Opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il proprio compenso

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., precisandosi che, nel caso in cui l’opposizione sia stata avanzata con citazione, la correlata applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28199/20, depositata il 10 dicembre. Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 7mila euro a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto nell’interesse degli ingiunti in una causa di divisione giudiziale. L’ opposizione proposta da questi ultimi veniva dichiarata inammissibile per tardività dal Tribunale che sottolineava il decorso del termine previsto dall’art. 641 c.p.c. tra la data di notificazione del decreto ingiuntivo e la deposizione in cancelleria dell’atto di citazione per l’opposizione. I soccombenti hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di legittimità. Il Collegio premette in primo luogo che con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, formulato nella forma della citazione , non era stato contestato solo il quantum della pretesa dell’avvocato. Dalla ricostruzione della vicenda emerge inoltre che la notificazione del decreto monitorio era avvenuta il 24 luglio 2014 e che l’atto di opposizione era stato consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2014 e depositato il successivo 24 ottobre 2014. Sulla base di tale premessa e in considerazione del fatto che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini da 46 a 31 giorni di cui all’art. 1 l. n. 741/1969, modificato dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 , è entrata in vigore nel 2015, il Tribunale ha erroneamente ritenuto decorso il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c Concludendo, il Collegio ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., precisandosi che, nel caso in cui l’opposizione sia stata avanzata con citazione, la correlata applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate alla stregua delle norme del rito seguito prima del mutamento . L’atto di opposizione proposto dai ricorrenti avrebbe dunque dovuto essere ritenuto tempestivo. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 ottobre – 10 dicembre 2020, n. 28199 Presidente Gorjan – Relatore Carrato Rilevato in fatto 1. Con atto di citazione del 15 ottobre 2014 i sigg. C.A. , C.D. e V.G. proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2014 emesso in favore dell’avv. L.R. , con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma di Euro 7.150,71, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di compensi legali per il patrocinio svolto nell’interesse degli opponenti nell’ambito di una causa di divisione giudiziale. Nella costituzione della parte opposta - la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’opposizione per sua asserita tardività - e all’esito della trattazione della causa, il citato Tribunale, con ordinanza adottata ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e dell’art. 702-ter c.p.c., accoglieva la suddetta eccezione e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità della formulata opposizione, siccome il relativo atto di citazione era stato depositato in cancelleria il 24 ottobre 2014 a fronte dell’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 24 luglio 2014, e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 641 c.p.c 2. Avverso la predetta ordinanza hanno formulato - ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, u.c. - ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, i sigg. C.A. , C.D. e V.G. , resistito con controricorso dall’intimata avv. L.R. . Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sul presupposto che, con l’impugnata ordinanza decisoria, il Tribunale reggino aveva erroneamente applicato il rito previsto dalla indicata norma, poiché, nel caso di specie, l’opposizione non era diretta solo a contestare il quantum dei compensi pretesi dal professionista legale opposto ma con essa avevano chiesto al menzionato Tribunale di accertare propriamente l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso compenso richiesto in sede monitoria, anche in virtù della contestazione dell’effettiva esecuzione del mandato da parte dell’avv. L. . Pertanto, sulla base di questa premessa, lo stesso Tribunale non avrebbe potuto ritenere come tardiva la formulata opposizione dal momento che il relativo atto di citazione era stato consegnato per la notificazione il 16 ottobre 2014 e, che, quindi, con riferimento a detta data, esso si sarebbe dovuto considerare tempestivo, a prescindere dalla circostanza che era stato poi depositato in cancelleria il 24 ottobre successivo. 2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità dell’impugnata ordinanza, con riferimento alla disciplina scaturente dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14, poiché, pur essendo stato ritenuto dal giudice istruttore che l’opposizione aveva investito anche l’ an debeatur della pretesa del legale, egli aveva - illegittimamente ed in assenza di qualsiasi contestazione della controparte - rilevato l’incompatibilità del rito ordinario e disposto d’ufficio, con ordinanza emanata all’udienza del 4 novembre 2015, il mutamento di rito con il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione. In tal modo, applicando illegittimamente la disciplina sul mutamento di rito, il Tribunale collegiale aveva ritenuto che - per effetto dell’applicabilità del giudizio sommario di cognizione l’atto di opposizione, ancorché proposto nella forma dell’atto di citazione, si sarebbe dovuto considerare intempestivo avuto riguardo alla data del suo deposito. 3. Rileva, in primo luogo, il collegio che va respinta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità, formulata dalla controricorrente, del ricorso per asserita inesistenza della procura speciale in quanto la stessa risulta allegata al ricorso stesso e ad esso materialmente congiunta ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, risultando, altresì, pienamente rispondente nel suo contenuto al prescritto requisito di specialità, essendo indicati tutti gli elementi di riferibilità all’impugnata ordinanza decisoria. 4. Ciò posto, si osserva che i due formulati motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome investono la medesima questione processuale. Essi sono fondati per le ragioni che seguono. Va premesso che, nel caso di specie, emerge pacificamente in virtù anche del riportato suo contenuto specifico nel proposto ricorso per cassazione che con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, formulato nelle forme della citazione, non era stato contestato solo il quantum della pretesa dell’avvocato e che esso era stato, a fronte della notificazione del decreto monitorio avvenuta il 24 luglio 2014, consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2014, e depositato il successivo 24 ottobre 2014. Ciò appurato, è importante, in primo luogo, rilevare che la modifica riguardante la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini da 46 a 31 giorni - di cui alla L. n. 741 del 1969, art. 1, come risultante nel testo poi modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 - è entrata in vigore nel 2015 in forza del citato D.L. n. 132 del 2014, stesso art. 16, comma 1 , ragion per cui non è applicabile al caso di specie cfr., ad es., Cass. n. 11758/2017 e Cass. n. 20866/2017 . Pertanto, avuto riguardo ai momenti della notificazione del decreto ingiuntivo e di quella della citazione in opposizione allo stesso nonché alla data della consegna per la notificazione di quest’ultima da prendere in considerazione in virtù del pacifico principio della scissione degli effetti soggettivi nel procedimento notificatorio tra parte notificante e parte destinataria della notificazione , ne deriva che non era ancora decorso il termine di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c. 7 giorni di luglio + 15 di settembre + 16 di ottobre = 38 giorni . Sulla base di tale complessiva argomentazione deve, perciò, ritenersi - in sintonia con l’uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte cfr. Cass. n. 12796/2019 e Cass. n. 24069/2019 - che, tenendo conto dell’applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, u.c., l’opposizione si sarebbe dovuta considerare tempestiva. Va, infatti, in questa sede ribadito il principio - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., precisandosi che, nel caso in cui l’opposizione sia stata avanzata con citazione, la correlata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate alla stregua delle norme del rito seguito prima del mutamento. Da qui consegue l’affermazione della tempestività dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nella vicenda processuale in questa sede esaminata, poiché il relativo atto di citazione con cui era stata formulata, a fronte della notificazione del decreto monitorio in data 24 luglio 2014, era stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2014 e, quindi, nel rispetto del termine di cui al citato art. 641 c.p.c., scomputato il periodo feriale di sospensione dei termini processuali di 31 giorni dal 1 al 31 agosto , ancora vigente ratione temporis . 5. In definitiva, il ricorso va accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ed il rinvio della causa al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione collegiale, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione collegiale.