Il settore giustizia alla luce del decreto Ristori

Il decreto Ristori, approvato il 27 ottobre 2020 dal Consiglio dei Ministri, prevede specifiche misure per il settore giustizia e, in particolare, per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e alle udienze in generale. Non solo, il decreto prevede anche misure per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Sono stati numerosi gli appelli giunti da ogni fronte negli scorsi giorni per un’organizzazione univoca della giustizia durante questa ulteriore fase di emergenza sanitaria da COVID-19 . Ebbene, con l’approvazione del decreto Ristori giunta nella giornata di ieri, 27 ottobre 2020, il Governo ha previsto nuove misure che riguardano tutto il settore giustizia. In attesta della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco le principali novità che il decreto potrebbe contenere - indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari il P.M. e la polizia giudiziaria potranno avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus - udienze in entrambi i procedimenti, civili e penali, sarà sospesa la partecipazione del pubblico alle udienze, le quali verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c. e dell’art. 472, comma 3, c.p.p e le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto. Per quanto riguarda le udienze penali , la partecipazione delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso, sarà assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata. Non solo, tutte le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto, tramite modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. In particolare, prima dell'udienza il giudice comunicherà ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attesteranno l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, parteciperanno all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Con specifico riferimento ai ricorsi proposti per la trattazione ex artt. 127 e 614 c.p.p. la Corte di cassazione procederà in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Per quanto riguarda le udienze civili e, in particolare, le udienze in materia di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto ex art. 9 l. n. 898/1970, il giudice potrà disporre che vengano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno 15 giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarino di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare. - deposito di atti documenti istanze in deroga a quanto previsto dall’art. 221, comma 11, d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2020 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415- bis , comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avverrà, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso. Il deposito degli atti si potrà ritenere eseguito solo al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Con riguardo a tutti gli altri atti, documenti e istanze sarà consentito il deposito con valore legale mediante PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.