziazione assolutamente discriminatoria e non giustificabile. Ma vi è di più nella manovra di bilancio approvata per il 2021 è previsto l'esonero dai contributi previdenziali per il 2021 per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33% si tratta, a mio giudizio, di un aiuto di Stato è prevista infatti la costituzione di un fondo di 1 miliardo allo scopo vietato dalla legge 335/1995 che è legge sovraordinata e comunque, non intervenendo per il 2020, comporterà molte cancellazioni per l'impoverimento conseguente alla pandemia che ha flagellato, tra gli altri, il ceto medio. Si tratta di distinguere tra sgravi e fiscalizzazioni consentite dalla 335/1995 e gli esoneri. Con il termine sgravio fiscale si intende il sollevamento da un obbligo o un peso morale, ma anche un alleggerimento di un onere. In senso economico lo sgravio vuol dire la riduzione di un'imposta concessa dalla legge. Gli sgravi fiscali, quindi, sono altro che una riduzione delle tasse. La fiscalizzazione Trasferimento a carico del bilancio dello Stato di oneri gravanti su privati. In particolare la fiscalizzazione degli oneri sociali è il trasferimento di una parte degli oneri sociali gravanti sulle imprese, cioè dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie. In Italia è stata adottata in varie occasioni allo scopo di frenare le spinte inflazionistiche attraverso la riduzione del costo del lavoro sostenuto dalle imprese, o di favorire le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno per agevolarne lo sviluppo, o di sostenere settori produttivi che versino in particolari difficoltà. Treccani L'esonero contributivo è una misura straordinaria, introdotta dall'ultima legge di stabilità, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel 2015. Questa agevolazione consente al datore di lavoro di non pagare i contributi a carico dell’azienda per 36 mesi fino a un massimo di € 8.060,00 annui. Sgravio ed esonero sono due istituti diversi ed infatti Bonus Sud sgravio ed esonero contributivo totale per chi, assume anche fino al 2029, con la Legge di Bilancio 2021. Nel primo caso bonus Sud sotto forma di sgravio contributivo si tratta della conferma per i prossimi anni della decontribuzione già introdotto dal decreto Agosto convertito nella legge n. 126/2020 del 13 ottobre scorso, per quest’anno e per il prossimo al 30%. Il bonus Sud come sgravio contributivo sulle assunzioni, serve a incentivare l’occupazione nel Mezzogiorno. Lo stesso riguarda l’esonero contributivo totale per i datori di lavoro con unità produttive collocate nelle regioni del Sud e che assumono giovani, sebbene abbia una durata ridotta rispetto al primo. La Legge di Bilancio 2021 finanzia, in generale, anche l’esonero contributivo al 100% per le assunzioni di giovani e donne da Money.it . Quella furia del presente che ha costantemente caratterizzato le scelte della politica italiana, oscurando ogni preoccupazione collettiva per il futuro e impedendo di valutare prospetticamente nel tempo le decisioni dell’oggi, pare dunque necessariamente chiamata a fare i conti con la necessità di preservare le condizioni per consentire all’ordinamento di perpetuarsi e di garantire, anche a chi verrà dopo di noi, le risorse necessarie a dare attuazione all’obiettivo di eguaglianza sostanziale affermato dall’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana. La questione dell’equilibrio finanziario è insomma oggi elemento decisivo della coesione sociale, un presupposto per mantenere nel tempo e tra le generazioni eguaglianza e diritti . La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale del prof. Giuseppe Arconzo in Osservatorio costituzionale 3/2018 . Se vorrete essere lungimiranti bisogna pensare a riorganizzare tutto il sistema della previdenza obbligatoria di primo pilastro che dovrà essere gestita e, soprattutto, garantita dallo Stato e uguale per tutti i lavoratori. A tutti i miei lettori l’augurio di lasciarsi alle spalle un anno infausto per sperare che vada meglio nel 2021. Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare ” Papa Giovanni XXIII .