Decadenza da gratuito patrocinio: la nomina di un nuovo difensore non è espressione di volontà di revoca del precedente mandato

Nel gratuito patrocinio è maggiormente sentita l'esigenza di manifestare la revoca e la sostituzione del precedente difensore in modo espresso al fine di assicurare certezza all'unicità della difesa, che è presupposto per continuare a fruire del beneficio.

Così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28605/20, depositata il 15 dicembre. A seguito di mandato di arresto europeo , un uomo veniva sottoposto dalla Corte di Appello competente a procedimento per la consegna allo Stato della Romania e gli veniva nominato d'ufficio un legale, essendo stata accolta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato . Avverso la sentenza di estradizione lo straniero proponeva ricorso per cassazione avvalendosi del patrocinio di un altro avvocato, con nomina limitata alla fase in parola, non essendo il difensore precedentemente nominato d'ufficio abilitato a patrocinare presso le magistrature superiori. Accadeva, però, che l'avvocato specificamente nominato per il giudizio in cassazione non formalizzava alcuna nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato , ritenendo la precedente deliberazione in proposito ancora pienamente efficace, nonostante non fossero intervenute revoca o rinuncia rispetto al mandato conferito al precedente difensore. Il legale, odierna ricorrente, proponeva reclamo avverso il provvedimento della Corte di Appello con il quale veniva pronunciata la decadenza dal gratuito patrocinio a causa dell' assistenza simultanea in fatto di due difensori. Al contrario, la reclamante sosteneva l'efficacia dell'ammissione al gratuito patrocinio anche rispetto alla propria attività defensionale, occorrendo avere riguardo alla condizione dell'assistito -e non a quella del difensore e conservando questa efficacia per ogni grado e fase del processo. Asseriva che il mandato del legale precedente fosse cessato di fatto, attesa l'impossibilità di patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e che, in ogni caso, la nuova nomina dovesse essere intesa quale implicita revoca della precedente, circostanze queste che escludevano l'ipotesi della doppia liquidazione del compenso che avrebbe determinato la decadenza dal gratuito patrocinio. La Corte di Appello, tuttavia, rigettava l'istanza di reclamo e confermava il provvedimento impugnato. A fondamento della decisione, il Collegio sottolineava come, in caso di sostituzione dell'originario difensore con altri, resosi opportuno o necessario, la parte debba formalizzare espressamente la relativa comunicazione , previa revoca del mandato . Solo così è possibile stabilire da quale momento è cessato il mandato e, conseguentemente, discriminare le attività espletate dall’originario difensore e quelle svolte dal difensore subentrato, ai fini della liquidazione del compenso. Inoltre, la Corte escludeva che la revoca del mandato fosse in re ipsa per il fatto che il primo difensore non fosse abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, in quanto il successivo legale bene avrebbe potuto mantenere l'assistenza del primo avvocato per l'attività di consulenza stragiudiziale e le altre attività processuali non inibite dalla mancata iscrizione all'albo speciale. In assenza di una revoca formale o di una rinuncia del precedente difensore correttamente era stata rilevata la decadenza del gratuito patrocinio. I motivi di ricorso ed i differenti concetti di contratto di patrocinio e procura alle liti. Impugnato il provvedimento presso la Suprema Corte, l'avvocato ricorrente lamenta l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto simultanea l'assistenza di due difensori, non tenendo conto del fatto che l'attività nei gradi precedenti si fosse conclusa con la sentenza di merito e che il ricorso per cassazione richiedesse una procura speciale, esclusiva e sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte Suprema. Pertanto, la nomina del primo avvocato doveva considerarsi inefficace o inesistente per il giudizio di legittimità, non essendo iscritta all'albo speciale all'epoca del ricorso. Tuttavia, la Suprema Corte rigetta il ricorso e dichiara infondato il motivo dato che la giurisprudenza ha sottolineato ripetutamente la differenza concettuale tra contratto di patrocinio e procura alle liti. La Suprema Corte ricorda che mentre la procura alle liti è un negozio unilaterale -attraverso cui il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale -con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato-. Questo significa che il fatto che il precedente avvocato non fosse abilitato a patrocinare in cassazione non è, di per sé, sufficiente a ritenere che fosse cessato il rapporto di mandato instaurato con l'imputato. Correttamente, quindi, la Corte d'Appello competente ha ritenuto che, nonostante la procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità fosse stata conferita a nuovo difensore, il mandato all'originario avvocato non fosse stato revocato, cosicché il primo ben avrebbe potuto svolgere attività extra processuali e di consulenza stragiudiziale. D’altro canto, gli Ermellini ricordano che le Sezioni Unite Penali hanno affermato la necessità che la sostituzione del difensore con altro patrocinatore avvenga nel rispetto delle disposizioni che regolano i singoli istituti processuali e, quindi, di quanto previsto dall'art. 613 c.p.p Le due sole opzioni sul da farsi. Laddove il difensore d’ufficio -precisa la Suprema Corte non sia abilitato a patrocinare dinanzi alle magistrature superiori, si possono avere due possibilità in base alla prima, il difensore d'ufficio nomina un sostituto in base alla seconda, l'Autorità giudiziaria può procedere alla sostituzione del difensore con altro idoneo, trattandosi di giustificato motivo il fatto di non essere iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. Ma nel caso di specie non è stata formalmente chiesta la sostituzione del difensore d’ufficio, né questi ha rinunciato al mandato nel momento in cui veniva conferita procura speciale ad un altro difensore. La richiesta formale di sostituzione oppure la rinuncia al mandato sono atti formali idonei ad assicurare l'esigenza pubblicistica di garantire la certezza in merito all'unicità del difensore, presupposto per conservare il beneficio del gratuito patrocinio. In merito alla presunta revoca implicita , infine, la Suprema Corte osserva che nell'ordinamento penale vigente si dubita della possibilità di rinunciare o revocare tacitamente al mandato difensivo, cosicché finché non intervenga un espresso atto contrario, resta valido l'incarico del difensore di fiducia nominato. A tal fine, la nomina di un nuovo difensore non può essere considerata come un espresso atto contrario dal quale presumere la volontà di revocare il precedente mandato. Questa conclusione risulta essere confermata anche da alcuni precedenti della Cassazione penale che -se pure con riferimento alla sostituzione temporanea del difensore hanno affermato che, ai fini di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico d’ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, di iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 ottobre – 15 dicembre 2020, n. 28605 Presidente Gorjan – Relatore Casadonte Fatti di causa 1. A seguito di mandato di arresto Europeo, B.I.O. veniva sottoposto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria a procedimento per la consegna allo Stato della Romania, e gli veniva nominato d’ufficio l’avv. Eugenia Trunfio, essendo stata accolta con provvedimento del 8/4/2008 l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso la sentenza di estradizione emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, il B. proponeva ricorso per cassazione, avvalendosi del patrocinio dell’avv. N.M. con nomina limitata alla fase de qua - non essendo l’avv. Trunfio abilitata a patrocinare presso le Magistrature superiori. 3. L’avv. N. non formalizzava alcuna nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo la precedente deliberazione in proposito ancora pienamente efficace del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 75 e del D.Lgs. n. 116 del 2005, art. 9, nonostante non fossero intervenute revoca o rinuncia rispetto al mandato conferito al precedente difensore. 4. L’avv. N. , odierna ricorrente, proponeva reclamo avverso il provvedimento del 23/02/2010 della Corte d’appello di Reggio Calabria, con il quale veniva pronunciata la decadenza dal gratuito patrocinio ex art. 91 T.U.S.G. n. 115 del 2002, a causa dell’assistenza simultanea in fatto di due difensori. 5. Sosteneva la reclamante, al contrario, l’efficacia dell’ammissione al gratuito patrocinio anche rispetto alla propria attività defensionale, occorrendo avere riguardo alla condizione dell’assistito non a quella del difensore e conservando questa efficacia per ogni grado e fase del processo. Asseriva che il mandato dell’avv. Trunfio fosse cessato di fatto, attesa l’impossibilità di patrocinare dinnanzi alla Corte di cassazione e che, in ogni caso, la nuova nomina dovesse essere intesa quale implicita revoca della precedente, circostanze queste che escludevano l’ipotesi della doppia liquidazione del compenso che avrebbe determinato la decadenza dal gratuito patrocinio. 6. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con il decreto n. 2428/2018 del 8/03/2018, rigettava l’istanza di reclamo e confermava il provvedimento impugnato. 7. A fondamento della decisione, sottolineava come, in caso di sostituzione dell’originario difensore con altri, ove ciò sia opportuno o necessario, la parte debba formalizzare espressamente la relativa comunicazione, previa revoca del mandato. Solo così è possibile stabilire da quale momento è cessato il mandato e, conseguentemente, discriminare le attività espletate dall’originario difensore e quelle svolta dal difensore subentrato, ai fini della liquidazione del compenso. 8. E ciò era da ritenersi esigibile atteso il disposto del T.U. n. 115 del 2002, art. 91, che dispone la decadenza dal beneficio del patrocinio quando la parte sia simultaneamente assistita da due difensori. 9. La Corte reggina escludeva che la revoca del mandato dell’avv. Trunfio fosse in re ipsa per il fatto che non fosse abilitata al patrocinio presso la Corte di cassazione, in quanto il B. ben avrebbe potuto mantenere l’assistenza dell’avv. Trunfio per l’attività di consulenza stragiudiziale e le altre attività processuali non inibite dalla mancata iscrizione all’albo speciale. 10. In assenza di una revoca formale o di una rinuncia del precedente difensore correttamente era stata rilevata la decadenza dal gratuito patrocinio. 11. L’avv. N. propone ricorso per la cassazione del decreto suddetto sulla base di un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c 12. Gli intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio. Ragioni della decisione 13. La ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 3, 24, 36 e 111 Cost., artt. 83, 91, 100, 101 del T.U.S.G. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 613 c.p.p 14. La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere simultanea l’assistenza dei due difensori, non tenendo conto del fatto che l’attività nei gradi precedenti si fosse conclusa con la sentenza di merito e che il ricorso per cassazione richieda una procura speciale, esclusiva e sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La nomina dell’avv. Trunfio, pertanto, doveva considerarsi inefficace/inesistente per il giudizio di legittimità, non essendo iscritta all’albo speciale all’epoca del ricorso. Nè il B. avrebbe potuto revocare un mandato mai conferito, nè conferibile ex art. 613 c.p.p., per il ricorso per cassazione 15. Negare all’avv. N. il compenso per l’attività espletata in sede di legittimità, equivarrebbe, ad avviso della ricorrente, a negare il diritto di difesa e il principio del giusto processo al B. , e costituirebbe una violazione dell’art. 36 Cost., che prevede una retribuzione dignitosa. 16. Sostiene la ricorrente che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, andrebbe interpretato in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, per cui il giudice deve valutare l’esistenza di più di un difensore con riferimento alle singole fasi e gradi del giudizio e con riferimento all’assistenza e non alla nomina. Conseguentemente, la nomina di un secondo difensore che si sostituisce al primo, che quindi abbandona la difesa, costituirebbe revoca implicita del primo difensore. E ciò sarebbe desumibile dagli atti espletati innanzi alla Corte di cassazione verbali di udienza, ricorso, note nei quali non risulta il nominativo dell’avv. Trunfio. 17. Deduce la ricorrente che la perdita di efficacia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, si configurerebbe quando nello stesso grado del processo si avvicendano, congiuntamente o disgiuntamente, attività professionali di due o più difensori. 18. Il motivo è infondato. 19. La giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato ripetutamente la differenza concettuale che sussiste tra contratto di patrocinio e procura alle liti mentre quest’ultima è un negozio unilaterale attraverso il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 13927 del 06/07/2015 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18450 del 29/08/2014 . 20. Questo significa che il fatto che l’avv. Trunfio non fosse abilitata a patrocinare in Cassazione non è di per sé sufficiente a ritenere che fosse cessato il rapporto di mandato instaurato con l’imputato. 21. Correttamente quindi la corte d’appello ha ritenuto che, nonostante la procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità fosse stata conferita a un nuovo difensore, il mandato all’originario difensore non fosse stato revocato, cosicché l’avv. Trunfio ben avrebbe potuto svolgere attività extraprocessuali e di consulenza stragiudiziale. 22. Le Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte hanno recentemente affermato - se pure con riferimento all’eventuale inammissibilità del ricorso presentato dal difensore sostituto dell’originario difensore non iscritto all’albo speciale - la necessità che la sostituzione del difensore con altro patrocinatore avvenga nel rispetto delle disposizioni che regolano i singoli istituti processuali, e quindi di quanto previsto dall’art. 613 c.p.p. cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 40517 del 28/04/2016 . 23. Laddove il difensore d’ufficio non sia abilitato a patrocinare dinnanzi alle Magistrature superiori, si possono avere due possibilità in base alla prima, il difensore d’ufficio nomina un sostituto in base alla seconda, l’autorità giudiziaria può procedere alla sostituzione del difensore con altro idoneo, trattandosi di giustificato motivo ex art. 97 c.p.p., comma 5, il fatto di non essere iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. 24. Nel caso di specie, non è stata formalmente chiesta la sostituzione del difensore d’ufficio, nè questi ha rinunciato al mandato nel momento in cui veniva conferita procura speciale a un altro difensore. 25. La richiesta formale di sostituzione ovvero la rinuncia al mandato sono atti formali idonei ad assicurare l’esigenza pubblicistica di garantire la certezza in merito all’unicità del difensore, presupposto per conservare il beneficio del gratuito patrocinio. 25. Detta esigenza pubblicistica che non è stata garantita in questo caso, permanendo una situazione di incertezza in ordine all’individuazione di chi fosse attualmente difensore, non essendo stata in alcun modo formalizzata la sostituzione. 26. In merito alla presunta revoca implicita, preme osservare che nell’ordinamento penale vigente si dubita della possibilità di rinunciare o revocare tacitamente al mandato difensivo, cosicché finché non intervenga un espresso atto contrario resta valido l’incarico del difensore di fiducia nominato cfr. Cass., Sez. 3 pen., Sentenza n. 1346 del 19/11/1997 . 27. A tal fine, la nomina di un nuovo difensore non può essere considerata come un espresso atto contrario dal quale presumere la volontà di revocare il precedente mandato. 28. Questa conclusione è confermata da alcuni precedenti della Cassazione penale, che, se pure con riferimento all’ipotesi di sostituzione temporanea del difensore, hanno affermato che al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell’incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d’iniziativa del titolare o d’ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l’intervento. 29. Pertanto, in situazioni che di per sé non comportano la cessazione dell’incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti cfr. Cass., sez. 1 pen., sentenza n. 3534 del 11/05/1999 . 30. Queste conclusioni adottate in ipotesi di generica sostituzione del difensore possono essere estese anche all’ipotesi in cui vi sia l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nel quale è maggiormente sentita l’esigenza di manifestare la revoca del precedente difensore e la sua sostituzione in modo espresso, proprio per assicurare certezza in ordine all’unicità della difesa, che è presupposto per continuare a fruire del beneficio certezza che non sarebbe garantita da una revoca ab implicito . 31. Pertanto, la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria, appare correttamente motivata, è esente da vizi tali da legittimarne la cassazione, sicché il ricorso deve essere respinto. 32. Nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimenti di effettiva attività difensiva da parte degli intimati. 33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.