Responsabilità professionale dell’avvocato e dies a quo per l’azione risarcitoria

Nelle ipotesi di inadempimento del mandato difensivo in ambito giudiziario, la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui l’esito del processo diventa definitivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24270/20 del 3 novembre, che ha rigettato il ricorso di un legale chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale in relazione ad un mandato difensivo . Il caso riguardava, appunto, una causa promossa dal legale per il risarcimento dei danni subiti dal proprio cliente, in seguito ad un sinistro stradale occorso nell’anno 1993. La domanda era stata respinta per maturata prescrizione con sentenza del Giudice di Pace di Gallarate, pronuncia confermata anche in sede di appello, dal Tribunale di Busto Arsizio, e nuovamente disattesa anche in Cassazione, con provvedimento del gennaio 2004. Il cliente danneggiato , pertanto, nell’anno 2013 aveva convenuto il proprio difensore innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni che gli erano derivati dall’ inadempimento contrattuale del legale , in riferimento al mandato che gli aveva conferito nell’anno 1993. L’istanza era stata accolta in primo grado e parzialmente ridotta, nel quantum debeatur , in grado di appello. Il professionista, tuttavia, ha impugnato la sentenza della Corte di merito milanese, con ricorso affidato a sei motivi di diritto. Con il primo motivo – il principale ed assorbente - è stata denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c. e del diritto vivente, con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione del danno da parte del danneggiato in particolare, il difensore ha dedotto che i giudici avevano errato nel ritenere che il presunto danno provocato era divenuto conoscibile non già dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace, né di quella del giudice di appello, piuttosto, dalla sentenza della Suprema Corte che aveva disatteso il ricorso, per difetto di autosufficienza. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che nel caso in cui l’inadempimento viene commesso in relazione ad un incarico di difesa processuale , l’esito del processo e la definitività di tale esito non possono non incidere sulla identificazione del dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni del soggetto leso. Dopo aver compiuto un’ampia disamina della giurisprudenza formatasi in materia, con particolare riferimento alle più salienti pronunce delle Sezioni Unite, la Corte ha concluso che nelle ipotesi in cui l’ illecito contrattuale consista nell’ inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario , si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c. Ciò, in ossequio al principio della percepibilità oggettiva, quale elemento necessario per l’identificazione del dies a quo del termine prescrizionale. I restanti motivi sono stati disattesi in quanto infondati o, comunque, inammissibili, ed il ricorso è stato rigettato con declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 1° luglio – 3 novembre 2020, n. 24270 Presidente Olivieri – Relatore Graziosi Rilevato che P.D. conveniva davanti al Tribunale di Busto Arsizio con atto di citazione del 2 dicembre 2013 l’avv. Z.S. per ottenerne il risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati da un suo inadempimento contrattuale in relazione a un mandato per il risarcimento di danni che il P. avrebbe subito per un sinistro stradale avvenuto il omissis . Nella relativa causa era stato difeso dal convenuto, e ogni sua pretesa era stata respinta per maturata prescrizione con sentenza del giudice di pace di Gallarate n. 71/1997, confermata all’esito del secondo grado dalla sentenza 605/1999 del Tribunale di Busto Arsizio avverso la sentenza d’appello, poi, il P. aveva proposto ricorso per cassazione assistito da un altro difensore, ma questa Suprema Corte lo aveva disatteso con sentenza dell’8 gennaio 2004. Si costituiva il convenuto, resistendo. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea con sentenza del 5 novembre 2016. L’avv. Z. proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28 febbraio 2018, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva il quantum risarcitorio. L’avvocato Z. ha proposto ricorso, articolato in sei motivi. L’intimato non si è difeso. Considerato che 1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e del diritto vivente, ovvero la costante giurisprudenza di legittimità per cui la prescrizione decorre da quando sussiste oggettiva percepibilità/riconoscibilità del danno da parte del danneggiato, per avere il giudice d’appello ritenuto che il preteso danno subito dal P. fosse divenuto attuale non alla pubblicazione della sentenza del giudice di pace - che aveva dichiarato la prescrizione del suo diritto risarcitorio per il sinistro - nè alla pubblicazione di quella del giudice d’appello che aveva confermato la prima, bensì alla pubblicazione della sentenza di questa Suprema Corte, che aveva disatteso il ricorso del nuovo difensore del P. per difetto di autosufficienza. 1.2 La Corte d’appello ha rilevato che nel primo motivo del gravame l’attuale ricorrente aveva dedotto che il diritto vantato da controparte era prescritto poiché l’art. 2935 c.c., stabilisce la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso in esame, tale giorno, identificabile con quello in cui la produzione dell’asserito danno è divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile dall’interessato, sarebbe risalito a oltre dieci anni prima dell’avvio del presente giudizio, avendo avuto parte attrice piena ed oggettiva conoscenza del pregiudizio già dal 1997 ed in ogni caso dal 1999, anni, rispettivamente, di pubblicazione della sentenza di primo e secondo grado che avevano dichiarato prescritto il diritto al risarcimento così il giudice d’appello sintetizza il motivo, nelle pagine 7-8 della sentenza qui impugnata si rammenta che il presente giudizio era stato avviato in primo grado nel 2013 . Quindi - prosegue la corte territoriale - secondo l’appellante la decorrenza non sarebbe partita dalla data del deposito della sentenza di questa Suprema Corte che concluse quel giudizio, l’8 gennaio 2004. Così confuta poi tale doglianza il giudice d’appello L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore art. 1218 c.c. presuppone la produzione del danno, non diversamente dall’azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l’inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall’effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento. Oltretutto, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro. Nell’ipotesi di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato, alla stregua di un metro di diligenza da quest’ultimo esigibile, ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards oggettivi ed in relazione alla specifica attività del professionista implicata Correttamente il primo giudice ha ritenuto che la decorrenza del termine prescrizionale non può essere identificata nella data di deposito della sentenza di primo grado ma debba essere individuata con la data di pubblicazione della sentenza della Cassazione ai fini di un riconoscimento di risarcimento del danno da responsabilità professionale è necessario che il diritto preteso sia non solo oggettivamente percepibile ma deve essere anche attuale al momento della proposizione dell’azione. L’esistenza di un danno attuale, nel caso di specie, è derivata esclusivamente dall’esito finale del giudizio di cassazione che ha posto fine ad ogni dubbio sull’esistenza effettiva di negligenza nell’operato del professionista . 1.3 L’art. 2935 c.c., recita La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere . Questa sintetica espressione è stata oggetto di una notevole elaborazione giurisprudenziale, in quanto quel che rileva ai fini dell’esercizio del diritto, per il dettato di questa norma, non è soltanto la durata del termine prescrizionale, bensì anche l’identificazione del giorno in cui il diritto può essere fatto valere , che aggiunge all’elemento temporale, quale suo presupposto, l’elemento della percepibilità può essere fatto valere da parte del soggetto titolare del diritto. E se il criterio della durata del termine prescrizionale, è quanto mai rigido e predeterminato di per sé - salvi naturalmente i fenomeni giuridici della interruzione e della sospensione che su di esso si riverberano -, l’altro, che si pone a priori, esige una maggiore specificità di analisi della fattispecie, perché la natura del diritto incide proprio sulla sua percepibilità. Il che ha addirittura portato - erroneamente - alcuni arresti anche di questa Suprema Corte cfr. p. es., fra quelli meno risalenti, Cass. sez. 1, ord. 11 aprile 2018 n. 9014 e Cass. sez. 3, 3 dicembre 2002 n. 17157 ad esonerare dal vaglio di legittimità l’applicazione di una norma, come appunto è l’art. 2935 c.c., asserendo in sostanza che la questione ricade comunque nel fatto, e quindi confondendo, appunto, il profilo giuridico, relativo alla species di diritto coinvolto e alla conseguente identificazione di quando ne può insorgere in astratto la percepibilità, con il profilo di merito attinente a quando nel caso concreto il titolare del diritto ha effettivamente acquisito la possibilità di percepire. 1.4 Il recupero del vaglio di diritto è stato fortemente stimolato dallo sviluppo del danno biologico, il quale ha generato un fondamentale insegnamento sulla percepibilità esterna della illiceità della condotta rinvenibile in S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, che, pur trattando la questione in una fattispecie di illecito aquiliano di danno biologico da emotrasfusione, ha riordinato complessivamente la tematica. Le Sezioni Unite hanno centrato il problema interpretativo rimarcando che l’individuazione del dies a quo o exordium praescriptionis nel codice civile è affidata ad indicazioni piuttosto scarne e molto generiche , per l’illecito contrattuale rinvenibili esclusivamente nell’art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni - per quello aquiliano incide pure l’art. 2947 c.c., comma 1 -. Rilevato che l’interpretazione tradizionale aveva in effetti conformato il sistema della prescrizione a favore dei convenuti, prescindendo da un bilanciamento tra gli interessi dell’attore quale danneggiato e quelli del convenuto quale danneggiante, e altresì da qualsiasi considerazione che riguardasse le ragioni oggettive e soggettive del ritardo della proposizione della pretesa, il giudice nomofilattico ha identificato il basilare fraintendimento proprio di tale impostazione nell’avere il dies a quo concepito come coincidente con il momento della verificazione dell’evento dannoso . Il che fu criticato soprattutto nel campo del danno alla persona , e in particolare dopo l’ingresso dirompente del danno biologico nella giurisprudenza. Si giunse pertanto a spostare il dies a quo dal verificarsi del fatto all’esteriorizzazione del danno , ovvero al momento della sua conoscibilità. Il verificarsi del danno è dunque da intendersi quale riferimento a quando il danno si manifesta come oggettivamente percepibile e riconoscibile, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, seguendo appunto il criterio della conoscibilità. Per il caso di danno biologico che era in esame, le Sezioni Unite sono pervenute a individuare il dies a quo avvalendosi unitariamente dei principi della conoscibilità del danno e della rapportabilità causale . In tal senso si sono espresse anche per il danno da inadempimento l’individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell’ esteriorizzazione del danno può rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l’attività incolpevole della vittima rispetto all’esercizio dei suoi diritti. È quindi del tutto evidente come l’approccio all’individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell’inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio del danno occulto a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest’ultimo . Peraltro - precisa il giudice nomofilattico, evidentemente in riferimento al danno biologico - ciò non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato dovendo essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell’ordinaria diligenza, dall’altro a livello di conoscenze scientifiche dell’epoca . 1.5 Questo riassetto dell’interpretazione del dies a quo prescrizionale è stato poi ribadito da S.U. 18 novembre 2008 n. 27337 e da una folta giurisprudenza delle sezioni semplici relativa al danno biologico da ultimo, negando fra l’altro la natura fattuale addotta, come si è visto, da altra giurisprudenza, ed affermando trattarsi invece di questioni di sussunzione, ovvero di corretta applicazione dell’art. 2935 c.c., v. Cass. sez. 3, ord. 31 maggio 2018 n. 13745 e Cass. sez. 6-3, ord. 27 settembre 2019 n. 24164 tra gli arresti massimati, peraltro, l’insegnamento viene, seppure in più rari casi, accolto anche per danni di natura diversa, qui naturalmente abbandonando il riferimento alle conoscenze scientifiche e così confinando l’obbligo del danneggiato nell’ordinaria diligenza cfr., p. es., Cass. sez. 3, 21 giugno 2011 n. 13616 e Cass. sez. 6-3, ord. 27 gennaio 2012 n. 1263 . Complessivamente, si è comunque raggiunta, a ben guardare, una impostazione in cui la natura dell’illecito quale fonte di danno, in ultima analisi, incide sul dies a quo prescrizionale attraverso le caratteristiche, in essa insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato, come si evince dal più volte richiamato insegnamento di S.U. 576/2008 e dagli arresti che ne hanno dato applicazione il parametro della tradizionale ordinaria diligenza , invero, si concretizza nella capacità di percepirne in senso pieno, cioè includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto la conseguenza dannosa da parte di un soggetto ordinario , cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell’ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole. 1.6 Applicando, allora, quest’ottica alla responsabilità da inadempimento professionale, già si rinvengono alcune pronunce di legittimità che hanno coerentemente identificato il dies a quo in relazione al tipo di prestazione professionale oggetto dell’inadempimento e quindi fonte del danno così, per esempio, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22059, in un caso di azione risarcitoria per responsabilità professionale di un notaio per erronea iscrizione di ipoteca, ha identificato il dies a quo prescrizionale per il creditore che aveva subito il danno dell’inesistenza della garanzia ipotecaria non nella data dell’iscrizione dell’ipoteca, bensì nella data della scoperta di ciò da parte del creditore stesso Cass. sez. 3, 22 settembre 2016 n. 18606, ancora in una fattispecie di azione risarcitoria per responsabilità professionale di un notaio, qui per aver indicato erroneamente il valore catastale degli immobili in una dichiarazione di successione, ha posto il dies a quo nella data di notifica dell’avviso di accertamento della maggiore imposta, laddove il giudice di merito l’aveva identificato nella data della denuncia di successione . 1.7 In un simile contesto interpretativo, la natura giuridicamente complessa - anche perché intrecciata con altre, quantomeno se processuale - dell’attività di un professionista quale l’avvocato aveva d’altronde fatto insorgere già prima dell’intervento nel 2008 delle Sezioni Unite alcuni arresti che, sulla stessa linea e inserendosi nell’orientamento sposato poco dopo appunto dal giudice nomofilattico, hanno chiaramente scisso e distinto, ai fini del dies a quo prescrizionale, il momento della sua effettuazione con modalità non corretta, ovvero inadempiente, dal momento della sua oggettiva percepibilità da parte del danneggiato così Cass. sez. 3, 8 maggio 2006 n. 10493 - per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere - ha riconosciuto che, in un caso di un inadempimento di avvocato commesso quale difensore del danneggiato in sede processuale, la prescrizione dell’azione risarcitoria decorreva dalla notificazione della sentenza definitiva nel giudizio in cui era stato commesso l’errore e Cass. sez. 2, 27 luglio 2007 n. 16658 - ritenendo sempre che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e riconoscibile dall’danneggiato - in una fattispecie in cui l’inadempimento consisteva nell’omessa trascrizione di una citazione ex art. 2932 c.c., ha affermato la decorrenza dal momento del trasferimento coattivo della proprietà del bene quale epoca di percepibilità . 1.8 Invero, nel caso in cui l’inadempimento viene commesso in relazione ad un incarico di difesa processuale, l’esito del processo e la definitività di tale esito non possono non incidere sulla identificazione del dies a quo del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto risarcitorio del soggetto difeso. L’inserimento dell’esecuzione del rapporto contrattuale entro la complessiva struttura processuale non può certo essere privo di conseguenze l’effetto dannoso dell’inadempimento, a ben guardare, non discende esclusivamente dall’inadempimento stesso, ma altresì dall’esito definitivo del processo, qualora questo sia tale da attribuirgli una causalità concreta ed effettiva. Il complesso fenomeno giuridico processuale, infatti, può raggiungere esiti anche causalmente svincolati dall’inadempimento del mandato da parte del difensore è ovvio che un esito potrebbe essere comunque favorevole al mandante che ha subito l’inadempimento, come nell’ipotesi in cui il giudice a sua volta erroneamente decida e la sua decisione non sia oggetto di impugnazione o non sia impugnabile. La corte territoriale si è evidentemente riferita a questo, laddove ha rimarcato la necessità di un danno attuale rectius, quel che occorre è il danno effettivo, giacché, fino a quando non si è formato l’esito stabile del processo, la conseguenza dannosa dell’inadempimento ontologicamente è solo potenziale, indipendentemente dal grado, più o meno elevato, di prevedibilità del suo sopravvenire. 1.9 Deve pertanto affermarsi, quale principio di diritto, che, nel caso in cui l’illecito contrattuale consista nell’inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’art. 2935 c.c Dato, questo, che traduce, nella fattispecie peculiare dell’inadempimento inserito entro una struttura processuale e quindi di per sé solo inidoneo a causare danno, il principio della percepibilità oggettiva quale elemento necessario per l’identificazione del dies a quo del termine prescrizionale. È peraltro evidente che questo inserimento in una, per così dire, struttura di per sé causante un esito giuridico favorevole o sfavorevole alle parti che vi hanno partecipato costituisce una peculiarità del mandato professionale applicabile, naturalmente, non solo all’avvocato, ma anche ad ogni altro professionista che, quale consulente di parte, presti assistenza in un processo al suo mandante , onde non è applicabile alla fattispecie di responsabilità professionale per inadempimento in attività stragiudiziali. In conclusione, con le precisazioni di cui sopra, la posizione assunta dalla corte territoriale deve essere confermata, e pertanto il motivo va rigettato. 2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 161 c.p.c., comma 1, per parziale omessa pronuncia sul primo motivo d’appello con cui l’attuale ricorrente aveva chiesto alla corte territoriale di dichiarare comunque prescritto il preteso diritto risarcitorio del P. quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza 605/1999 del giudice d’appello, il Tribunale di Busto Arsizio, che aveva confermato la sentenza del giudice di pace di Gallarate. 2.2 Il motivo è manifestamente infondato a tacer d’altro, è evidente che la corte territoriale, col ritenere che la decorrenza della prescrizione abbia preso le mosse dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione del 8 gennaio 2004, ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla sentenza d’appello del 1999. 3.1 Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per essere la Corte d’appello incorsa nel vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo omesso di esaminare - ai fini del momento consumativo dell’oggettiva consapevolezza da parte del P. del danno subito e, quindi, della decorrenza della prescrizione - le prove testimoniali di carattere decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che se fossero state esaminate avrebbero determinato un esito diverso della controversia . Benché evidenziate nell’atto d’appello - e perciò oggetto di discussione tra le parti -, la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado promosso dal P. , laddove il padre dello stesso, V. , all’udienza del 28/07/2015 ebbe a dichiarare che l’Avv. Z. si era impegnato, dopo la sentenza del GdP, nel caso fosse stata confermata in appello la prescrizione del suo diritto, a risarcire, tramite la propria assicurazione professionale, tutti i danni subiti dal P. . Ciò dimostrerebbe non solo l’esistenza di un danno attuale, ma altresì che, fin dalle due sentenze del GdP e del Tribunale , il danno fu dal P. inequivocabilmente percepito ben prima della sentenza della Corte di cassazione. 3.2 Nella premessa, il ricorrente non riporta il contenuto dei motivi d’appello, neppure riassumendoli, ma soltanto rimanda in toto all’atto d’appello quale primo atto del suo fascicolo d’appello v. premessa, pagina 4 il motivo inoltre non supplisce tale chiara mancanza di autosufficienza, perché si limita ad definire evidenziate richiamando ancora l’atto d’appello e indicandone le pagine 7-8, senza però nulla riportarne le prove testimoniali - che poi consisterebbero nella sola testimonianza del padre del P. Il motivo, quindi, deve definirsi inammissibile per difetto di autosufficienza. Ad abundantiam, è comunque evidente che la dichiarazione testimoniale di P.V. non rileva, perché la prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e pur essendo il danno de quo derivato al P. dalla maturata prescrizione del suo diritto risarcitorio relativo al sinistro stradale, non poteva - come si è constatato a proposito del primo motivo - il diritto risarcitorio per inadempimento professionale, attinente a tale danno, decorrere mentre ancora era in corso il giudizio che accertava la sussistenza o meno del diritto risarcitorio del P. relativo al sinistro stradale, inclusa la fattispecie di sua estinzione per maturata prescrizione solo dal giudicato dunque è partita la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio del P. verso il professionista asseritamente inadempiente al mandato conferitogli, vale a dire dalla pubblicazione della sentenza di legittimità che ha disatteso il ricorso del P. , essendo ovviamente irrilevante che fosse ivi difeso da un altro avvocato rispetto a quello dei due gradi di merito, cioè l’attuale ricorrente. 4.1 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 161 c.p.c., comma 1, per omessa pronuncia sul motivo di cui al punto C dell’atto di appello . La corte territoriale avrebbe pronunciato soltanto sul motivo del punto D , per cui sarebbe incorsa in omessa pronuncia sull’an della richiesta risarcitoria e sulla corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, se non incidenter tantum ”, ai soli fini del giudizio prognostico ma soltanto sul punto D dell’appello. Segue a questa descrizione della censura una trascrizione di quello che si definisce il punto C in sintesi, si tratta dell’annullamento della violazione del Codice stradale che era stata contestata al P. , annullamento che sarebbe derivato solo da profili formali il P. , inoltre, avrebbe dovuto fornire qualche elemento probatorio della responsabilità dell’altra conducente coinvolta nel sinistro i criteri probabilistici sull’esito del giudizio risarcitorio adottati dal giudice d’appello sarebbero contrari al canone dell’id quod plerumque accidit e al principio del più probabile che non , in quanto non sarebbe stato ragionevole ritenere un concorso di causazione del sinistro nella misura del 50% in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti, dato che il P. , per quel che risulterebbe dal rapporto della polizia sull’incidente stradale, avrebbe sorpassato al centro di un incrocio la vettura dell’altra conducente che stava per svoltare regolarmente a sinistra pertanto a causare il sinistro sarebbe stato proprio il P. . 4.2 In primis deve rilevarsi che il motivo di cui al punto C - come il ricorrente lo definisce è in effetti riportato in modo incompleto, a stralci, perché più volte nella sua esposizione si interpongono i puntini degli omissis. Comunque, se il punto C è proprio un motivo dell’atto d’appello, dal contenuto che si evince da tale trascrizione risulta che si tratta di quel che la corte territoriale vaglia come quarto motivo d’appello, e che riguarda infatti la responsabilità che il P. sarebbe - a livello di prognosi - riuscito a far accertare in capo all’altra conducente se la sua azione risarcitoria fosse stata conosciuta nel merito e non vi fosse stata dunque la dichiarazione di prescrizione. Al riguardo la motivazione del giudice d’appello sussiste v. pagina 14-15 della sentenza impugnata , ed è affatto priva di carenza o illogicità - anche in riferimento ai due principi dell’id quod plerumque accidit e del più probabile che non -, tenendo conto specificamente pure del rapporto di PG in atti . Qualora il motivo non fosse inammissibile per autosufficienza - come in effetti è -, si osserva dunque ad abundantiam che sarebbe infondato. 5.1 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, per omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè della circostanza che il P. , per il giudizio prognostico, non avrebbe fornito alcun elemento di prova sull’apprezzabile probabilità di accoglimento delle sue ragioni se l’avv. Z. avesse svolto diligentemente il proprio mandato. 5.2 A prescindere dalla incongrua formulazione della rubrica, che congiunge la violazione di norme con la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura patisce una evidente inammissibilità, in quanto, lungi dall’identificare un reale fatto decisivo e discusso non considerato, il suo effettivo contenuto - contestando proprio il compendio probatorio che avrebbe fornito il P. e sul quale il giudice d’appello si sarebbe fondato nella sua diagnosi probabilistica - rappresenta un’alternativa valutazione fattuale su quel che è stato anche l’oggetto del motivo precedente. 6.1 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2697, 2054 e 1227 c.c., art. 148 C.d.S., comma 12 e altresì del diritto vivente , cioè della giurisprudenza di legittimità sul giudizio prognostico dell’esito della causa nel caso di responsabilità professionale denuncia inoltre, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per vizio motivazionale riguardo alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice d’appello. La corte territoriale avrebbe affermato che la valutazione prognostica si compirebbe sul fatto se, in assenza dell’errore commesso dall’avvocato, l’esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto invece la giurisprudenza di legittimità esigerebbe una prognosi in positivo , cioè l’accertamento che, senza tale omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. La valutazione dovrebbe comunque essere effettuata secondo il principio del più probabile che non in base agli elementi di prova che il danneggiato ha l’onere di fornire e che non ha fornito sul fondamento dell’azione proposta. Il giudice d’appello, però, avrebbe dato per scontata l’esistenza del danno risarcibile. Inoltre avrebbe applicato l’art. 2054 c.c., comma 2, senza considerarne il primario presupposto , cioè l’onere di entrambi i conducenti di provare, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, d’aver fatto il possibile per evitare il danno per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2 la corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che tale giudizio di accertamento delle responsabilità in concreto non si svolse perché la causa davanti al giudice di pace si concluse con la dichiarazione di prescrizione del preteso diritto del P. . Dunque, la Corte d’appello, decidendo allo stato degli atti , avrebbe errato nel prescindere dalla violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12, compiuta dal P. , violazione con evidente rilevanza causale, dato che, se il P. non l’avesse commessa, non sarebbe avvenuto il sinistro. 6.2 Si tratta, a ben guardare, di un motivo intessuto di argomenti che in realtà integrano vere e proprie forzature. Il giudice d’appello, in realtà, ha compiuto un corretto giudizio probabilistico sugli esiti che si sarebbero verificati se non vi fosse stato l’inadempimento dell’avvocato, in conformità alla giurisprudenza tra l’altro citando la pertinente Cass. 297/2015 , e al riguardo la critica sopra illustrata è palesemente artificiosa, perché prospetta una prognosi su quel che non è nell’interesse del cliente dell’avvocato inadempiente, cioè su un esito inevitabilmente negativo della causa concretamente fallita per l’inadempimento suddetto. Quanto poi alla seconda parte del motivo, essa in effetti riguarda, ancora una volta, la ricostruzione del sinistro, che, come già si è rilevato, è stata espletata con modalità giuridicamente corretta. Il giudice d’appello ha affermato a pagina 15 della motivazione che quanto meno sarebbe emersa nella causa avviata dal P. per il sinistro stradale, se non vi fosse stata la prescrizione, una responsabilità paritaria ex art. 2054 c.c., comma 2 ed è ovvio che, qualora nessuna delle parti abbia adempiuto l’onere probatorio dell’art. 2054 c.c., comma 1, il comma 2 comunque deve essere applicato se sussiste domanda risarcitoria - nel sistema non vi è mai spazio per un non liquet -, per cui non sussiste un presupposto nel senso prospettato dal ricorrente, bensì solo una valutazione degli esiti fattuali per far scattare l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. infine, come già si è detto, la corte territoriale ha affrontato pure la questione della violazione del codice stradale. Il motivo pertanto non ha consistenza, e merita rigetto. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto l’intimato non si è difeso. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.