Bisogna uscire dagli equivoci

Recentemente il DG del Ministero del Lavoro, sia pure rispondendo a un professionista, ha scritto che le Casse di previdenza sono enti privati”. E’ un equivoco sul quale, dal 1994 in poi, sono stati scritti fiumi di inchiostro.

L’ordinanza della Suprema Corte del 01.04.2020, n. 7645, ha chiarito ogni possibile equivoco affermando che - la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse continuano a perseguire finalità di pubblico interesse - che le Casse sono pubbliche amministrazioni che si occupano dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia rientrante nella previdenza sociale che, ex art. 38, quarto comma Cost. e art. 1 l. n. 146/1990, costituisce pubblico servizio. L’art. 1, comma 1, della legge citata così recita 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione . E’ bene che anche il Ministero del Lavoro ne prenda atto.