Come si procede se i clienti convenuti dall’avvocato per il pagamento del compenso contestano l’esistenza della procura alle liti?

La controversia di cui all’art. 28 l. n. 794/1942 introdotta sia ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c. che in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento del compenso spettante all’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche laddove il cliente contesti l’an debeatur.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 27308/20, depositata il 30 novembre. Un avvocato citava dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania due clienti per le quali aveva prestato la propria attività difensiva in un giudizio, svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento del compenso . Le due clienti si costituivano in giudizio eccependo l’inammissibilità della domanda per in esistenza di una valida procura alle liti che negavano di aver conferito al legale. Il Tribunale accoglieva l’eccezione e dichiarava inammissibile il ricorso in virtù dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove sia contestato l’ an della pretesa del difensore, il giudice adito ai sensi degli artt. 28 e 29 l. n. 792/1942 non può disporre il mutamento del rito. L’avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la controversia di cui all’art. 28 l. n. 794/1942 introdotta sia ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c. che in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento del compenso spettante all’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche laddove il cliente contesti l’ an debeatur . Solo nel caso in cui il cliente convenuto amplii l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensamento o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito, la trattazione dovrà avvenire con il rito sommario. Dovrà invece procedersi alla trattazione con rito ordinario, a cognizione piena, nel caso in cui la domanda non si presti ad un’istruttoria sommaria, previa separazione delle domande SS.UU. n. 4485/18 . Si rivela dunque erronea la decisione impugnata. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto decidere la domanda proposta con le forme di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche a fronte delle contestazioni delle resistenti circa l’esistenza di una valida procura alle liti. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 ottobre – 30 novembre 2020, n. 27308 Presidente Gorjan – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 l’avvocato C.M. , premettendo di avere assistito S.A. e C. in un procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, nel quale le predette erano state convenute in giudizio da tal M.A. , chiedeva allo stesso Tribunale di voler condannare le S. al pagamento della somma di Euro 24.439,47 oltre accessori, quale compenso per l’attività professionale prestata. Si costituivano le convenute le quali impugnavano le deduzioni della ricorrente ed eccepivano in particolare l’inammissibilità della domanda, attesa l’inesistenza di una valida procura alle liti conferita alla stessa, come peraltro già accertato dallo stesso tribunale adito in un altro analogo procedimento intentato dalla C. . Il Tribunale con ordinanza del 22 marzo 2016 dichiarava inammissibile il ricorso, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite. Infatti, il diritto di credito azionato era stato radicalmente contestato dalle convenute, le quali avevano negato l’avvenuto rilascio di una procura alle liti per il giudizio presupposto. Ciò implicava l’improseguibilità del processo sommario speciale, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che prevede che, in caso di contestazione dell’an della pretesa del difensore, il giudice adito ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 debba dichiarare l’inammissibilità della domanda, senza poter disporre il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso C.M. sulla base di un motivo. Le intimate resistono con apposito controricorso. La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702 bis e ss. c.p.c Si deduce che ha errato il Tribunale nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto, occorrendo dare seguito alla più recente giurisprudenza di legittimità che, traendo spunto dalla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto che, in materia di procedimento sommario volto alla liquidazione dei compensi del difensore per le prestazioni rese in sede giudiziale civile, il rito speciale si applichi anche nel caso in cui le contestazioni del cliente investano l’an della pretesa. Il motivo è fondato. Reputa il Collegio che nella vicenda debba darsi continuità al principio di diritto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, a mente del quale la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur , mentre soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena , previa separazione delle domande Cass. S.U. n. 4485/2018 . Facendo applicazione di tale principio, con il quale la Corte ha inteso indubbiamente innovare rispetto alla propria precedente giurisprudenza, si palesa l’erroneità della soluzione al quale è pervenuto il Tribunale che avrebbe dovuto decidere la domanda proposta con le forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche a fronte della contestazione delle resistenti circa l’esistenza di una valida procura alle liti contestazione che investe la stessa esistenza del rapporto professionale , non potendo invece addivenire alla declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione.